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► zona di produzione ● in provincia di Genova: comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Campomorone, Ceranesi, Genova, Mele, Mignanego,Sant'Olcese e Serra Riccò; la sottozona "Val Polcevera Coronata" comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo;
► base ampelografica ● bianco (anche spumante di qualità, frizzante), passito): vermentino e/o bianchetta genovese e/o albarola min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria, max. 40%; ● rosato (anche frizzante), rosso (anche frizzante, novello): dolcetto e/o sangiovese e/o ciliegiolo min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria, max. 40%; ● con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Bianchetta Genovese min. 85%, possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha; ● la resa di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9,5 t/Ha e 9,5% vol. per il Bianco, 10,00% vol. per Rosato, Rosso e Passito, 9 t/Ha e 10,50% vol. per la sottozona Coronata;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria; è consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie Spumante di qualità e Frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della Regione Liguria e delle regioni limitrofe; ● il vino a denominazione di origine "Val Polcevera" Novello deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve; ● le uve della tipologia passito devono essere appassite su pianta o graticci, in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 260 g/l;
► norme per l'etichettatura ● per tutte le tipologie è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve, con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante
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