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Le Doc del Lazio
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Denominazione |
Descrizione |
Cesanese del Piglio o Piglio (D.M.
17/9/2009 - G.U. n.220 del 22/9/2009) |
anche Superiore: min. 90% Cesanese
di Affile e/o Cesanese comune, vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione nella regione Lazio max 10%;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere
inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; è vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a "doppia posta";
è consentita l'irrigazione di soccorso;
è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
i vini possono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento
in bottiglia;
la tipologia Cesanese del Piglio "Superiore", sottoposta a un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi,
di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 14%
vol., può fregiarsi
della menzione aggiuntiva "Riserva";
l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta delle
uve è obbligatoria
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Aleatico di Gradoli (D.M. 21/6/1972 - G.U. n.217 del 22/8/1972) |
rosso,
liquoroso, liquoroso riserva (Aleatico)
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Aprilia (D.M. 22/11/1979 - G.U. n.107 del 18/4/1980) |
monovarietale
bianco: Trebbiano (min. 95%, possono concorrere altre uve a
bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di
Latina max 5%);
monovarietali rossi:
Sangiovese, Merlot (min. 95%, possono concorrere altre uve a
bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di
Latina max 5%)
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Atina D.M. 26/4/1999 - G.U. n.103
del 4/5/1999) |
rosso,
riserva (min. 50% Cabernet sauvignon, 10% Syrah, 10% Merlot,
10% Cabernet franc, possono concorrere altre uve a
bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la
provincia di Frosinone max 20%);
monovarietale rosso:
Cabernet (anche riserva) (min. 85% Cabernet sauvignon e franc,
possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la
provincia di Frosinone max 15%)
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Bianco
Capena (D.M. 19/5/1975 - G.U. n.292 del 5/11/1975) |
bianco,
superiore (max 55% Malvasia bianca di Candia e/o puntinata
e/o del Lazio, max 25% Trebbiano toscano e/o Trebbiano romagnolo
e/o Trebbiano giallo,
possono
concorrere le uve dei vitigni Bellone e/o
Bombino (loc. Uva di Spagna) max 20%)
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Castelli
Romani (D.M. 4/11/1996 - G.U. n.266 del 13/11/1996) |
bianco,
secco, amabile, frizzante (Malvasia bianca di Candia e/o
puntinata, Trebbiano toscano e/o Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano di
Soave e/o Trebbiano giallo e/o Trebbiano verde, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Latina
e Roma max 30%);
rosato, secco, amabile, frizzante (uvaggio di uve a
bacca bianca e nera o lavorazione in rosato delle uve a bacca
nera previste per le altre tipologie);
rosso, secco, amabile, frizzante,
Novello (min. 85% Cesanese e/o Merlot e/o Montepulciano
e/o Nero buono e/o Sangiovese, possono concorrere vitigni a
bacca nera racc. e/o aut. per le province di Roma e Latina max
15%)
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Cerveteri (D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010) |
bianco,
bianco amabile, bianco frizzante: min. 50% Trebbiano toscano
(loc. Procanico), max 35% Malvasia di Candia,
possono concorrere altri
vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
rosato,
rosato frizzante, rosso, rosso amabile: 60% Sangiovese e Montepulciano
di cui almeno il 25% di uno dei due vitigni, max 35% Merlot,
possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
monovarietale bianco: Trebbiano o Procanico
(Trebbiano Toscano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%);
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata dal disciplinare, nonché nell'intero territorio del Comune di Tarquinia;
i prodotti utilizzabili per la
correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione, ad esclusione del mosto concentrato rettificato;
per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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Cesanese di Affile (D.M. 29/5/1973 - G.U. n.225 del 31/8/1973) |
rosso,
secco, amabile, dolce, frizzante,
spumante (min. 90% Cesanese
di Affile e/o comune, fino al 10%
Barbera, Sangiovese, Montepulciano, Trebbiano toscano - loc.
Passerana - o Bombino bianco - loc. Ottenese)
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Cesanese
di Olevano Romano (D.M. 29/5/1973 - G.U. n.221 del 28/8/1973) |
rosso,
secco, amabile, dolce, frizzante,
spumante (min. 90% Cesanese
di Affile e/o comune, fino al 10%
Barbera, Sangiovese, Montepulciano, Trebbiano toscano - loc.
