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lavinium Doc Lombardia


Le Doc della Lombardia


Le Doc della Lombardia

D.O.C.G.: 5

D.O.C.: 22
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province della Lombardia ->

Vitigni raccomandati in Lombardia

Denominazione Descrizione
Vino spumantespumante rosato Franciacorta
(D.M. 31/3/2011 - G.U. n.93 del 22/4/2011)

zona di produzione
in provincia di Brescia: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Adro, Capriolo, Cellatica, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo e Rodengo Saiano, nonché la parte del territorio dei comuni di Cazzago S. Martino, Coccaglio, Cologne e Rovato che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia;

base ampelografica
satèn, rosé, millesimato, riserva: chardonnay e/o pinot nero, può essere presente pinot bianco max 50%; per la produzione del vino Franciacorta rosé (rosato) il contenuto delle uve pinot nero deve essere almeno il 25% del totale; per la produzione del vino Franciacorta Satèn non è consentito l'impiego delle uve pinot nero;

norme per la viticoltura
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione delle zone terrazzate o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi/ettaro;

le forme di allevamento consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato); sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono di 10 t/Ha e 9,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la fermentazione in bottiglia, dei vini "Franciacorta" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. E' consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento. Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato;

Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;

la preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse;

è consentito produrre i vini "Franciacorta" millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l'uso del millesimo;

per la tipologia "Franciacorta Satèn" è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma;

i vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
"Franciacorta" 18 mesi
"Franciacorta" Rosé - 24
"Franciacorta" Satèn - 24
"Franciacorta" millesimato, "Franciacorta" Rosé millesimato, "Franciacorta Satèn millesimato - 30
"Franciacorta" riserva, "Franciacorta" Rosé riserva, Franciacorta" Satèn riserva - 60;
le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane. L'elaborazione del "Franciacorta" Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente. La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non è consentita la filtrazione;

norme per l'etichettatura
per le versioni millesimato e riserva è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, per tutti gli altri casi è vietato;

il termine riserva è ammesso per i "Franciacorta" millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi

Vino rosso Valtellina Superiore
(D.M. 25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010)

zona di produzione
in provincia di Sondrio: comprende parte dei territori del versante delle Alpi Retiche che abbracciano i comuni di Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano;

base ampelografica
con menzione del vitigno rosso, (anche riserva): Nebbiolo (Chiavennasca) min. 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Sondrio max. 10%);

le sottozone sono 5: Grumello, Inferno, Sassella, Valgella e Maroggia (che è stata ammessa dalla vendemmia 2002);

norme per la vinificazione
I vini possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di 24 mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia;
i vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva";

norme per l'etichettatura
i vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore". E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, sia la qualificazione Riserva, sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi;

sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
(D.M. 25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010)
zona di produzione
in provincia di Sondrio:  comprende, in sponda orografica destra del fiume Adda, tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 e una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.;

base ampelografica
nebbiolo (loc. chiavennasca) preventivamente appassito min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Sondrio max. 10%

norme per la vinificazione
non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa);

norme per l'etichettatura
sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Vino spumantespumante rosato Oltrepò Pavese Metodo Classico
(D.M. 27/7/2007 - G.U. n.182 del 7/8/2007)

zona di produzione
in provincia di Pavia: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e parte dei territori dei comuni di Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella e Torricella Verzate;

base ampelografica
Metodo Classico (anche rosé e rosé cremant): Pinot nero minimo 70%, Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi);

Metodo Classico Pinot Nero (anche rosé e rosé cremant): Pinot nero minimo 85%, Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente max 15%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi), tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento, e comunque, non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve

Vino passito Scanzo o Moscato di Scanzo
(D.M. 28/4/2009 - G.U. n.114 del 19/5/2009)

Moscato di Scanzo (prodotto esclusivamente nei terreni vocati del comune di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo);

le operazioni di appassimento, vinificazione, invecchiamento obbligatorio (minimo 2 anni) e imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate;

è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta

Vino rossospumante rosso Bonarda dell'Oltrepò Pavese
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.193 del 19/8/2010)

zona di produzione: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate;

anche frizzante: Croatina min. 85%, Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara, congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono corrispondere per ambedue le tipologie di vino a 12,50 t/Ha e 10,50% vol.;

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare;

