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Le Doc del Lazio: Frascati Superiore


Le Doc del Lazio: Frascati Superiore

Frascati Superiore D.O.C.G. (D.M. 20/9/2011 - G.U. n.240 del 14/10/2011)

zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone e in parte quelli di Roma e Montecompatri;

base ampelografica
anche riserva: min. 70% malvasia bianca di Candia e/o malvasia del Lazio (malvasia puntinata), max. 30% trebbiano toscano e/o trebbiano giallo e/o greco bianco e/o bellone e/o bombino bianco, possono concorrere altre varietà di vitigni a bacca bianca  idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri;
le operazioni di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
il vino "Frascati Superiore" sottoposto ad un periodo di maturazione non inferiore a 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, può fregiarsi della menzione aggiuntiva "Riserva";

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Frascati Superiore", anche in versione "Riserva" è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

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