Passerana - o Bombino bianco - loc. Ottenese)
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Circeo (D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010) |
bianco,
bianco frizzante, bianco spumante: Trebbiano Toscano non meno del 55%, Chardonnay max 30%, Malvasia del Lazio max 30%, altri vitigni a bacca bianca idonei
alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
rosato, rosato frizzante,
rosso, rosso frizzante, rosso Novello: Merlot non meno del 55%, Sangiovese max 30%, Cabernet Sauvignon max 30%, altri vitigni a bacca rossa idonei
alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
monovarietale bianco: Trebbiano min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei
alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
monovarietali rossi: Sangiovese, Merlot (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei
alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
le
operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della denominazione;
per tutte le tipologie di vino elencate è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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Colli Albani (D.M. 6/8/1970 - G.U. n.280 del 5/11/1970) |
max 60% Malvasia bianca di Candia (detta Malvasia Rossa),
25-50% Trebbiano toscano e/o romagnolo e/o giallo e/o di Soave,
5-45% Malvasia del Lazio (o puntinata)
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Colli della Sabina (D.M. 10/9/1996 - G.U. n.222 del 22/9/1996) |
bianco, spumante (min. 40% Trebbiano toscano
e/o Trebbiano giallo, min. 40% Malvasia del
Lazio e/o
Malvasia di Candia, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per
le province di Rieti e Roma max 20%);
rosato, rosso, Novello
(40-70% Sangiovese, 15-40% Montepulciano, possono
concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per
le province di Rieti e Roma max 30%)
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Colli Etruschi Viterbesi (D.M. 11/9/1996 - G.U. n.222 del 22/9/1996) |
bianco, secco, amabile, frizzante
(max 30% Malvasia del Lazio e/o toscana, 40-80% Trebbiano toscano
- localmente Procanico, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di
Viterbo max 30%);
monovarietali
bianchi: Procanico (Trebbiano toscano) anche frizzante, Grechetto
(Greco bianco) anche Novello e frizzante, Rossetto (Trebbiano
giallo) secco e amabile, Moscatello (Moscato bianco -
loc.
Moscatello) secco, amabile, frizzante, passito,
Novello,
ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca
racc. e/o aut. per la provincia di
Viterbo, a
eccezione della Malvasia di Candia, max 15%);
rosato, rosso, secco, amabile, frizzante,
rosso Novello (50-65% Sangiovese, 20-45%
Montepulciano, possono
concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di
Viterbo max 30%);
monovarietale rosato: Sangiovese
(secco, amabile, frizzante) min. 85%, possono
concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di
Viterbo max 15%
monovarietali
rossi: Sangiovese, Grechetto (Grechetto rosso), Merlot, Violone
(Montepulciano), Canaiolo (Canaiolo nero) amabile, ciascuno min.
85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di
Viterbo, a eccezione del Ciliegiolo, max 15%
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Colli Lanuvini (D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010) |
bianco, bianco superiore,
bianco spumante: max 70% Malvasia
di Candia e Malvasia puntinata, min. 30% Trebbiano toscano, Trebbiano
verde e Trebbiano giallo, possono concorrere altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
rosso, rosso superiore, rosso riserva: min. 50% Merlot, min. 35% Montepulciano e Sangiovese, possono concorrere altri vitigni
a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa;
per la
presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione, o mosto concentrato rettificato;
la tipologia "rosso" che abbia effettuato un invecchiamento minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal 1° novembre successivo alla vendemmia e con titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,0 % vol., può fregiarsi della qualificazione "riserva";
per tutte le tipologie di vino elencate è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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Cori (D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010) |
bianco: Bellone min.
50%, Malvasia del Lazio min. 20%, greco bianco min. 15%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
rosso: min. 50% Nero buono di Cori, min. 20% montepulciano, min. 15% Cesanese di Affile e/o Comune, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;
monovarietale bianco: Bellone (min. 85%, possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione
per la Regione Lazio max 15%);
monovarietale rosso:
Nero Buonoi (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca
nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%);
le
operazioni di vinificazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
per tutte le tipologie del presente disciplinare deve figurare in etichetta l'annata di produzione delle uve
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Est! Est!! Est!!! di Montefiascone (D.M. 15/6/2009 - G.U. n.148 del
29/6/2009) |
anche classico,
spumante: 50-65% Trebbiano toscano (procanico), 25-40%
Rossetto (Trebbiano giallo), 10-20% Malvasia bianca
lunga e/o Malvasia del Lazio, possono concorrere altri vitigni
