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lavinium Doc Lazio


Le Doc del Lazio


Le Doc del Lazio

D.O.C.G.: 1

D.O.C.: 26
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province del Lazio ->

Vitigni raccomandati nel Lazio

Denominazione Descrizione
Vino rosso Cesanese del Piglio o Piglio
(D.M. 17/9/2009 - G.U. n.220 del 22/9/2009)

zona di produzione
in provincia di Frosinone: comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano;

base ampelografica
anche Superiore: min. 90% cesanese di Affile e/o cesanese comune, vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Lazio max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; è vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a "doppia posta";

è consentita l'irrigazione di soccorso;

norme per la vinificazione
è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;

i vini possono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

la tipologia Cesanese del Piglio "Superiore", sottoposta a un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 14% vol., può fregiarsi della menzione aggiuntiva "Riserva";

norme per l'etichettatura
l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria

Vino rossoVino passito Aleatico di Gradoli
(D.M. 5/6/1996 - G.U. n.160 del 10/7/1996)

zona di produzione
in provincia di Viterbo: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo e parte del territorio del comune di Latera;

base ampelografica
rosso, liquoroso, liquoroso riserva: aleatico;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 11,50% vol. (12,00% per le versioni "Liquoroso" e "Liquoroso Riserva";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, di preparazione e di affinamento dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata;

il vino a DOC "Aleatico di Gradoli Liquoroso Riserva" deve aver subito un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni dalla data di alcolizzazione, in botti di rovere di capacità non superiore a 250 litri e un'ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a d.o.c. "Aleatico di Gradoli" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rosatoVino rosso Aprilia
(D.M. 25/10/2010 - G.U. n.262 del 9/11/2010)

zona di produzione
in provincia di Latina: comprende tutto il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina, in provincia di Roma parte del territorio comunale di Nettuno;

base ampelografica
Bianco di Aprilia: trebbiano toscano almeno il 50%, chardonnay dal 5% al 35%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a un massimo del 15% del totale;

Rosato e Rosso di Aprilia: sangiovese min. 50%, cabernet sauvignon dal 5% al 25%, merlot dal 5% al 25%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

Merlot di Aprilia: Merlot min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti: Bianco di Aprilia 14 t/Ha e 10,5%, Rosso di Aprilia 14 t/Ha e 11,0%, Rosato di Aprilia 14 t/Ha e 11,0%, Merlot di Aprilia 13 t/Ha e 11,5%;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Atina
D.M. 26/4/1999 - G.U. n.103 del 4/5/1999)

zona di produzione
in provincia di Frosinone: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Alvito, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, S. Donato Valcomino, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati, Vicalvi e Villa Latina;

base ampelografica
rosso, riserva: min. 50% cabernet sauvignon, 10% syrah, 10% merlot, 10% cabernet franc, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Frosinone max. 20%;

con menzione del vitigno rosso: Cabernet (anche riserva) min. 85% cabernet sauvignon e franc, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Frosinone max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.400;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol. (8 t/Ha e 12,00% vol. per le versioni Riserva);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione dei vini, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve;

è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;

è ammessa la colmatura dei vini, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento;

norme per l'etichettatura
i vini Atina Rosso e Atina Cabernet che abbiano effettuato un periodo di invecchiamento di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione "Riserva";

nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

vino bianco Bianco Capena
(D.M. 19/5/1975 - G.U. n.292 del 5/11/1975)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena ed in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto;

base ampelografica
bianco, superiore: max. 55% malvasia bianca di Candia e/o puntinata e/o del Lazio, max. 25% trebbiano toscano e/o trebbiano romagnolo e/o trebbiano giallo, possono concorrere le uve dei vitigni bellone e/o bombino (loc. uva di Spagna) max. 20%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 16 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Bianco Capena" designato con la specificazione "Superiore" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per altri tipi tale indicazione è facoltativa ma deve, comunque essere documentata

