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della Liguria ->
Denominazione
Mappa
dettagliata
Cinque
Terre e Cinque Terre Sciacchetrà (D.M. 22/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
- La zona di produzione ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla qualità degli interi comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché parte del territorio del comune di La Spezia, denominato "Tramonti di Biassa" e "Tramonti di Campiglia", confinante a nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S.Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.
- Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" può
essere designato con una delle seguenti sottozone: "Costa de Sera",
"Costa da Posa", "Costa de Campu", se esclusivamente
ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate.
-
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può
essere inferiore a 6250.
- Il vino a DOC
"Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere ottenuto da
parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati,
fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol
potenziali.
La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino "Cinque
Terre Sciacchetrà" non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno
della vendemmia.
- Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" non può essere immesso al
consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
- Il vino "Cinque Terre Sciacchetrà" riserva non può essere immesso al
consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia.
- Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" è consentito riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominaizone di origine controllata "Cinque Terre" Riserva e "Cinque Terre" con la specificazione delle sottozone.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
90q
70%
10.5%
11%
15
g/l
4,5 g/l
Bosco
40÷100%
-
Albarola e/o
00÷40%
Vermentino
racc. e/o aut.
provincia La Spezia
00÷20%
Costa
de Sera
85q
70%
11%
11.5%
15
g/l
4,5 g/l
come sopra
come sopra
-
Costa
da Posa
85q
70%
11%
11.5%
15
g/l
4,5 g/l
come sopra
come sopra
-
Costa
de Campu
85q
70%
11%
11.5%
15
g/l
4,5 g/l
come sopra
come sopra
-
Sciacchetrà
(anche riserva)
90q
35%
10.5%
17% di cui
almeno il 13.5% scolto
23
g/l
4,5 g/l
come sopra
come sopra
-
Denominazione
Mappa
dettagliata
Colli
di Luni (D.M. 21/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
- La zona di produzione comprende in parte i territori dei comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia, in provincia di La Spezia e di Fosdinovo, Aulla e Podenzana, in provincia di Massa.
- Le regioni Liguria e Toscana di concerto, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, ogni anno, prima della vendemmia
possono in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di
coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro
inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste ed al comitato nazionale per la tutela della
denominazione di origine dei vini.
- L'invecchiamento
previsto per il vino "Colli di Luni Rosso"riserva, deve
partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
- Per tutte le tipologie è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Bianco
100q
70%
10.5%
11%
15
g/l
4,5 g/l
Vermentino
35÷75%
-
Trebbiano T.
25÷40%
racc. e/o aut. provincia La
Spezia
00÷30%
Vermentino
100q
70%
10.5%
11%
15
g/l
4,5 g/l
Vermentino
90÷100%
-
racc. e/o aut. provincia La
Spezia
00÷10%
Rosso
(anche riserva)
100q
70%
11%
(12%)
11.5%
(12.5%)
20
g/l
(22 g/l)
4,5 g/l
Sangiovese
60÷70%
(almeno
2 anni)
Canaiolo e/o
15÷40%
Pollera nera
e/o
Ciliegiolo
Cabernet
00÷10%
racc. e/o aut. provincia La
Spezia
00÷25%
Denominazione
Mappa
dettagliata
Colline
di Levanto (D.M. 21/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)
- La zona di produzione comprende in parte i territori dei comuni di Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina, in provincia di La Spezia.
- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto"
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con
caratteristiche pedoclimatiche omogenee:
- Il terreno è di natura silicea e siliceo-argillosa e presenta reazione
sub-acida.
- Le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera
con potatura ad archetto o capovolto.
- La densità di piantagione è di min. 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a
controspalliera, mentre per l'allevamento a pergola è di min.
6.000 ceppi/Ha.
- I sistemi di potatura sono quelli tradizionali della zona.
- E' vietata ogni pratica di forzatura.
- La resa di vino per Ha. è pari a
63 hl/ettaro.
In caso di coltura promiscua la resa media non dovrà essere superiore a 2,5 Kg.
di uva per ceppo.
-
E' consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso
di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati.
E' comunque consentita l'autoconcentrazione.
L'arricchimento non dà diritto ad un aumento delle rese massime previste.
- Il vino
"Colline di Levanto"Novello, deve avere un quantitativo
massimo di zuccheri riduttori residui di 10 g/l.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Bianco
90q
70%
10.5%
11%
15
g/l
4,5 g/l
Vermentino
40÷75%
-
Albarola
20÷55%
Bosco
5÷40%
racc. e/o aut. provincia La
Spezia
00÷35%
Rosso
(anche Novello)
90q
70%
10.5%
11%
19
g/l
4,5 g/l
Sangiovese
40÷60%
-
Ciliegiolo
20÷40%
racc. e/o aut. provincia La
Spezia
20÷40%
Denominazione
Mappa
dettagliata
Golfo
del Tigullio D.M. 1/9/1997
- G.U. n.211 del 10/9/1997)
- La zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiaverese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli, e parte del territorio dei comuni di Genova, Lorsica, Moconesi,
tutti in provincia di Genova.