di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella
Regione Lazio, da soli o congiuntamente max 15%;
nell'etichettatura dei vini, l'indicazione
dell'annata di produzione è obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca
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Frascati (D.M. 26/4/2005 - G.U. n.114 del 18/5/2005) |
secco, abboccato, Cannellino,
spumante, superiore: 50% Malvasia bianca di Candia,
10-20% Trebbiano toscano, 10-40% Malvasia del Lazio (puntinata),
possono concorrere anche i vitigni Trebbiano giallo, Greco,
Bellone e Bombino bianco max 30%, altri vitigni a bacca bianca
presenti nei vigneti e considerati idonei nella regione Lazio
max 15%
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Genazzano (D.M. 26/6/1992 - G.U. n.160 del 9/7/1992) |
bianco
(50-70% Malvasia di Candia, 10-30% Bellone e Bombino, max 40% Trebbiano toscano
e/o Pinot bianco e/o altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province
di Roma e Frosinone max 40%);
rosso (70-90% Sangiovese,
10-30% Cesanese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa
racc. e/o aut. per le province
di Roma e Frosinone max 20%)
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Marino (D.M. 22/3/2010 - G.U. n.89 del 17/4/2010) |
frizzante
(secco, abboccato, amabile),
spumante (secco, amabile), vendemmia tardiva
(amabile o dolce), passito
(amabile o dolce), classico (secco, abboccato, amabile,
dolce), classico superiore
(secco, abboccato, amabile,
dolce) min. 50% Malvasia bianca di Candia - loc. Malvasia rossa, possono
concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o
aut. per la provincia di Roma max 50%;
monovarietali
bianchi: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (Verdicchio
bianco), Bellone, Greco, Bombino, ciascuno min. 85%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o
aut. per la provincia di Roma max 15%
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Montecompatri
Colonna o Colonna o Montecompatri (D.M. 19/10/1987 - G.U. n.104 del 5/5/1988) |
max 70% Malvasia bianca di Candia e/o puntinata,
min. 30% Trebbiano toscano, verde e giallo, possono concorrere Bellone e Bombino
max 10%
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Nettuno (D.M. 8/5/2003 - G.U. n.110 del 14/5/2003) |
bianco (secco, frizzante): 30÷70% Bellone (loc.
Cacchione), 30÷50% Trebbiano toscano, possono concorrere
altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Roma
max
20%;
monovarietale bianco: Bellone (o Cacchione), min 85%,
possono concorrere
altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Roma
max 15%);
rosato (secco, frizzante): min. 40%
Sangiovese, min 40% Trebbiano toscano, possono concorrere
altre uve racc. e/o aut. per la provincia di Roma max
20%;
rosso
(secco, Novello): 30÷50% Merlot, 30÷50% Sangiovese,
possono
concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Roma
max 20%
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Orvieto |
Vedi le Doc dell'Umbria
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Tarquinia (D.M. 9/8/1996 - G.U. n.201 del 28/8/1996) |
bianco
(min. 50% Trebbiano toscano - localmente Procanico e/o Trebbiano
giallo,
max 35% Malvasia di Candia e/o Malvasia del Lazio, possono
concorrere uve a bacca bianca racc. e/o aut., ad eccezione del Pinot Grigio, per le
province di
Roma e Viterbo max 30%);
rosso (min. 60% Sangiovese e
Montepulciano, ciascuno min. 25%, max 25% Cesanese comune, possono
concorrere uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di
Roma e Viterbo max 30%)
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Terracina o
Moscato di Terracina (D.M. 21/5/2008 - G.U. n.131 del
6/6/2008) |
secco, amabile, passito: Moscato di
Terracina min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca
idonee alla coltivazione nella Regione Lazio max 15%;
spumante (secco o dolce): Moscato di Terracina |

Velletri (D.M. 7/9/1999 - G.U. n.219 del 17/9/1999) |
bianco
(max 70% Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia puntinata, min.
30% Trebbiano toscano, Trebbiano verde e Trebbiano giallo, possono concorrere
altre uve provenienti dai vitigni Bellone e
Bonvino e da altri vitigni a bacca bianca aut. e/o racc. per le province di Roma e Latina
max 20%);
rosso (10-45% Sangiovese, 30-50% Montepulciano,
min. 10% Cesanese comune o di Affile, possono concorrere altre
uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Roma e
Latina, fra cui Bombino Nero, Merlot e Ciliegiolo max 20%)
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Vignanello (D.M. 14/11/1992 - G.U. n.278 del 25/11/1992) |
bianco
(60-70% Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano, 20-40% Malvasia bianca
di
Candia e/o Malvasia del Chianti, possono
concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo
max 10%);
monovarietale bianco: Greco (min.
85%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo
max 15%);
rosato,
rosso (40-60% Sangiovese, 40-50% Ciliegiolo, possono
concorrere altre uve a bacca nera racc. e/ o aut. per la provincia di Viterbo
max
20%)
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Zagarolo (D.M. 29/5/1973 - G.U. n.215 del 21/8/1973) |
max 70% Malvasia bianca di Candia e/o puntinata,
min. 30% Trebbiano toscano e/o verde e/o giallo, possono
concorrere Bellone e Bombino max 10%
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