|
► zona di produzione ● in provincia di Roma: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone e in parte quelli di Roma e Montecompatri;
► base ampelografica ● anche riserva: min. 70% malvasia bianca di Candia e/o malvasia del Lazio (malvasia puntinata), max. 30% trebbiano toscano e/o trebbiano giallo e/o greco bianco e/o bellone e/o bombino bianco, possono concorrere altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri; ● le operazioni di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione; ● il vino "Frascati Superiore" sottoposto ad un periodo di maturazione non inferiore a 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, può fregiarsi della menzione aggiuntiva "Riserva";
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Frascati Superiore", anche in versione "Riserva" è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
|