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rossospumante rosso Castelli Romani
(D.M. 4/11/1996 - G.U. n.266 del 13/11/1996)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Velletri, Zagarolo e parte dei territori amministrativi dei comuni di Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma;
in provincia di Latina: l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna, Latina e Aprilia;

base ampelografica
bianco, secco, amabile, frizzante: malvasia bianca di Candia e/o puntinata, trebbiano toscano e/o trebbiano romagnolo e/o trebbiano di Soave e/o trebbiano giallo e/o trebbiano verde, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Latina e Roma max. 30%;

rosato, secco, amabile, frizzante: uvaggio di uve a bacca bianca e nera o lavorazione in rosato delle uve a bacca nera previste per le altre tipologie;

rosso, secco, amabile, frizzante, Novello: min. 85% cesanese e/o merlot e/o montepulciano e/o nero buono e/o sangiovese, possono concorrere vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Roma e Latina max. 15%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 16,5 t/Ha per la versione "Bianco" e 16 t/Ha per le versioni "Rosato" e "Rosso", mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10% vol.;

per i nuovi impianti e reimpianti il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 1.100, calcolati sul sesto di impianto, e come forme di allevamento dovranno essere utilizzate quelle tradizionali: Guyot, Cordone Speronato, Cortina pendente, CDG, Tendone e Cortina semplice;

norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la elaborazione dei vini frizzanti, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, secondo gli usi locali, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atti a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rosso Cerveteri
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende gli interi territori dei comuni di Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Santa Marinella e parte dei territori dei comuni di Allumiere, Roma e Tolfa;
in provincia di Viterbo: parte del comune di Tarquinia;

base ampelografica
bianco, bianco amabile, bianco frizzante: min. 50% trebbiano toscano (loc. procanico), max. 35% malvasia di Candia, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

rosato, rosato frizzante, rosso, rosso amabile: 60% sangiovese e montepulciano di cui almeno il 25% di uno dei due vitigni, max. 35% merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

con menzione del vitigno bianco: Trebbiano o Procanico (trebbiano toscano min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%);

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità d'impianto minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;

è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,5% vol. per le uve bianche e di 13 t/Ha e 11% vol. per le rosse;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata dal disciplinare, nonché nell'intero territorio del Comune di Tarquinia;

i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione, ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

spumante rossoVino rossoVino passito Cesanese di Affile o Affile
(D.M. 18/4/2011 - G.U. n.105 del 7/5/2011)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo;

base ampelografica
anche dolce, riserva: min. 90% cesanese di Affile, max. 10% altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la  densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; per detti impianti è vietato il sistema di allevamento a tendone o pergola;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone;

il vino "Cesanese di  Affile" o "Affile" Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi (decorrenza anno vendemmia 1° novembre), di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini deve figurare l'annata di produzione delle uve

spumante rossoVino rossoVino passito Cesanese di Olevano Romano
(D.M. 25/10/2010 - G.U. n.262 del 9/11/2010)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende tutto il territorio di Olevano Romano e parte di quello di Genazzano;

base ampelografica
anche amabile, dolce, dolce frizzante, superiore, riserva: min. 85% cesanese di Affile e/o comune, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

norme per la viticoltura

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11,50% vol. (10 t/Ha e 12,00% vol. per le tipologie Superiore e Riserva);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone;

la presa di spuma o frizzantatura deve avvenire in grandi recipienti chiusi e può essere utilizzato unicamente mosto d'uva o mosto d'uva parzialmente fermentato anche in miscela tra loro;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione della tipologia Frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rossospumante rosso Circeo
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Latina: comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina;

base ampelografica
bianco, bianco frizzante, bianco spumante: trebbiano toscano min. 55%, chardonnay max 30%, malvasia del Lazio max 30%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

rosato, rosato frizzante, rosso, rosso frizzante, rosso Novello: merlot min. 55%, sangiovese max. 30%, cabernet sauvignon max. 30%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

con menzione del vitigno bianco: Trebbiano min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Merlot (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei vigneti non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. Non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie Bianco; Spumante e Trebbiano, 12 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Rosato, Rosso, Sangiovese e Merlot;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della denominazione;

i prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Circeo", ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino elencate è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino bianco Colli Albani
(D.M. 26/6/1992 - G.U. n.160 del 9/7/1992)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Ardea, Castelgandolfo, Lanuvio, Pomezia e Roma;

