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Le Doc del Lazio: Vignanello


Le Doc del Lazio: Vignanello

Vignanello D.O.C. (D.M. 18/4/2011 - G.U. n.105 del 7/5/2011)

zona di produzione
● in provincia di Viterbo: comprende per intero il territorio dei comuni di Bassano in Teverina, Corchiano, Vasanello, Vignanello e parte dei territori di Fabrica di Roma, Gallese e Soriano nel Cimino;

base ampelografica
● bianco (anche superiore), bianco vendemmia tardiva: min. 70% trebbiano giallo e/o trebbiano toscano, max. 30% malvasia bianca di Candia e/o malvasia del Chianti, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%;
● con menzione del vitigno bianco: Greco (anche spumante), Greco Vendemmia Tardiva min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;
● rosso (anche riserva): min. 50% sangiovese, max. 40% ciliegiolo, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 20%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10% vol. per la tipologia "bianco" (11% vol. per il "bianco superiore"), 7 t/Ha e 15% vol. per la tipologia "bianco vendemmia tardiva", parzialmente appassita, 13 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "rosso" (11% vol. per il "rosso riserva"), 11 t/Ha e 11% vol. per il "Greco" (10,50% per la tipologia spumante), 7 t/Ha e 15% vol. per la tipologia "Greco vendemmia tardiva", parzialmente appassita;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'elaborazione dello spumante devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni che sono compresi anche se solo parzialmente nella zona delimitata;
il vino "Vignanello Rosso" destinato alla produzione della tipologia "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, a partire dal 10 novembre dell'anno di raccolta

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