Lavinium rivista di vino e cultura online La newsletter di laVINIum    Cerca nel sito   Esalazioni etiliche, il blog di laVINIum    laVINIum feed rss
Newsletter   |   Scrivici

Le Doc e le Docg suddivise per regione e sempre aggiornate
Le aziende vinicole recensite e i vini degustati, regione per regione
I vini degustati
Le degustazioni dei vini del supermercato
Gli editoriali
Le recensioni
Le notizie e gli eventi
Le Dop e Igp, olio, carni, formaggi, ortofrutta e cereali, prodotti di panetteria
Le uve che compongono i principali vini
La descrizione dei vitigni
Le principali zone vinicole del mondo
Il club 
della birra
L'enciclopedia del vino
La cantina ideale, gli abbinamenti, i calici adatti e le temperature di servizio
Degustazioni verticali e comparative, verifiche, anteprime e riassaggi
Le strade del vino online
I Consorzi di Tutela
Le manifestazioni enogastronomiche nel mondo
Le poesie dedicate al vino e non solo
I siti amici, volete segnalare il vostro sito su laVINIum? Seguiteci...

Metafora AD Network

lavinium Doc Liguria

 


Le Doc della Liguria


Le Doc della Liguria

D.O.C.: 8 vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumante spumante
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province della
Liguria ->

Vitigni raccomandati nella Liguria

 
Denominazione Mappa dettagliata
Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà
(D.M. 22/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
Mappa Cinque Terre

 - Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" può essere designato con una delle seguenti sottozone: "Costa de Sera", "Costa da Posa", "Costa de Campu", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate.

 - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 6250.

 - ll vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali. La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno della vendemmia.

 - ll vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

 - Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco 90q 70% 10.5% 11% 15 g/l 4,5 g/l Bosco 40÷100%

-

Albarola e/o 00÷40%
Vermentino
racc. e/o aut. provincia La Spezia 00÷20%
vino bianco Costa de Sera 85q 70% 11% 11.5% 15 g/l 4,5 g/l come sopra come sopra

-

vino bianco Costa da Posa 85q 70% 11% 11.5% 15 g/l 4,5 g/l come sopra come sopra

-

vino bianco Costa de Campu 85q 70% 11% 11.5% 15 g/l 4,5 g/l come sopra come sopra

-

Vino passito Sciacchetrà (anche riserva) 90q 35% 10.5% 17% di cui almeno il 13.5% scolto 23 g/l 4,5 g/l come sopra come sopra

-

Denominazione Mappa dettagliata
Colli di Luni
(D.M. 21/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
Mappa Colli di Luni

 - Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia possono in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.  

 - L'invecchiamento previsto per il vino "Colli di Luni Rosso" riserva, deve partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco Bianco 100q 70% 10.5% 11% 15 g/l 4,5 g/l Vermentino 35÷75%

-

Trebbiano T. 25÷40%
racc. e/o aut. provincia La Spezia 00÷30%
vino bianco Vermentino 100q 70% 10.5% 11% 15 g/l 4,5 g/l Vermentino 90÷100%

-

racc. e/o aut. provincia La Spezia 00÷10%
Vino rosso Rosso (anche riserva) 100q 70% 11% (12%) 11.5% (12.5%) 20 g/l (22 g/l) 4,5 g/l Sangiovese 60÷70% (almeno 2 anni)
Canaiolo e/o 15÷40%
Pollera nera e/o
Ciliegiolo
Cabernet 00÷10%
racc. e/o aut. provincia La Spezia 00÷25%
Denominazione Mappa dettagliata
Colline di Levanto
(D.M. 21/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
Mappa Colline di Levanto

 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee:
- Il terreno è di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione sub-acida.
- Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto.
- La densità di piantagione è di min. 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è di min. 6.000 ceppi/Ha.
- I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona.
- E' vietata ogni pratica di forzatura.

 - La resa di vino per Ha. è pari a 63 hl/ettaro. In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 Kg. di uva per ceppo.

 - E' consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati. E' comunque consentita l'autoconcentrazione. L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime previste.

 - Il vino "Colline di Levanto" Novello, deve avere un quantitativo massimo di zuccheri riduttori residui di 10 g/l.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco Bianco 90q 70% 10.5% 11% 15 g/l 4,5 g/l Vermentino 40÷75%

-

Albarola 20÷55%
Bosco 5÷40%
racc. e/o aut. provincia La Spezia 00÷35%
Vino rosso Rosso (anche Novello) 90q 70% 10.5% 11% 19 g/l 4,5 g/l Sangiovese 40÷60%

-

Ciliegiolo 20÷40%
racc. e/o aut. provincia La Spezia 20÷40%
Denominazione Mappa dettagliata
Golfo del Tigullio
D.M. 1/9/1997 - G.U. n.211 del 10/9/1997)
Mappa Golfo del Tigullio

 - I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4000.

 - Nella vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" bianco passito e "Golfo del Tigullio" moscato passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la resa massima di uva in vino finito deve non essere superiore al 50%. È ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione della tipologia "passito".

 - Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Liguria. È consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

 - I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con una pressione in bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini frizzanti e devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o Frizzante. I vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con la menzione passito devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco Bianco (anche Spumante) 90q 70% 9.5% 10.5% (11%) 17 g/l 5 g/l Vermentino 20%÷70%

-

Bianchetta Genovese 20%÷70%
racc. e/o aut. provincia Genova 00÷40%
Vino rosato Rosato 90q 70% 10% 10.5% 19 g/l 5 g/l Ciliegiolo 20%÷70%

-

Dolcetto 20%÷70%
racc. e/o aut. provincia Genova 00÷40%
Vino rosso Rosso (anche Novello) 90q 70% 10% 10.5% 21 g/l 5 g/l Ciliegiolo 20%÷70%

-

Dolcetto 20%÷70%
racc. e/o aut. provincia Genova 00÷40%
vino bianco Bianchetta Genovese 90q 70% 9.5% 10.5% 17 g/l 5 g/l Bianchetta Genovese 85%÷100%

-

racc. e/o aut. provincia Genova 00÷15%
vino bianco Vermentino 90q 70% 9.5% 10.5% 17 g/l 5 g/l Vermentino 85%÷100%

-

racc. e/o aut. provincia Genova 00÷15%
Vino rosso Ciliegiolo 90q 70% 10% 11% 21 g/l 5 g/l Ciliegiolo 85%÷100%

-

racc. e/o aut. provincia Genova 00÷15%
Vino passito Moscato 90q 50% 9.5% 10% di cui svolto almeno il 5.5% e non oltre il 7% 16 g/l 5 g/l Moscato bianco 100%

-

Vino passito Moscato Passito 90q 50% 9.5% 15.5% di cui almeno l'11% svolto 22 g/l 4.5 g/l Moscato bianco 100%

-

Vino passito Passito 90q 50% 9.5% 16.5% di cui svolto almeno il 14%  22 g/l 4.5 g/l racc. e/o aut. provincia Genova 100%

-

Denominazione Mappa dettagliata
Pornassio o Ormeasco di Pornassio
(D.M. 27/7/2004 - G.U. n.185 del 9/8/2004)
Mappa Ormeasco di Pornassio

 - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4500 ceppi/ha.

 - I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale. La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

 - E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
Vino rosso Rosso 90q 70% 11% 11% 19 g/l 5 g/l Dolcetto 95%÷100%

-

racc. e/o aut. provincia Imperia 00%÷05%
Vino rosso Rosso Superiore 81q 70% 12% 12.5% 21 g/l 5 g/l come sopra come sopra 12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Vino rosato Sciac-trà 90q 70% 10.5% 10.5% 17 g/l 5 g/l come sopra come sopra

-

Vino passito Passito 90q 50% 16.5% 16.5% di cui svolto almeno il 15% 23 g/l 5 g/l Dolcetto 100% 12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Vino passito Passito liquoroso 90q 50% 18% 18% di cui svolto almeno il 16% 23 g/l 5 g/l Dolcetto 100% 12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Denominazione Mappa dettagliata
Riviera Ligure di Ponente
(D.M. 31/3/1988 - G.U. n.25 del 31/1/1989)
Mappa Riviera Ligure di Ponente

 - I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente", possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni goegrafiche: "Riviera dei Fiori", "Albenga" o "Albenganese", "Finale" o "Finalese", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino bianco Pigato 110q 70% 10.5% 11% 15 g/l 5 g/l Pigato 95%÷100% -
racc. e/o aut. province Savona e Imperia 00÷05%
vino bianco Vermentino 110q 70% 10.5% 11% 15 g/l 5 g/l Vermentino 95%÷100% -
racc. e/o aut. province Savona e Imperia 00÷05%
Vino rosso Rossese 90q 70% 10.5% 11% 19 g/l 5 g/l Rossese 95%÷100% -
racc. e/o aut. province Savona e Imperia 00÷05%
Denominazione Mappa dettagliata
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
(D.M. 28/1/1972 - G.U. n.125 del 15/5/1972)
Mappa Rossese di Dolceacqua

 - Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
Vino rosso (anche Superiore) 90q 70% 11.5% (12.5%) 12% (13%) 23 g/l 4.5 g/l Rossese 95%÷100% -
racc. e/o aut. provincia Imperia 00÷05%
Denominazione Mappa dettagliata
Val Polcèvera
(D.M. 16/3/1999 - G.U. n.72 del 27/3/1999)
Mappa Val Polcèvera

 - Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha.

 - La tipologia Novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%.

 - E' prevista la tipologia "frizzante" per i vini "Val Polcèvera" bianco, rosato, rosso, Bianchetta Genovese, Vermentino.

 - Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" bianco passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 26,0 g/l.

 - La D.O.C. "Val Polcèvera" può essere utilizzata per designare i vini spumanti purchè ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.

 - In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve percezione di legno.

Tipologia Resa uva/ha Resa max uva/vino Tit. alcolom. min nat.le dell'uva Tit. alcolom. totale min del vino Estratto secco netto min Acidità tot. min Vitigno Valore min/max botte
invec.
vino biancoVino spumante Bianco (anche Spumante) 95q 70% 9.5% 10% (11%) 15 g/l 5 g/l Vermentino e/o 60%÷100% -
Bianchetta Genovese e/o
Albarola
Pigato 00%÷40%
Rollo
Bosco
Vino rosato Rosato 95q 70% 10% 10.5% 16 g/l 5 g/l Dolcetto 60%÷100% -
Sangiovese
Ciliegiolo
Barbera 00%÷40%
Vino rosso Rosso (anche Novello) 95q 70% 10% 10.5% 18 g/l 5 g/l Dolcetto 60%÷100% -
Sangiovese
Ciliegiolo
Barbera 00%÷40%
vino bianco Bianchetta Genovese 95q 70% 9.5% 10.5%