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Le Doc della Liguria: Colline di Levanto


Le Doc della Liguria: Colline di Levanto

Colline di Levanto D.O.C. (D.M. 13/10/2011 - G.U. n.256 del 3/11/2011)

zona di produzione
● in provincia di La Spezia: comprende in parte i territori dei comuni di Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina;

base ampelografica
bianco: vermentino min. 40%, albarola min. 20%, bosco min. 5%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 35%;
con menzione del vitigno bianco: Vermentino min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%;
rosso, novello: sangiovese min. 30%, ciliegiolo min. 20%, possono concorrere altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Liguria, iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 50%;

norme per la viticoltura
le forme di allevamento sono quelle a pergoletta ligure e a controspalliera con potatura ad archetto o capovolto;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 5.000 ceppi/Ha nell'allevamento a controspalliera, mentre per la pergola deve essere di 6.000 ceppi/Ha;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa di uva ammessa in coltura specializzata e la produzione massima di uva per pianta devono essere di 9 t/Ha e 2,5 kg, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 10,50% vol. per le tipologie Rosso, Bianco e Novello e 11,00% vol. per la tipologia Vermentino;
è consentita l'autoconcentrazione;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
è consentito l'arricchimento dei mosti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline di Levanto" alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali in materia e, nel caso di uso di mosti concentrati, è consentito il solo impiego di rettificati

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