base ampelografica
max. 60% malvasia bianca di Candia (detta malvasia rossa), 25-50% trebbiano toscano e/o romagnolo e/o giallo e/o di Soave, 5-45% malvasia del Lazio o puntinata, possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Roma, presenti nei vigneti max. 10%, con esclusione delle uve dei vitigni della varietà Moscato;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16,5t/Ha e 10,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione della tipologia "Spumante" devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC "Colli Albani" può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Colli della Sabina
(D.M. 7/2/2011 - G.U. n.46 del 25/2/2011)

zona di produzione
in provincia di Rieti: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano e, in parte, il territorio amministrativo dei comuni di Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina;
in provincia di Roma: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Guidonia-Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri;

base ampelografica
bianco: malvasia del Lazio min. 50%, trebbiano toscano e/o giallo 5%-35%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 15%;

rosso: sangiovese 40%-70%, montepulciano 15%-40%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 30%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei vigneti non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 9 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Colli della Sabina" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Colli della Sabina" ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
nella presentazione e designazione dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rossospumante rossoVino passito Colli Etruschi Viterbesi
(D.M. 11/9/1996 - G.U. n.222 del 22/9/1996)

zona di produzione
in provincia di Viterbo: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Monte Romano, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo e Vitorchiano;

base ampelografica
bianco, secco, amabile, frizzante: max. 30% malvasia del Lazio e/o toscana, 40-80% trebbiano toscano - localmente procanico, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo max. 30%;

con menzione del vitigno bianchi: Procanico (trebbiano toscano) anche frizzante, Grechetto (greco bianco) anche Novello e frizzante, Rossetto (trebbiano giallo) secco e amabile, Moscatello (moscato bianco - loc. moscatello) secco, amabile, frizzante, passito, Novello, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo, a eccezione della malvasia di Candia, max 15%;

rosato, amabile, frizzante, rosso Novello: 50-65% sangiovese, 20-45% montepulciano, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo max. 30%;

con menzione del vitigno rosato: Sangiovese (secco, amabile, frizzante) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Grechetto (grechetto rosso), Merlot, Violone (montepulciano), Canaiolo (manaiolo nero) amabile, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Viterbo, a eccezione del Ciliegiolo, max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso, limitatamente ad un massimo di n. 2 interventi fino alla fase dell'invaiatura;

per i nuovi impianti e reimpianti sono escluse le forme di allevamento espanse, dovrà essere prevista una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 2.500 piante per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 9,50% vol. per il Bianco, 15 t/Ha e 10,00% vol. per il Procanico, 14 t/Ha e 9,50% vol. per Rosato e Rosso, 14 t/Ha e 10,00% vol. per Greghetto e Sangiovese, 13 t/Ha e 10,00% vol. per Violone, 12 t/Ha e 10,00% vol. per Grechetto e Rossetto, 11 t/Ha e 10,00% vol. per Merlot, 10 t/Ha e 10,00% vol. per Moscatello e Canaiolo;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi", ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
i vini a denominazione di origine controllata "Colli Etruschi Viterbesi" con le menzioni di vitigno, devono essere confezionati in contenitori di vetro con capacità non superiore a litri 3 ed utilizzando tappi in sughero fatta eccezione per le bottiglie con capacità fino a ml 375, e devono avere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosso Colli Lanuvini
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Genzano ed in parte quello di Lanuvio;

base ampelografica
bianco, bianco superiore, bianco spumante: max. 70% malvasia di Candia e malvasia puntinata, min. 30% trebbiano toscano, trebbiano verde e trebbiano giallo, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

rosso, rosso superiore, rosso riserva: min. 50% merlot, min. 35% montepulciano e sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.300 piante per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14,5 t/Ha e 10,50% vol. per Bianco e Spumante, 13 t/Ha e 11,50% vol. per Bianco Superiore, 13,5 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso, 12 t/Ha e 12,00% vol. per il Rosso Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa;

per la presa di spuma della tipologia spumante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione, o mosto concentrato rettificato;

la tipologia "rosso" che abbia effettuato un invecchiamento minimo di mesi 24, di cui almeno 6 in bottiglia, decorrenti dal 1° novembre successivo alla vendemmia e con titolo alcolometrico minimo al consumo di 13,0 % vol., può fregiarsi della qualificazione "riserva";