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Bonarda dell'Oltrepò Pavese" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è facoltativa per la tipologia frizzante

Vino rosso Botticino
(D.M. 2/6/1998 - G.U. n.150 del 30/6/1998)

zona di produzione: comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato;

rosso, riserva (min. 30% Barbera, min. 10% Schiava gentile, min. 20% Marzemino, min. 10% Sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 10%)

Vino rossospumante rosso Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.192 del 18/8/2010)

zona di produzione: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per i territori a sud della via Emilia dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola e Pietra de' Giorgi;

anche frizzante: Barbera dal 25% al 65%, Croatina dal 25% al 65%, Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente o disgiuntamente, max 45%;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per gli appezzamenti di croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200;

la produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere, per ambedue le tipologie di 10,50 t/Ha e 11,50% vol.;

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza;

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosso Capriano del Colle
(D.M. 3/6/1998 - G.U. n.147 del 26/6/1998)

zona di produzione: comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale, in provincia di Brescia;

bianco, frizzante, Trebbiano (Trebbiano di Soave - loc. Trebbiano veronese o Trebbiano di Lugana - e/o Trebbiano di Toscana per almeno l'85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 15%);

rosso, riserva, Novello (Sangiovese min. 40%, Marzemino (loc. Berzamino) min. 35%, Barbera min. 3%; possono concorrere Merlot e/o Incrocio Terzi n.1 max. 15%)

Vino rosso Casteggio
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.194 del 20/8/2010)

zona di produzione: comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste, tutti in provincia di Pavia;

anche riserva: Barbera min. 65%, Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente max 35%;

per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per i vigneti con il vitigno Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere di 8,5 t/Ha e di 12,50% vol.;

le uve destinate alla produzione del vino rosso "Casteggio" devono essere raccolte manualmente;

le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione. E' consentito, inoltre, che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza;

il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio complessivo di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi di invecchiamento obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacità ed almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia prima della commercializzazione. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume in corso di invecchiamento obbligatorio. Il "Casteggio" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva";

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino rosso a Denominazione di Origine Controllata "Casteggio" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosso Cellatica
(D.M. 19/4/1968 - G.U. n.141 del 4/6/1968)

zona di produzione: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Brescia, Cellatica, Collebeato, Gussago, Rodengo Saiano, in provincia di Brescia;

rosso, superiore: Marzemino min. 30%, Barbera min. 30%, Schiava Gentile min. 10%, Incrocio Terzi n.1 min, 10%; possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max 10%

vino biancoVino rosso Curtefranca
(D.M. 3/7/2008 - G.U. n.164 del 15/7/2008)

zona di produzione: comprende per intero i territori dei comuni di Adro, Capriolo, Cellatica, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo-Saiano, nonché parte del territorio dei comuni di Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Rovato, che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11, e parte del territorio del comune di Brescia, tutti in provincia di Brescia;

bianco, Vigna: min. 50% Chardonnay, possono concorrere max. 50% Pinot bianco e/o Pinot nero;

rosso, Vigna: Merlot min. 25%, Cabernet franc e/o Carmenere min. 20%, Cabernet Sauvignon 10-30%, possono concorrere uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Brescia max. 15%

vino biancoVino rosatoVino rosso Garda Classico o Garda
(D.M. 26/6/2009 - G.U. n.158 del 10/7/2009)

zona di produzione: comprende l'intero territorio dei comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, S. Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi e Vobarno, tutti in provincia di Brescia;

bianco, classico (Riesling e/o Riesling italico min. 70%);

con menzione del vitigno bianchi: Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai, Chardonnay, Riesling, Riesling italico, Cortese, Sauvignon, almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max. 15%;

Chiaretto, rosso (anche Novello), rosso superiore, classico: Groppello - nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina - min. 30%, Marzemino min. 5%, Sangiovese min. 5%, Barbera min. 5%, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 10%

con menzione del vitigno rossi: Cabernet (franc e/o sauvignon e/o Carmenère), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero, Merlot, Marzemino, Corvina, Barbera, almeno per l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max. 15%;

