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Le Doc del Lazio: Colli Lanuvini


Le Doc del Lazio: Colli Lanuvini

Colli Lanuvini D.O.C. (D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio;

base ampelografica
● bianco, bianco superiore, bianco spumante: max. 70% malvasia di Candia e malvasia puntinata, min. 30% trebbiano toscano, trebbiano verde e trebbiano giallo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● rosso, rosso superiore, rosso riserva: min. 50% merlot, min. 35% montepulciano e sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.300 piante per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14,5 t/Ha e 10,50% vol. per Bianco e Spumante, 13 t/Ha e 11,50% vol. per Bianco Superiore, 13,5 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso, 12 t/Ha e 12,00% vol. per il Rosso Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa;
per la presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione, o mosto concentrato rettificato;
la tipologia "rosso" che abbia effettuato un invecchiamento minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal 1° novembre successivo alla vendemmia e con titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,0 % vol., può fregiarsi della qualificazione "riserva";

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino elencate è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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