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► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Ardea, Castelgandolfo, Lanuvio, Pomezia e Roma;
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base ampelografica
● max. 60% malvasia bianca di Candia (detta malvasia rossa), 25-50% trebbiano toscano e/o romagnolo e/o giallo e/o di Soave, 5-45% malvasia del Lazio o puntinata, possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, presenti nei vigneti max. 10%, con esclusione delle uve dei vitigni della varietà Moscato;
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norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16,5t/Ha e 10,00% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione della tipologia "Spumante" devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC "Colli Albani" può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
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