Groppello (anche classico), Groppello riserva (anche classico): almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nella provincia di Brescia max. 15%

vino biancoVino rosatoVino rosso Garda Colli Mantovani
(D.M. 29/9/1997 - G.U. n.230 del 2/10/1997)

zona di produzione: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana;

bianco: Garganega max. 35%, Trebbiano toscano - di Soave o nostrano e/o giallo e/o toscano- max. 35%, Chardonnay max. 35%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Sauvignon e/o Riesling renano e/o Riesling italico max. 15%;

con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Tocai italico, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon (min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni tradizionali non aromatici a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di Mantova max. 15%);

rosato, rosso: Merlot max. 45%, Rondinella max. 40%, Cabernet max. 20%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e/o Molinara - loc. Rossanella - e/o Negrara trentina max 15%;

con menzione del vitigno rosso: Cabernet (franc e/o sauvignon), Merlot (min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni tradizionali non aromatici a bacca rossa, racc. e/o aut. per la provincia di Mantova max. 15%)

spumante rosatospumante rosso Lambrusco Mantovano
(D.M. 6/5/1987 - G.U. n.245 del 20/10/1987)

zona di produzione: è costituita da due aree disgiunte, una comprendente il Viadanese-Sabbionetano e cioè il territorio compreso fra il fiume Oglio e il fiume Po e l'altra costituita dall'Oltre Po Mantovano, due sottozone con caratteristiche ambientali diverse che danno origine a produzioni con specifiche caratteristiche tradizionalmente note: "Viadanese-Sabbionetano" e "Oltre Po Mantovano";

Viadanese-Sabbionetano, Oltre Po Mantovano, rosato, rosso: Lambrusco viadanese (loc. Grappello Ruperti), Lambrusco Maestri (loc. Grappello Maestri), Lambrusco Marani e salamino, da soli o congiuntamente, almeno per l'85%, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa (loc. Grappello grasparossa), Ancellotta e Fortana, da soli o congiuntamente, fino al 15%

vino biancoVino passitoVino spumante Lugana
(D.M. 2/5/2011 - G.U. n.120 del 25/5/2011)

zona di produzione
in provincia di Brescia: comprende i territori dei comuni di Desenzano, Lonato, Pozzolengo e Sirmione;
in provincia di Verona: comprende il territorio del comune di Peschiera del Garda;

base ampelografica
bianco, superiore, riserva, spumante, vendemmia tardiva: trebbiano di Soave (loc. turbiana o trebbiano di Lugana), possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona max. 10%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.700;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 12,5 t/Ha per i vini a denominazione di origine controllata "Lugana", "Lugana Riserva", "Lugana Vendemmia Tardiva" e "Lugana Spumante" e 11,0 t/Ha per il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore";

le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana" e "Lugana Riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Lugana Vendemmia Tardiva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo del 13% vol.; le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini  a denominazione di origine controllata "Lugana" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di  Brescia, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto;

il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e affinamento di almeno 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamentoaffinamento di almeno 24 mesi dei quali almeno 6 in bottiglia. Il periodo di invecchiamento o affinamento a decorre dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata "Lugana Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e/o affinamento di almeno 12 mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Lugana", "Lugana Superiore", "Lugana Riserva" e "Lugana Vendemmia Tardiva" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino spumanteVino rosatospumante rosatoVino rossospumante rosso Oltrepò Pavese
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.192 del 18/8/2010)

zona di produzione: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate;

bianco: min. 60% Riesling e/o Riesling italico, max. 40% Pinot nero (vinificato in bianco) o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;

rosato (anche frizzante), rosso (anche riserva): Barbera 25-65%, Croatina 25-65%, Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero max 45%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;

con menzione del vitigno bianchi:
 - Riesling (anche frizzante e spumante, superiore, riserva): min. 85% Riesling e/o Riesling italico (anche frizzante e spumante), max. 15% Pinot nero e/o Pinot grigio e/o Pinot bianco;
 - Cortese (anche frizzante e spumante): min. 85% Cortese,  max. 15% altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;
 - Moscato (anche frizzante, spumante, passito, liquoroso): min. 85% Moscato bianco, max. 15% Malvasia di Candia aromatica;
 - Pinot nero vinificato in bianco o rosato (anche frizzante e spumante): min. 85% Pinot nero, max. 15% Pinot grigio e/o Pinot bianco e/o Chardonnay;
 - Malvasia (anche frizzante e spumante): min. 85% Malvasia di Candia Aromatica, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;
 - Pinot grigio vinificato in bianco o rosato (anche frizzante): min. 85% Pinot grigio, max. 15% Pinot nero e/o Pinot bianco;
 - Chardonnay (anche frizzante e spumante): min. 85% Chardonnay, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;
 - Sauvignon (anche spumante): min. 85% Sauvignon, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;