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vino elencate è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino rosso Cori
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.179 del 3/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Latina: comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna;

base ampelografica
bianco: bellone min. 50%, malvasia del Lazio min. 20%, greco bianco min. 15%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

rosso: min. 50% nero buono di Cori, min. 20% montepulciano, min. 15% cesanese di Affile e/o Comune, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

con menzione del vitigno bianco: Bellone (min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%);

con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Nero Buono min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%);

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,50% vol. per il Bianco, 15 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso, 12 t/Ha e 11,50% vol. per Bellone e Nero Buono;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie del presente disciplinare deve figurare in etichetta l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumante Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
(D.M. 15/6/2009 - G.U. n.148 del 29/6/2009)

zona di produzione
in provincia di Viterbo: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e San Lorenzo Nuovo.
La zona atta alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" Classico, comprende la parte di origine più antica del territorio dei Comuni di Bolsena e Montefiascone;

base ampelografica
anche classico, spumante: 50-65% trebbiano toscano (procanico), 25-40% rossetto (trebbiano giallo), 10-20% malvasia bianca lunga e/o malvasia del Lazio, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, da soli o congiuntamente max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 10,00% vol. (11 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie "Classico" e "Spumante");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;

la tipologia Spumante deve essere ottenuta con presa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti con tappatura raso bocca

vino biancoVino spumanteVino passito Frascati
(D.M. 26/4/2005 - G.U. n.114 del 18/5/2005)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone e in parte quelli di Roma e Montecompatri;

base ampelografica
secco, abboccato, Cannellino, spumante, superiore: 50% malvasia bianca di Candia, 10-20% trebbiano toscano, 10-40% malvasia del Lazio (puntinata), possono concorrere anche i vitigni trebbiano giallo, greco, bellone e bombino bianco max. 30%, altri vitigni a bacca bianca presenti nei vigneti e considerati idonei nella regione Lazio max. 15%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di impianto tale da assicurare un minimo di 3.000 piante per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,50% vol. (13 t/Ha e 11,00% vol. per le tipologie "Superiore" e "Cannellino");

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma;

le uve destinate alla produzione del tipo "Spumante" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10.0% vol. e devono essere oggetto di denuncia separata. Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della denominazione di origine controllata "Frascati";

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Frascati" può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia "Superiore"

vino biancoVino rosso Genazzano
(D.M. 21/7/2010 - G.U. n.180 del 4/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano e Cave
in provincia di Frosinone: Paliano;

base ampelografica
bianco: malvasia di Candia: minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%;

rosso: Ciliegiolo: minimo 85%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva per la tipologia "Genazzano Bianco" è di 14 t/Ha, per il "Genazzano Rosso" è di 13 t/Ha, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per "Genazzano Bianco" è di 10,00% vol., per il "Genazzano Rosso" di 10,50%vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. "Genazzano", è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino passito Marino
(D.M. 22/3/2010 - G.U. n.89 del 17/4/2010)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende l'intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo;

base ampelografica
frizzante (secco, abboccato, amabile), spumante (secco, amabile), vendemmia tardiva (amabile o dolce), passito (amabile o dolce), classico (secco, abboccato, amabile, dolce), classico superiore (secco, abboccato, amabile, dolce) min. 50% malvasia bianca di Candia - loc. malvasia rossa, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 50%;

con menzione del vitigno bianchi: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (verdicchio bianco), Bellone, Greco, Bombino, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 15%;

norme per la viticoltura
per la produzione del vino "Marino" Classico, anche nelle tipologie "Superiore", "Vendemmia Tardiva" e "Passito", non è ammesso il sistema di allevamento a tendone;

i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, dovranno avere una densità non inferiore a 3.000 ceppi/Ha per il "Marino" e a 3.500 ceppi/Ha per il "Marino" Classico anche nelle tipologie "Superiore", "Vendemmia Tardiva" e "passito";

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,00% vol. per le tipologie "Marino", "Marino" Superiore, Frizzante e Spumante, 15 t/Ha e 10,50% vol. per Trebbiano verde, Greco e Bellone, 15 t/Ha e 11,00% vol. per Bombino e Malvasia del Lazio, 15 t/Ha e 15,00% vol. per la tipologia Passito, 14 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia Classico, 14 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Classico Superiore, 14 t/Ha e 15,00% vol. per la tipologia Classico Passito, 13 t/Ha e 13,00% vol. per le tipologie Vendemmia Tardiva e Classico Vendemmia Tardiva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

è ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata "Marino", oppure con mosti concentrati rettificati, nonché tutte quelle pratiche consentite dalla normativa CE e nazionali vigenti;

le uve destinate a produrre vino a denominazione di origine controllata "Marino" Vendemmia Tardiva e Classico Vendemmia Tardiva devono essere sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, per assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol. ed essere raccolte all'inizio di novembre.
Per le uve destinate alla produzione delle tipologie "Marino" Passito e Classico Passito il metodo tradizionale di vinificazione prevede che:
le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento naturale e non possono essere ammostate prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
L'appassimento può altresì avvenire su pianta, sotto tettoia e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,00% vol.
Il periodo di invecchiamento è di almeno 8 mesi, di cui almeno 6 in botte, a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,00% vol.;

per la presa di spuma della tipologia Spumante e della tipologia Frizzante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Marino", o mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Marino" Superiore, Classico Superiore, Passito, Classico Passito, Vendemmia Tardiva e Classico Vendemmia Tardiva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve mentre, per la tipologia "Marino" e "Marino" Classico l'indicazione dell'annata è facoltativa

vino bianco Montecompatri Colonna o Colonna o Montecompatri
(D.M. 19/10/1987 - G.U. n.104 del 5/5/1988)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende tutto il territorio comunale di Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo e Rocca Priora;

base ampelografica
max. 70% malvasia bianca di Candia e/o puntinata, min. 30% trebbiano toscano, verde e giallo, possono concorrere bellone e bombino max. 10%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

norme per l'etichettatura
il vino a DOC "Montecompatri - Colonna" non frizzante proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50%vol. può portare in etichetta la menzione "Superiore", in tal caso sulle bottiglie o altri recipienti deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rosso Nettuno
(D.M. 8/5/2003 - G.U. n.110 del 14/5/2003)
zona di produzione
in provincia di Roma: comprende i territori amministrativi dei comuni di Nettuno e Anzio;

base ampelografica
bianco(secco, frizzante): 30÷70% bellone (loc. cacchione), 30÷50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 20%;

con menzione del vitigno bianco: Bellone (o Cacchione), min 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 15%;

rosato (secco, frizzante): min. 40% sangiovese, min 40% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 20%;

rosso (secco, Novello): 30÷50% merlot, 30÷50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 20%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, dovranno essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densità di almeno 2.500 ceppi per ettaro;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,00% vol. per Bianco e Rosato, 13 t/Ha e 10,00% vol. per Bellone e Novello, 13 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

è consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali
Orvieto

Vedi le Doc dell'Umbria

vino biancoVino rosso Tarquinia
(D.M. 9/8/1996 - G.U. n.201 del 28/8/1996)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano e in parte i territori amministrativi dei comuni di Campagnano Romano, Fiumicino, Formello e Roma;
in provincia di Viterbo: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Sutri, Tarquinia, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia e parte dei territori amministrativi dei comuni di Arlena di Castro, Capranica, Monteromano, Ronciglione, Tessennano e Tuscania;

base ampelografica
bianco: min. 50% trebbiano toscano - localmente procanico e/o trebbiano giallo, max. 35% malvasia di Candia e/o malvasia del Lazio, possono concorrere uve a bacca bianca racc. e/o aut., ad eccezione del pinot grigio, per le province di Roma e Viterbo max. 30%;

rosso: min. 60% sangiovese e montepulciano, ciascuno min. 25%, max. 25% cesanese comune, possono concorrere uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Roma e Viterbo max. 30%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, devono avere una densità di almeno 2.500 ceppi per ettaro e i sistemi di allevamento devono essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, ma escluse le forme espanse;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,00% vol. per il Bianco, 14 t/Ha e 10,50% vol. per Rosato e Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

i prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Tarquinia" ad esclusione del mosto concentrato rettificato;

norme per l'etichettatura
è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile

vino biancoVino spumanteVino passito Terracina o Moscato di Terracina
(D.M. 21/5/2008 - G.U. n.131 del 6/6/2008)
zona di produzione
in provincia di Latina: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Sonnino e Terracina;

base ampelografica
secco, amabile, passito: moscato di Terracina min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca idonee alla coltivazione nella Regione Lazio max. 15%;

spumante (secco o dolce): moscato di Terracina;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

per i nuovi impianti e reimpianti non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l'impianto delle viti secondo il sistema a "doppia posta";

