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► zona di produzione ● in provincia di Imperia: comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio;
► base ampelografica ● rosso, rosso superiore, sciac-trà, passito, passito liquoroso: ormeasco o dolcetto min. 95%, per il complessivo rimanente possono concorrere le uve di vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, da soli o congiuntamente, comunque inseriti nella classificazione dei raccomandati ed autorizzati della provincia di Imperia, max. 5%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 4.500 ceppi/Ha; ● i sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale; ● la resa di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 10,50% vol. per lo Sciac-trà, 11,00% vol. per il Rosso, 16,50%.vol. per il Passito (dopo l'appassimento), 18,00% vol. per il Passito Liquoroso (dopo l'appassimento), 8,1 t/Ha e 12,00% vol. per il Rosso Superiore;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, 1'appassimento delle uve devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente"; ● è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore; ● la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Superiore" prevede la vinificazione delle uve che assicuri una gradazione alcolica minima naturale di 12%; ● la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Sciac-trà" prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide; ● le tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Passito" e "Passito Liquoroso" devono essere ottenute utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l; ● per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" e "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Sciac-trà", l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia; ● per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Superiore", l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia; ● per le tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Passito" e "Passito Liquoroso" la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia; ● per le tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Superiore" e "Passito" è previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno 4 mesi;
► norme per l'etichettatura ● per le tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con le menzioni "Superiore", "Passito", "Passito Liquoroso" è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve
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