con menzione del vitigno rossi:
 - Cabernet Sauvignon: min. 85% Cabernet Sauvignon, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;
 - Barbera (anche frizzante, riserva): min. 85% Barbera, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per la cultivar Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200;

le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: 1) Rosso 11,00 t/Ha 11,00% vol.
2) Rosso riserva 11,00 t/Ha 12,00% vol.
3) Rosato 11,00 t/Ha 10,00% vol.
4) Rosato frizzante 11,00 t/Ha 10,00% vol.
5) Bianco 12,00 t/Ha 10,50% vol.
6) Barbera 12,00 t/Ha 11,00% vol.
7) Barbera frizzante 12,00 t/Ha 11,00% vol.
8) Barbera riserva 12,00 t/Ha 12,00% vol.
9) Riesling 12,50 t/Ha 10,50% vol.
10) Riesling frizzante 12,50 t/Ha 10,50% vol.
11) Riesling spumante 12,50 t/Ha 9,50% vol.
12) Riesling superiore 11,00 t/Ha 12,00% vol.
13) Riesling riserva 12,50 t/Ha 12,00% vol.
14) Cortese 11,00 t/Ha 10,00% vol.
15) Cortese frizzante 11,00 t/Ha 10,00% vol.
16) Cortese spumante 11,00 t/Ha 9,00% vol.
17) Moscato 12,50 t/Ha 10,00% vol.
18) Moscato frizzante 12,50 t/Ha 10,00% vol.
19) Moscato spumante 12,00 t/Ha 9,50% vol.
20) Moscato passito 12,50 t/Ha 10,50% vol.
21) Moscato liquoroso 12,50 t/Ha 12,50% vol.
22) Malvasia 11,50 t/Ha 9,50% vol.
23) Malvasia frizzante 11,50 t/Ha 9,50% vol.
24) Malvasia spumante 11,50 t/Ha 9,00% vol.
25) Pinot nero vinificato in bianco 12,00 t/Ha 10,50% vol.
26) Pinot nero vinificato in bianco frizzante 12,00 t/Ha 10,50% vol.
27) Pinot nero vinificato in bianco spumante 12,00 t/Ha 9,50% vol.
28) Pinot nero vinificato in rosato 12,00 t/Ha 10,50% vol.
29) Pinot nero vinificato in rosato frizzante 12,00 t/Ha 10,50% vol.
30) Pinot nero vinificato in rosato spumante 12,00 t/Ha 9,50% vol.
31) Chardonnay 10,00 t/Ha 10,00% vol.
32) Chardonnay frizzante 10,00 t/Ha 10,00% vol.
33) Chardonnay spumante 10,00 t/Ha 9,00% vol.
34) Sauvignon 10,00 t/Ha 10,00% vol.
35) Sauvignon spumante 10,00 t/Ha 9,00% vol.
36) Cabernet Sauvignon 10,50 t/Ha 10,50% vol.;

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. E' consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'"Oltrepò Pavese" delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso. Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare;

la denominazione "Oltrepò Pavese" Rosso Riserva, Barbera Riserva e Riesling Riserva è riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

il vino "Oltrepò Pavese" Moscato Liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato Liquoroso è ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol di origine vinica, acquavite di vino, mosto concentrato. E' consentita la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato Passito partendo dalle uve Moscato, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%;

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Oltrepò Pavese" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è facoltativa per le tipologie spumante, frizzante e liquoroso

vino biancoVino spumante Oltrepò Pavese Pinot Grigio
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.193 del 19/8/2010)

zona di produzione: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate;

anche frizzante: Pinot Grigio min. 85%, Pinot nero e altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere, per ambedue le tipologie, di 15 t/Ha e 10,5% vol.;

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza;

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Oltrepò Pavese Pinot Grigio" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è facoltativa per la tipologia frizzante