- I nuovi impianti e reimpianti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad
ettaro
non inferiore a 4000.
- Nella
vinificazione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata
"Golfo
del Tigullio" bianco passito e "Golfo del Tigullio" moscato passito, le
stesse devono
essere
appassite su pianta o graticci o in locali idonei, con esclusione dell'aria
riscaldata
artificialmente,
fino a presentare un tenore zuccherino minimo di 260 g/lt e la
resa
massima di uva in vino finito deve non essere superiore al 50%. È
ammessa la pratica dell'arricchimento per tutte le tipologie ad esclusione
della tipologia
"passito".
- Le
operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate con il metodo della
fermentazione
naturale in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta
di
anidride carbonica.
Le
operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero
territorio amministrativo della regione Liguria.
È
consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla
produzione
degli spumanti siano effettuate nell'ambito degli interi territori della
regione
Liguria
e delle regioni limitrofe.
- I
vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con una
pressione
in
bottiglia non superiore a 2,5 bar devono rispondere alla normativa dei vini
frizzanti
e
devono recare in etichetta, dopo la designazione, la scritta Vino frizzante o
Frizzante.
I
vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" con la
menzione
passito
devono essere messi al consumo dopo il 1° novembre dell'anno successivo a
quello
della vendemmia.
- Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio" è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Bianco
(anche Spumante)
90q
70%
9.5%
10.5% (11%)
17
g/l
5 g/l
Vermentino
20%÷70%
-
Bianchetta
Genovese
20%÷70%
racc. e/o aut. provincia
Genova
00÷40%
Rosato
90q
70%
10%
10.5%
19
g/l
5 g/l
Ciliegiolo
20%÷70%
-
Dolcetto
20%÷70%
racc. e/o aut. provincia
Genova
00÷40%
Rosso
(anche Novello)
90q
70%
10%
10.5%
21
g/l
5 g/l
Ciliegiolo
20%÷70%
-
Dolcetto
20%÷70%
racc. e/o aut. provincia
Genova
00÷40%
Bianchetta
Genovese
90q
70%
9.5%
10.5%
17
g/l
5 g/l
Bianchetta
Genovese
85%÷100%
-
racc. e/o aut. provincia
Genova
00÷15%
Vermentino
90q
70%
9.5%
10.5%
17
g/l
5 g/l
Vermentino
85%÷100%
-
racc. e/o aut. provincia
Genova
00÷15%
Ciliegiolo
90q
70%
10%
11%
21
g/l
5 g/l
Ciliegiolo
85%÷100%
-
racc. e/o aut. provincia
Genova
00÷15%
Moscato
90q
50%
9.5%
10% di cui
svolto almeno il 5.5% e non oltre il 7%
16
g/l
5 g/l
Moscato bianco
100%
-
Moscato
Passito
90q
50%
9.5%
15.5% di cui almeno
l'11% svolto
22
g/l
4.5 g/l
Moscato bianco
100%
-
Passito
90q
50%
9.5%
16.5% di cui
svolto almeno il 14%
22
g/l
4.5 g/l
racc. e/o aut. provincia
Genova
100%
-
Denominazione
Mappa
dettagliata
Pornassio o
Ormeasco di Pornassio (D.M. 27/7/2004 - G.U. n.185 del 9/8/2004)
- La zona di produzione comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente
in Valle Arroscia del comune di Cesio, tutti in provincia di Imperia.
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4500
ceppi/ha.
- I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
tradizionali della zona: in particolare è raccomandata la spalliera
semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale. La
regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi
sulle caratteristiche delle uve.
- E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati
ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione
di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla
normativa in vigore.
- L'indicazione dell'annata di produzione è obbligatoria per le tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con le menzioni "Superiore", "Passito", "Passito Liquoroso".
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore min/max
invec.
Rosso
90q
70%
11%
11%
19
g/l
5 g/l
Dolcetto
95%÷100%
-
racc. e/o aut. provincia
Imperia
00%÷05%
Rosso Superiore
81q
70%
12%
12.5%
21 g/l
5 g/l
come sopra
come sopra
12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Sciac-trà
90q
70%
10.5%
10.5%
17
g/l
5 g/l
come sopra
come sopra
-
Passito
90q
50%
16.5%
16.5% di cui svolto almeno
il 15%
23 g/l
5 g/l
Dolcetto
100%
12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Passito liquoroso
90q
50%
18%
18% di cui svolto almeno il
16%
23
g/l
5 g/l
Dolcetto
100%
12 mesi (4 mesi in botti di rovere o castagno)
Denominazione
Mappa
dettagliata
Riviera
Ligure di Ponente (D.M.
