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Le Doc della Lombardia
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Denominazione |
Descrizione |
Franciacorta (D.M.
25/6/2008
- G.U. n.157 del 7/7/2008) |
satèn, rosé, Millesimato,
riserva (Chardonnay e/o
Pinot nero, può essere presente Pinot bianco max 50%); per la produzione del vino Franciacorta rosé (rosato) il
contenuto delle uve Pinot nero deve essere superiore al 25% del totale;
per la produzione del vino Franciacorta satèn non è
consentito l'impiego delle uve Pinot nero;
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per
ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di
impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione
delle zone terrazzate o ad elevata pendenza la cui densità non
potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro;
le forme di allevamento consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con
potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio
rinnovato o cordone speronato); sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
è
consentito produrre i vini "Franciacorta" millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di
riferimento. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di
tutela, può vietare l'uso del millesimo;
per la tipologia "Franciacorta Saten" è fatto obbligo di
utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma;
i vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento)
iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
"Franciacorta" 18 mesi
"Franciacorta" Rosé 24
"Franciacorta" Saten 24
"Franciacorta" millesimato 30
"Franciacorta" riserva 60;
le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio
successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base
piu' giovane.
l'elaborazione del "Franciacorta" Rosé può essere ottenuta con
la miscela di vini di colore differente;
per le versioni Millesimato e Riserva è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di
produzione delle uve, per tutti gli altri casi è vietato;
in annate particolarmente favorevoli, l'uva eccedente le 10 ton/ha,
fino a 12 ton/ha, separatamente registrata, ha diritto alla denominazione "Franciacorta"
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Valtellina
Superiore (D.M. 25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010) |
monovarietale rosso, riserva: Nebbiolo (Chiavennasca) min.
90%; possono
concorrere altri vitigni a bacca rossa
non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di
Sondrio max. 10%);
le sottozone sono 5: Grumello, Inferno, Sassella,
Valgella e Maroggia (che è stata ammessa dalla
vendemmia 2002);
I vini possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di
ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia i vini sottoposti ad un
periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva";
i vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore". E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi;
sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina (D.M.
25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010) |
Nebbiolo (loc. Chiavennasca) preventivamente appassito min. 90%,
possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di
Sondrio max. 10%
la detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o
"Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente segnalata all'Ispettorato
Repressione Frodi competente per il territorio. La pigiatura e la
vinificazione delle uve, sia in periodo di vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra. In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.
Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa);
sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve |
Oltrepò
Pavese Metodo Classico (D.M.
27/7/2007 - G.U. n.182 del 7/8/2007) |
Metodo Classico (anche rosé e
rosé cremant):
Pinot nero minimo 70%,
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad
un massimo del 30%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce
è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi);
Metodo Classico
Pinot nero (anche rosé e rosé cremant):
Pinot nero minimo 85%;
Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad
un massimo del 15%; l periodo di permanenza minimo sulle fecce è
di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi)
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Scanzo o Moscato di Scanzo (D.M.
28/4/2009
- G.U. n.114 del 19/5/2009) |
Moscato di Scanzo (prodotto esclusivamente nei terreni vocati del comune di Scanzorosciate,
in provincia di Bergamo);
le operazioni di appassimento, vinificazione, invecchiamento obbligatorio
(minimo 2 anni) e imbottigliamento devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate;
è obbligatorio riportare l'annata di
produzione delle uve in etichetta
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Botticino (D.M. 2/6/1998 - G.U. n.150 del
30/6/1998) |
rosso, riserva (min. 30% Barbera,
min. 10% Schiava gentile, min. 20% Marzemino, min. 10%
Sangiovese, possono
concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di
Brescia max. 10%)
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Capriano
del Colle (D.M. 3/6/1998 - G.U. n.147 del
26/6/1998) |
bianco, frizzante, Trebbiano (Trebbiano di
Soave - loc. Trebbiano veronese o Trebbiano di Lugana - e/o Trebbiano di Toscana per almeno l'85%, possono
concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di
Brescia max. 15%);
rosso,
riserva, Novello (Sangiovese min. 40%, Marzemino (loc. Berzamino) min. 35%, Barbera min. 3%;
possono concorrere Merlot e/o Incrocio Terzi n.1 max. 15%)
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Cellatica (D.M. 19/4/1968
- G.U. n.141 del 4/6/1968) |
rosso,
superiore (Marzemino min. 30%, Barbera min. 30%, Schiava
Gentile min. 10%, Incrocio Terzi n.1 min, 10%; possono
concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, racc. e/o
aut. per la provincia di Brescia max 10%)
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Curtefranca (D.M. 3/7/2008
- G.U. n.164 del 15/7/2008) |
bianco,
Vigna (min. 50% Chardonnay, possono concorrere max.