Vino rossospumante rosso Oltrepò Pavese Pinot Nero
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.193 del 19/8/2010)

zona di produzione: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'"Oltrepò Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate;

anche frizzante: Pinot Grigio min. 85%, Pinot nero e altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia congiuntamente o disgiuntamente, max 15%;

per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere, per ambedue le tipologie, di 15 t/Ha e 10,5% vol.;

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza;

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Oltrepò Pavese Pinot Nero" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è facoltativa per la tipologia frizzante

vino biancoVino rosatoVino rosso Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
(D.M. 26/6/2009 - G.U. n.157 del 9/07/2009)

zona di produzione: comprende l'intero territorio dei comuni di Bedizzole, Capo Valle, Cavalgese della Riviera, Chiese, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe del Garda, Polpenazze, Provaglio Valsabbia, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volsciano, Sabbio, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Villanuova sul Clisi e Vobarno;

bianco, superiore: fino al 100% Riesling italico e/o renano, possono concorrere anche le uve racc. e/o aut. a bacca bianca, non aromatiche, per la provincia di Brescia max. 20%;

chiaretto, rosso: 30-60% Groppello tip. gentile, Santo Stefano e Mocasina, 10-25% Sangiovese, 5-30% Marzemino / Barzemino, 10-20% Barbera, possono concorrere anche le uve racc. e/o aut. a bacca nera per la provincia di Brescia max. 20%;

con menzione del vitigno rosso: Groppello (Groppello all'85% nelle varietà Groppellone, gentile e Mocasina)

vino biancoVino rosso San Colombano al Lambro o San Colombano
(D.M. 13/11/2002 - G.U. n. 272 del 20/11/2002)

zona di produzione: comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di San Colombano al Lambro in provincia di Milano, Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, Miradolo Terme e Inverno Monteleone in provincia di Pavia;

bianco: min. 50% Chardonnay, min. 10% Pinot nero, possono concorrere anche le uve a bacca bianca racc. e/o aut., non aromatiche per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%;

rosso: 30-50% Croatina, 25-50% Barbera, Uva rara fino al 15%, possono concorrere anche le uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%

Vino rossospumante rosso Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda
(D.M. 3/8/2010 - G.U. n.191 del 17/8/2010)

zona di produzione: comprende per intero i territori comunali di Lirio, Pietra de' Giorgi e Cigognola;

anche frizzante, spumante: Barbera dal 25% al 65%, Croatina dal 25% al 65%, Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, max 45%;

per i nuovi impianti ed i reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000. Per gli appezzamenti di Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere per tutte le tipologie di 10,50 t/Ha e 11,50% vol.;

le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza;

sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

vino biancoVino passito San Martino della Battaglia
(D.M. 26/3/1970 - G.U. n.131 del 27/5/1970)

zona di produzione: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengo, in provincia di Brescia e di Peschiera, in provincia di Verona;

con menzione del vitigno bianco, liquoroso: Tocai friulano min. 80%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Brescia e Verona max. 20%

vino biancoVino spumanteVino rossospumante rossoVino passito Terre del Colleoni o Colleoni
(D.M. 21/2/2011 - G.U. n.55 dell'8/3/2011)

zona di produzione
in provincia di Bergamo: Adrara S. Martino, Adrara S.Rocco, Albano S. Alessandro, Almé, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Bagnatica, Barzana, Bergamo, Bolgare, Berzo San Fermo, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Brembate Sopra, Brusaporto, Calusco D'Adda, Caprino Bergamasco, Carobbio degli Angeli, Carvico, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chignolo D'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Costa di Mezzate, Credaro, Curno, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gorlago, Gorle, Grumello del Monte, Luzzana, Mapello, Montello, Mozzo, Nembro, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Predore, Presezzo, Ranica, S. Paolo d'Argon, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Telgate, Terno D'Isola, Torre Boldone, Torre De' Roveri, Trescore Balneario, Valbrembo, Viadanica, Vigano S. Martino, Villa D'Adda, Villa D'Almé, Villa di Serio, Villongo e Zandobbio;

base ampelografica
spumante: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot nero e/o incrocio Manzoni e/o pinot grigio;

