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► zona di produzione ● in provincia di Imperia: comprende l'intero territorio amministrativo e parte del territorio dei Comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino); ● in provincia di Savona: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio, Spotorno, Bergeggi, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Albisola Marina, Albisola Superiore, Stella, Celle Ligure, Varazze e parte del territorio dei comuni di Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico); ● in provincia di Genova: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Arenzano e Cogoleto;
► base ampelografica ● Pigato (anche superiore e passito): pigato min. 95%, possono concorrere le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, max. 5%; ● Vermentino (anche superiore e passito): vermentino min. 95%, possono concorrere le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, max. 5%; ● Moscato (anche frizzante, vendemmia tardiva e passito): moscato bianco 100%; ● Granaccia (Alicante) (anche superiore e passito): granaccia min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, max. 10%; ● Rossese (anche passito): rossese min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, max. 10%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 4.500 ceppi/Ha, per le sistemazioni a terrazzamento acclive tale densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi/Ha; ● la resa di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti: - "Riviera Ligure di Ponente" Granaccia (Alicante) 9 t/ha e 11,0% vol. - "Riviera Ligure di Ponente" Granaccia Superiore 8 t/ha e 13,0% vol. - "Riviera Ligure di Ponente" Granaccia Passito 8 t/ha e 16,5% vol. dopo l'appassimento; - "Riviera Ligure di Ponente" Moscato 10 t/ha e 10,5% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Moscato Frizzante 10 t/ha e 10,5% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Moscato Vendemmia Tardiva 9 t/ha e 14,0% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Moscato Passito 9 t/ha e 16,5% vol. dopo l'appassimento; - "Riviera Ligure di Ponente" Pigato 11 t/ha e 10,5% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Pigato Superiore 9 t/ha e 13,0% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Pigato Passito 9 t/ha e 16,5% vol. dopo l'appassimento; - "Riviera Ligure di Ponente" Rossese 9 t/ha e 10,5% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Rossese Passito 8 t/ha e 16,5% vol. dopo l'appassimento; - "Riviera Ligure di Ponente" Vermentino 11 t/ha e 10,5% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Vermentino Superiore 9 t/ha e 13,0% vol.; - "Riviera Ligure di Ponente" Vermentino Passito 9 t/ha e 16,5% vol. dopo l'appassimento;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e 1'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione; ● l'appassimento deve essere naturale sulla pianta oppure su graticci in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente. Le uve devono presentare a fine appassimento un tenore zuccherino minimo di 260 gr/litro; ● la tipologia passito può essere immessa al consumo, dopo un periodo di invecchiamento di
almeno 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia; ● per le tipologie Superiore e Moscato Vendemmia Tardiva l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● per tutte le tipologie è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve
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