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Le Doc della Lombardia
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Denominazione |
Descrizione |
Franciacorta (D.M.
25/6/2008
- G.U. n.157 del 7/7/2008) |
satèn, rosé, Millesimato,
riserva (Chardonnay e/o
Pinot nero, può essere presente Pinot bianco max 50%); per la produzione del vino Franciacorta rosé (rosato) il
contenuto delle uve Pinot nero deve essere superiore al 25% del totale;
per la produzione del vino Franciacorta satèn non è
consentito l'impiego delle uve Pinot nero;
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di
impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione
delle zone terrazzate o ad elevata pendenza la cui densità non
potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro;
le forme di allevamento consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con
potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio
rinnovato o cordone speronato); sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
è
consentito produrre i vini "Franciacorta" millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di
riferimento. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di
tutela, può vietare l'uso del millesimo;
per la tipologia "Franciacorta Saten" è fatto obbligo di
utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma;
i vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento)
iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
"Franciacorta" 18 mesi
"Franciacorta" Rosé 24
"Franciacorta" Saten 24
"Franciacorta" millesimato 30
"Franciacorta" riserva 60;
le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio
successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base
piu' giovane.
l'elaborazione del "Franciacorta" Rosé può essere ottenuta con
la miscela di vini di colore differente;
per le versioni Millesimato e Riserva è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di
produzione delle uve, per tutti gli altri casi è vietato;
in annate particolarmente favorevoli, l'uva eccedente le 10 ton/ha,
fino a 12 ton/ha, separatamente registrata, ha diritto alla denominazione "Franciacorta" e il vino riserva vendemmiale ottenuto
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Valtellina
Superiore (D.M. 17/2/2004 - G.U. n.50 del 1/3/2004) |
monovarietale rosso, riserva: Nebbiolo (Chiavennasca) min.
90%; possono
concorrere altri vitigni a bacca rossa
non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di
Sondrio max. 10%);
le sottozone sono 5: Grumello, Inferno, Sassella,
Valgella e Maroggia (che è stata ammessa dalla
vendemmia 2002)
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Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina (D.M. 19/3/2003 - G.U. n.81 del 7/4/2003) |
Nebbiolo (loc. Chiavennasca) preventivamente appassito min. 90%,
possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di
Sondrio max. 10%
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Oltrepò
Pavese Metodo Classico (D.M.
27/7/2007 - G.U. n.182 del 7/8/2007) |
Metodo Classico (anche rosé e
rosé cremant):
Pinot nero minimo 70%,
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad
un massimo del 30%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce
è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi);
Metodo Classico
Pinot nero (anche rosé e rosé cremant):
Pinot nero minimo 85%;
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad
un massimo del 15%; l periodo di permanenza minimo sulle fecce è
di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi)
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Botticino (D.M. 2/6/1998 - G.U. n.150 del
30/6/1998) |
rosso, riserva (min. 30% Barbera,
min. 10% Schiava gentile, min. 20% Marzemino, min. 10%
Sangiovese, possono
concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di
Brescia max. 10%)
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Capriano
del Colle (D.M. 3/6/1998 - G.U. n.147 del
26/6/1998) |
bianco, frizzante, Trebbiano (Trebbiano di
Soave - loc. Trebbiano veronese o Trebbiano di Lugana - e/o Trebbiano di Toscana per almeno l'85%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di
Brescia max. 15%);
rosso,
riserva, Novello (Sangiovese min. 40%, Marzemino (loc. Berzamino) min. 35%, Barbera min. 3%;
possono concorrere Merlot e/o Incrocio Terzi n.1 max. 15%)
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Cellatica (D.M. 19/4/1968
- G.U. n.141 del 4/6/1968) |
rosso,
superiore (Marzemino min. 30%, Barbera min. 30%, Schiava
Gentile min. 10%, Incrocio Terzi n.1 min, 10%; possono
concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, racc. e/o
aut. per la provincia di Brescia max 10%)
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Curtefranca (D.M. 3/7/2008
- G.U. n.164 del 15/7/2008) |
bianco,
Vigna (min. 50% Chardonnay, possono concorrere max.
