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Le Doc della Liguria: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà


Le Doc della Liguria: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà D.O.C. (D.M. 22/4/2008 - G.U. n.117 del 20/5/2008)

zona di produzione
● in provincia di La Spezia: comprende i terreni vocati alla qualità degli interi comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, nonché parte del territorio del comune di La Spezia, denominato "Tramonti di Biassa" e "Tramonti di Campiglia";

base ampelografica
anche Costa de Sera, Costa de Campu, Costa da Posa, Sciacchetrà (passito, riserva): bosco min. 40%, albarola e/o vermentino max. 40%, possono concorrere anche le uve provenienti dai vitigni autorizzati e/o raccomandati per la provincia della Spezia max. 20%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 6.250 ceppi/Ha;
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 9 t/Ha e 10,50% vol. per il "Cinque Terre" e il "Cinque Terre Sciacchetrà", 8,5 t/Ha e 11,00% vol. per "Costa de Sera", "Costa de Campu" e "Costa da Posa";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà", devono essere effettuati all'interno della zona di produzione;
il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17° alcol potenziali. La vinificazione delle uve non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno della vendemmia;
il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" non può essere immesso al consumo se non dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia;
il vino a DOC "Cinque Terre Sciacchetrà" Riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà" è consentito riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è obbligatoria per i vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" Riserva e "Cinque Terre" con la specificazione delle sottozone

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