Novello: uno o più dei vitigni a bacca rossa previsti dal disciplinare, ad esclusione di Schiava e Marzemino;

con menzione del vitigno bianchi: Pinot Bianco, Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato Giallo (anche passito), Pinot Grigio, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: Schiava, Merlot, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio Terzi, Marzemino, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lombardia, max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva per ettaro ammessa e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
13 t/ha e 10,00% vol. - merlot, schiava, marzemino, cabernet sauvignon, franconia, incrocio terzi, Novello
12 t/ha e 9,50% vol. - pinot bianco, pinot grigio, chardonnay, incrocio Manzoni, moscato giallo (anche passito), spumante;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Bergamo;

i vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo "Terre del Colleoni" Moscato Giallo o "Colleoni" Moscato Giallo, possono essere elaborati nella versione passito, utilizzando le uve sottoposte ad appassimento all'interno del territorio amministrativo della provincia di Bergamo, in ambiente naturale o condizionato per un tempo non inferiore a 45 giorni;

I vini ottenuti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo "Terre del Colleoni" Franconia o "Colleoni" Franconia, "Terre del Colleoni" Merlot o "Colleoni" Merlot, "Terre del Colleoni" Cabernet o "Colleoni" Cabernet, "Terre del Colleoni" Incrocio Terzi o "Colleoni" Incrocio Terzi, possono essere elaborati nella versione Novello all'interno del territorio della provincia di Bergamo, esclusivamente attraverso il procedimento di macerazione carbonica;

il vino destinato alla tipologia spumante Metodo Classico, deve subire, prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di 15 mesi; per il Millesimato, il periodo minimo è di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura del vino destinato alla tipologia Spumante, l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura "Millesimato"

vino biancoVino rossoVino passito Valcalepio
(D.M. 17/4/2002 - G.U. n.112 del 15/5/2002)

zona di produzione
in provincia di Bergamo: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Carobbio degli Angeli, Credaro, Entratico, Gandosso, Ranica, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Villa di Serio, Villongo e parte di quelli di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Bagnatica, Barzana, Bergamo, Bolgare, Brusaparto, Carvico, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Chiuduno, Costa Mezzate, Curno, Foresto Sparso, Gorlago, Grumello del Monte, Luzzana, Mapello, Montello, Mozzo, Nembro, Paladina, Palazzago, Ponteranica, Pontida, Predore, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Telgate, Torre Boldone, Trescore Baineario, Valbrembo, Viadanica, Villa d'Adda, Villa d'Almè e Zandobbio;

bianco: 55-80% Pinot bianco e Chardonnay, 20-45% Pinot grigio;

rosso, riserva: 40%-75% Merlot, 25-60% Cabernet sauvignon;

rosso passito: Moscato di Scanzo o Moscato

Vino rosso Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina
(D.M. 25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010)

zona di produzione: comprende, in sponda orografica destra del fiume Adda, tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 e una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia, i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.;

Nebbiolo (loc. Chiavennasca) min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Sondrio max. 10%;

sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Vino rosatoVino rosso Valtènesi
(D.M. 14/7/2011 - G.U. n.181 del 5/8/2011)

zona di produzione
in provincia di Brescia: comprende l'intero territorio dei Comuni, caratterizzati dal microclima del lago di Garda, di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Gavardo, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, S.Felice del Benaco, Soiano del Lago, Villanuova sul Clisi e parte dei territori dei comuni di Desenzano del Garda e Lonato del Garda;

base ampelografica
anche chiaretto: groppello (nei tipi "gentile" e/o "mocasina") min. 50%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia con l'esclusione dei vitigni a bacca rossa cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot e syrah, che possono concorrere complessivamente max. 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità di piante non può essere inferiore a 4.400 ceppi per ettaro, calcolata sul sesto di impianto;

è consentita l'irrigazione di soccorso;

la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 t/Ha;

le uve destinate alla vinificazione dei vini, al momento della raccolta, nel loro insieme devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, eventuale appassimento, affinamento e imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, tuttavia è consentito che tali operazioni siano effettuate anche entro l'ambito dei Comuni di Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione;

l'immissione al consumo potrà avvenire esclusivamente a partire dal 1° settembre successivo alla vendemmia per la tipologia "Rosso" e dal 14 febbraio successivo alla vendemmia per la tipologia "chiaretto";

norme per l'etichettatura
è consentito riportare in etichetta l'uso delle menzioni geografiche aggiuntive: Padenghe, Moniga, Manerba, Mocasina, Portese, Polpenazze, Picedo, Puegnago, Raffa, S.Felice, Soiano;

nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtènesi" è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve

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