31/3/1988 - G.U. n.25 del 31/1/1989)
- La zona di produzione comprende l'intero territorio provinciale di Imperia e parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino), in provincia di Imperia; l'intero territorio dei comuni di Alassio Albenga, Albissola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico), in provincia di Savona; l'intero territorio dei comuni di Arenzano e Cogoleto, in provincia di Genova. La
zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Riviera dei Fiori" comprende l'intero territorio provinciale di Imperia e parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino). La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Albenganese" comprende l'intero territorio dei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello e la parte del
territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico). La
zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla
sottodenominazione "Finalese" comprende l'intero territorio dei comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto
Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano,
Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo
San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di
Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).
- I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure di Ponente", possono essere designati con una delle seguenti
sottodenominazioni
goegrafiche:
"Riviera dei Fiori", "Albenga" o "Albenganese",
"Finale" o
"Finalese",
se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate.
- Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Riviera Ligure di Ponente" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché documentabile.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Pigato
110q
70%
10.5%
11%
15
g/l
5 g/l
Pigato
95%÷100%
-
racc. e/o aut. province
Savona e Imperia
00÷05%
Vermentino
110q
70%
10.5%
11%
15
g/l
5 g/l
Vermentino
95%÷100%
-
racc. e/o aut. province
Savona e Imperia
00÷05%
Rossese
90q
70%
10.5%
11%
19 g/l
5 g/l
Rossese
95%÷100%
-
racc. e/o aut. province
Savona e Imperia
00÷05%
Denominazione
Mappa
dettagliata
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua (D.M. 2/2/2011 - G.U. n.43 del 22/2/2011)
- La zona di produzione comprende in tutto i territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S.Bartolomeo Carletti, Ville, Calandri, S.Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvos S.Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
- Il vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
- Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi
nella zona delimitata.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
(anche
Superiore)
90q
70%
11.5%
(12.0%)
12%
(13%)
23
g/l
4.5 g/l
Rossese
95%÷100%
-
vitigni idonei per la Regione Liguria
00÷05%
Denominazione
Mappa
dettagliata
Val
Polcèvera (D.M. 16/3/1999
- G.U. n.72 del 27/3/1999)
- La zona di produzione ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Riccò e Verde. Comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.
- Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non può essere inferiore a 4000 ceppi/ha.
- La tipologia Novello deve essere ottenuta con una macerazione carbonica di almeno il 40%.
- E' prevista la tipologia "frizzante" per i vini "Val Polcèvera" bianco, rosato, rosso, Bianchetta Genovese, Vermentino.
- Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" Bianco Passito, le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 26,0 g/l.
- La D.O.C. "Val Polcèvera" può essere utilizzata per designare i vini spumanti purchè ottenuti da vini bianchi aventi diritto alla predetta denominazione. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine, oppure mosto concentrato rettificato.
- In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve percezione di legno.
- Per tutte le tipologie a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve qualora siano confezionate in recipienti di capacità non superiori a 5 litri.
Tipologia
Resa uva/ha
Resa max uva/vino
Tit. alcolom. min
nat.le dell'uva
Tit. alcolom. totale min del vino
Estratto secco netto min
Acidità tot. min
Vitigno
Valore
min/max
invec.
Bianco
(anche Spumante)
95q
70%
9.5%
10%
(11%)
15
g/l
5 g/l
Vermentino e/o
60%÷100%
-
Bianchetta
Genovese e/o
Albarola
Pigato
00%÷40%
Rollo
Bosco
Rosato
95q
70%
10%
10.5%
16
g/l
5 g/l
Dolcetto
60%÷100%
-
Sangiovese
Ciliegiolo
Barbera
00%÷40%
Rosso
(anche Novello)
95q
70%
10%
10.5%
18
g/l
5 g/l
Dolcetto
60%÷100%
-
Sangiovese
Ciliegiolo
Barbera
00%÷40%
Bianchetta
Genovese
95q
70%
9.5%
10.5%
15
g/l
5 g/l
Binachetta
Genovese
85%÷100%
-
racc. e/o aut. provincia
Genova
00%÷15%
Vermentino
95q
70%
9.5%
10.5%
16
g/l
5 g/l
Vermentino
85%÷100%
-
racc. e/o aut. provincia
Genova
00%÷15%
Passito
95q
50%
10%
15.5% di cui
svolto almeno il 14%
20
g/l
4.5 g/l
come il bianco
come il bianco
-
Denominazione
Val Polcèvera Coronata (Sottodenominazione)
- La zona di produzione comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare, a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.