50% Pinot bianco e/o Pinot nero);
rosso,
Vigna
(Merlot min. 25%, Cabernet franc e/o Carmenere min. 20%,
cabernet sauvignon 10-35%, possono concorrere uve
a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di
Brescia max. 15%)
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Garda
Classico o Garda (D.M. 6/4/2005
- G.U. n.91 del 20/4/2005) |
bianco, classico (Riesling e/o Riesling
italico min. 70%);
monovarietali bianchi: Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai,
Chardonnay, Riesling, Riesling italico, Cortese, Sauvignon, almeno per
l'85% (possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max.
15%);
Chiaretto,
rosso, rosso superiore, classico (Groppello - nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina - min. 30%, Marzemino
min. 5%, Sangiovese min. 5%, Barbera min. 5%, possono concorrere
anche le uve provenienti da vitigni racc. e/o aut. per la provincia
di Brescia max. 10%)
monovarietali
rossi: Cabernet (franc e/o sauvignon e/o Carmenère), Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Pinot nero, Merlot, Marzemino, Corvina, Barbera, almeno
per l'85% (possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max.
15%);
Groppello (anche classico), Groppello riserva (anche classico) (almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nella provincia di
Brescia max. 15%)
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Garda
Colli Mantovani (D.M. 29/9/1997
- G.U. n.230 del 2/10/1997) |
bianco (Garganega max. 35%, Trebbiano toscano - di Soave o nostrano e/o
giallo e/o toscano- max. 35%, Chardonnay max. 35%, possono concorrere
le uve provenienti dai vitigni Sauvignon e/o Riesling renano e/o Riesling italico max.
15%);
monovarietali bianchi: Chardonnay, Tocai italico,
Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon (min. 85%, possono concorrere
anche le uve di altri vitigni
tradizionali non aromatici a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di
Mantova max. 15%);
rosato, rosso (Merlot max. 45%, Rondinella
max. 40%, Cabernet max. 20%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni
Sangiovese e/o Molinara - loc. Rossanella - e/o Negrara trentina max.
15%);
monovarietale rosso: Cabernet (franc e/o sauvignon)
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 Lambrusco
Mantovano (D.M. 6/5/1987
- G.U. n.245 del 20/10/1987) |
Viadanese Sabbionetano, Oltre Po
Mantovano, rosato, rosso: Lambrusco viadanese (loc. Grappello Ruperti), Lambrusco Maestri (loc.
Grappello Maestri), Lambrusco Marani e salamino, da soli o
congiuntamente, almeno per l'85%, Lambrusco di Sorbara,
Lambrusco grasparossa (loc. Grappello grasparossa), Ancellotta e
Fortana, da soli o congiuntamente, fino al 15%
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 Lugana (D.M. 28/9/1998 - G.U. del
3/10/1998) |
bianco, superiore, spumante:
Trebbiano di Soave (loc. Trebbiano di Lugana), possono concorrere alla produzione di
detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona
max. 10%
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Oltrepò
Pavese (D.M.
