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► zona di produzione ● in provincia di Roma: comprende l'intero territorio dei Comuni di Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora,
Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo e parte dei Comuni di Artena (per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la provincia di Roma/Latina), Fiumicino (ad esclusione dell'Isola Sacra e Roma (ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimità dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello stesso fino alla diramazione del "canale di porto" raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del comune di Pomezia, si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina, da questo incrocio si prosegue in
direzione nord fino ad incrociare il GRA; ■ la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la menzione "Classico", comprende esclusivamente la parte del territorio del comune di Roma di cui sopra;
► base ampelografica ● bianco, Romanella spumante: malvasia del Lazio min. 50%, bellone, bombino, greco bianco, trebbiano giallo e trebbiano verde, da soli o congiuntamente, min. 35%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%; ● rosato, Rosso: montepulciano min. 50%, cesanese comune, cesanese di Affile, sangiovese, cabernet sauvignon, cabernet franc e syrah, da soli o congiuntamente, min. 35%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%; ● con menzione del vitigno bianchi: Malvasia Puntinata, Bellone, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.000 ceppi/Ha in coltura specializzata; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,00% vol. per Bianco, Bellone e Malvasia Puntinata, 12 t/Ha e 9,50% vol. per il Romanella Spumante, 10 t/Ha e 11,50% vol. per Rosato e Rosso;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e spumantizzazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina; ● la tipologia "Roma" Rosso Riserva deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre); ● la tipologia "Roma" Bianco, anche con le specificazioni di vitigno, e "Roma" Rosato devono essere immesse in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia; ● la tipologia "Roma" Rosso deve essere immessa in commercio non prima del 15 giugno dell'anno successivo alla vendemmia; ● la tipologia "Romanella" Spumante deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione del vino per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve
figurare l'annata di produzione delle uve, esclusa la tipologia spumante
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