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Le Doc del Lazio: Colli della Sabina


Le Doc del Lazio: Colli della Sabina

Colli della Sabina D.O.C. (D.M. 7/2/2011 - G.U. n.46 del 25/2/2011)

zona di produzione
● in provincia di Roma: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Guidonia-Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri;
● in provincia di Rieti: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano e, in parte, il territorio amministrativo dei comuni di Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina;

base ampelografica
● bianco: malvasia del Lazio min. 50%, trebbiano toscano e/o giallo 5%-35%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 15%;
● rosso: sangiovese 40%-70%, montepulciano 15%-40%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 30%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei vigneti non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 9 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli della Sabina" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Colli della Sabina" ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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