27/7/2007 - G.U. n.183 del 8/8/2007) |
bianco: min. 60% Riesling e/o Riesling
italico, max. 40% Pinot nero (vinificato in bianco) o altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, idonei alla coltivazione
per la provincia di Pavia;
rosato (anche frizzante), rosso
(anche riserva), Buttafuoco (anche frizzante),
Sangue di Giuda (frizzante o spumante): 25-65% Barbera,
25-65% Croatina, max. 45% Vespolina (o Ughetta) e/o Uva rara e/o Pinot nero;
monovarietali
bianchi: - Riesling (anche frizzante e
spumante): min. 85% Riesling e/o Riesling italico (anche
frizzante e spumante), max. 15% Pinot nero e/o Pinot
grigio e/o Pinot bianco; - Cortese (anche frizzante e
spumante): min. 85% Cortese, max. 15% altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente,
idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; - Moscato
(anche frizzante, spumante, passito,
liquoroso): min. 85% Moscato bianco, max. 15% Malvasia di
Candia aromatica; - Pinot nero vinificato in bianco
(anche frizzante e
spumante): min. 85% Pinot nero, max. 15% Pinot grigio e/o
Pinot bianco e/o Chardonnay; - Malvasia (anche frizzante e
spumante): min. 85% Malvasia di Candia Aromatica, max. 15%
altri vitigni a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; - Pinot grigio
vinificato in bianco o rosato (anche frizzante): min. 85%
Pinot grigio, max. 15% Pinot nero e/o Pinot bianco; - Chardonnay
(anche frizzante e
spumante): min. 85% Chardonnay, max. 15% Pinot grigio e/o
Pinot bianco e/o Pinot nero; - Sauvignon (anche
spumante): min. 85% Sauvignon, max. 15% altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione
per la provincia di Pavia;
monovarietali
rossi: - Bonarda (anche frizzante): min.
85% Croatina (loc. Bonarda), max. 15% Barbera e/o Ughetta e/o
Uva rara; - Barbera (anche frizzante): min. 85%
Barbera, max. 15% Croatina e/o Ughetta e/o Uva rara e/o Pinot
nero; - Cabernet sauvignon; min. 85% Cabernet sauvignon,
max 15% altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la
provincia di Pavia; - Pinot nero: 100% Pinot nero
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Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano (D.M. 22/6/1977
- G.U. n.282 del 15/10/1977) |
bianco,
superiore (fino al 100% Riesling italico e/o renano, possono concorrere
anche le uve racc. e/o aut. a bacca
bianca, non aromatiche, per
la provincia di Brescia max. 20%);
chiaretto, rosso (30-60% Groppello
tip. gentile, Santo Stefano e Mocasina, 10-25% Sangiovese, 5-30%
Marzemino / Barzemino, 10-20% Barbera, possono concorrere anche
le uve racc. e/o aut. a bacca nera per
la provincia di Brescia max. 20%);
monovarietale rosso:
Groppello
( Groppello all'85% nelle varietà Groppellone, gentile e
Mocasina)
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 San Colombano al Lambro o San Colombano (D.M. 13/11/2002 - G.U. n. 272
del 20/11/2002) |
bianco (min. 50% Chardonnay, min. 10% Pinot nero, possono concorrere anche le uve a bacca bianca racc. e/o
aut., non aromatiche per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%);
rosso (30-50% Croatina, 25-50% Barbera,
Uva rara fino al 15%, possono concorrere anche le uve a bacca rossa
racc. e/o aut. per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%)
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San Martino della Battaglia (D.M. 26/3/1970
- G.U. n.131 del 27/5/1970) |
monovarietale bianco, liquoroso: Tocai
friulano
(almeno l'80%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non
aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Brescia e Verona
max. 20%)
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Scanzo o Moscato di Scanzo (D.M. 17/4/2002
- G.U. n.111 del 14/5/2002) |
Moscato di Scanzo (prodotto esclusivamente nei terreni vocati del comune di Scanzorosciate,
in provincia di Bergamo)
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Valcalepio (D.M. 17/4/2002 - G.U. n.112 del
15/5/2002) |
bianco
(55-80% Pinot bianco e Chardonnay, 20-45% Pinot grigio);
rosso,
riserva
(40%-75% Merlot, 25-60% Cabernet sauvignon);
rosso passito (Moscato di Scanzo)
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Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina (D.M. 19/3/2003
- G.U. n.81 del 7/4/2003) |
Nebbiolo (loc. Chiavennasca)
min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di
Sondrio max. 10%
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