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► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano e Cave
● in provincia di Frosinone: Paliano;
► base ampelografica
● bianco: malvasia di Candia: minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%;
● rosso: Ciliegiolo: minimo 85%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%;
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norme per la viticoltura
● la resa massima di uva per la tipologia "Genazzano Bianco" è di 14 t/Ha, per il "Genazzano Rosso" è di 13 t/Ha, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per "Genazzano Bianco" è di 10,00% vol., per il "Genazzano Rosso" di 10,50%vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
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norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. "Genazzano", è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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