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite;

la tipologia "Passito" deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Passito", al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,5% vol.;

la tipologia "Spumante" deve essere ottenuta esclusivamente mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per almeno un mese. La durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 3 mesi;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
vino biancoVino rosso Velletri
(D.M. 7/9/1999 - G.U. n.219 del 17/9/1999)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio amministrativo dei comuni di Lariano e Velletri;
in provincia di Latina: comprende parte del territorio amministrativo del comune di Cisterna di Latina;

base ampelografica
bianco (anche superiore): max. 70% malvasia bianca di Candia e/o malvasia puntinata, min. 30% trebbiano toscano, trebbiano verde e trebbiano giallo, possono concorrere altre uve provenienti dai vitigni bellone e bonvino e da altri vitigni a bacca bianca aut. e/o racc. per le province di Roma e Latina max. 20%;

rosso (anche riserva): 10-45% sangiovese, 30-50% montepulciano, min. 10% cesanese comune e/o di Affile, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Roma e Latina, fra cui bombino nero, merlot e ciliegiolo max. 30%;

norme per la viticoltura
è ammessa l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16 t/Ha per tutte le tipologie e 10,50% vol. per la tipologia Bianco, 11,00% vol. per Bianco Superiore e Rosso, 12,00% vol. per il Rosso Riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del grado alcolico, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, nonché nel territorio amministrativo della frazione di Campoverde del comune di Aprilia.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Lazio;

è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;

è ammessa la colmatura dei vini in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento;

la tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 6 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi.
Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato;

la tipologia "Riserva" deve avere effettuato un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini recanti la menzione "Riserva" e la specificazione "Superiore" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

vino biancoVino spumanteVino passitoVino rosso Vignanello
(D.M. 18/4/2011 - G.U. n.105 del 7/5/2011)

zona di produzione
in provincia di Viterbo: comprende per intero il territorio dei comuni di Bassano in Teverina, Corchiano, Vasanello, Vignanello e parte dei territori di Fabrica di Roma, Gallese e Soriano nel Cimino;

base ampelografica
bianco (anche superiore), bianco vendemmia tardiva: min. 70% trebbiano giallo e/o trebbiano toscano, max. 30% malvasia bianca di Candia e/o malvasia del Chianti, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%;

con menzione del vitigno bianco: Greco (anche spumante), Greco Vendemmia Tardiva min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio max. 15%;

rosso (anche riserva): min. 50% sangiovese, max. 40% ciliegiolo, possono concorrere i vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, max. 20%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10% vol. per la tipologia "bianco" (11% vol. per il "bianco superiore"), 7 t/Ha e 15% vol. per la tipologia "bianco vendemmia tardiva", parzialmente appassita, 13 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "rosso" (11% vol. per il "rosso riserva"), 11 t/Ha e 11% vol. per il "Greco" (10,50% per la tipologia spumante), 7 t/Ha e 15% vol. per la tipologia "Greco vendemmia tardiva", parzialmente appassita;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'elaborazione dello spumante devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni che sono compresi anche se solo parzialmente nella zona delimitata;

il vino "Vignanello Rosso" destinato alla produzione della tipologia "Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, a partire dal 10 novembre dell'anno di raccolta

vino bianco Zagarolo
(D.M. 29/5/1973 - G.U. n.215 del 21/8/1973)

zona di produzione
in provincia di Roma: comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo;

base ampelografica
max. 70% malvasia bianca di Candia e/o puntinata, min. 30% trebbiano toscano e/o verde e/o giallo, possono concorrere bellone e bombino max. 10%;


norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 11,00% vol.;

il vino "Zagarolo" che abbia una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12, e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5 può portare in etichetta la qualificazione "superiore";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione

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