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► zona di produzione
● in provincia di Latina: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Sonnino e Terracina;
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base ampelografica
● secco, amabile, passito: moscato di Terracina min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nella Regione Lazio max. 15%;
● spumante (secco o dolce): moscato di Terracina;
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norme per la viticoltura
● è ammessa l'irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l'impianto delle viti secondo il sistema a "doppia posta";
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,00% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite;
● la tipologia "Passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro. Le uve destinate alla produzione della tipologia "Passito", al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,5% vol.;
● la tipologia "Spumante" deve essere ottenuta esclusivamente mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per almeno un mese. La durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 3 mesi;
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norme per l'etichettatura
● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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