50% Pinot bianco e/o Pinot nero);
rosso,
Vigna
(Merlot min. 25%, Cabernet franc e/o Carmenere min. 20%,
cabernet sauvignon 10-35%, possono concorrere uve
a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di
Brescia max. 15%)
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Garda
Classico o Garda (D.M. 26/6/2009
- G.U. n.158 del 10/7/2009) |
bianco, classico (Riesling e/o Riesling
italico min. 70%);
monovarietali bianchi: Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai,
Chardonnay, Riesling, Riesling italico, Cortese, Sauvignon, almeno per
l'85% (possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max.
15%);
Chiaretto,
rosso, rosso superiore, classico (Groppello - nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina - min. 30%, Marzemino
min. 5%, Sangiovese min. 5%, Barbera min. 5%, possono concorrere
anche le uve provenienti da vitigni racc. e/o aut. per la provincia
di Brescia max. 10%)
monovarietali
rossi: Cabernet (franc e/o sauvignon e/o Carmenère), Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Pinot nero, Merlot, Marzemino, Corvina, Barbera, almeno
per l'85% (possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max.
15%);
Groppello (anche classico), Groppello riserva (anche classico) (almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone, possono concorrere
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nella provincia di
Brescia max. 15%)
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Garda
Colli Mantovani (D.M. 29/9/1997
- G.U. n.230 del 2/10/1997) |
bianco (Garganega max. 35%, Trebbiano toscano - di Soave o nostrano e/o
giallo e/o toscano- max. 35%, Chardonnay max. 35%, possono concorrere
le uve provenienti dai vitigni Sauvignon e/o Riesling renano e/o Riesling italico max.
15%);
monovarietali bianchi: Chardonnay, Tocai italico,
Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon (min. 85%, possono concorrere
anche le uve di altri vitigni
tradizionali non aromatici a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di
Mantova max. 15%);
rosato, rosso (Merlot max. 45%, Rondinella
max. 40%, Cabernet max. 20%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni
Sangiovese e/o Molinara - loc. Rossanella - e/o Negrara trentina max.
15%);
monovarietale rosso: Cabernet (franc e/o sauvignon)
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 Lambrusco
Mantovano (D.M. 6/5/1987
- G.U. n.245 del 20/10/1987) |
Viadanese Sabbionetano, Oltre Po
Mantovano, rosato, rosso: Lambrusco viadanese (loc. Grappello Ruperti), Lambrusco Maestri (loc.
Grappello Maestri), Lambrusco Marani e salamino, da soli o
congiuntamente, almeno per l'85%, Lambrusco di Sorbara,
Lambrusco grasparossa (loc. Grappello grasparossa), Ancellotta e
Fortana, da soli o congiuntamente, fino al 15%
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 Lugana (D.M. 28/9/1998 - G.U. del
3/10/1998) |
bianco, superiore, spumante:
Trebbiano di Soave (loc. Trebbiano di Lugana), possono concorrere alla produzione di
detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona
max. 10%
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Oltrepò
Pavese (D.M.
8/9/2008 - G.U. n.226 del 26/9/2008) |
bianco: min. 60% Riesling e/o Riesling
italico, max. 40% Pinot nero (vinificato in bianco) o altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o
disgiuntamente, idonei alla coltivazione
per la provincia di Pavia;
rosato (anche frizzante), rosso
(anche riserva), Buttafuoco (anche frizzante),
Sangue di Giuda (frizzante o spumante): 25-65% Barbera,
25-65% Croatina, max. 45% Vespolina (o Ughetta) e/o Uva rara e/o Pinot nero;
monovarietali
bianchi: - Riesling (anche frizzante e
spumante): min. 85% Riesling e/o Riesling italico (anche
frizzante e spumante), max. 15% Pinot nero e/o Pinot
grigio e/o Pinot bianco; - Cortese (anche frizzante e
spumante): min. 85% Cortese, max. 15% altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente,
idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; - Moscato
(anche frizzante, spumante, passito,
liquoroso): min. 85% Moscato bianco, max. 15% Malvasia di
Candia aromatica; - Pinot nero vinificato in bianco
(anche frizzante e
spumante): min. 85% Pinot nero, max. 15% Pinot grigio e/o
Pinot bianco e/o Chardonnay; - Malvasia (anche frizzante e
spumante): min. 85% Malvasia di Candia Aromatica, max. 15%
altri vitigni a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; - Pinot grigio
vinificato in bianco o rosato (anche frizzante): min. 85%
Pinot grigio, max. 15% Pinot nero e/o Pinot bianco; - Chardonnay
(anche frizzante e
spumante): min. 85% Chardonnay, max. 15% Pinot grigio e/o
Pinot bianco e/o Pinot nero; - Sauvignon (anche
spumante): min. 85% Sauvignon, max. 15% altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione
per la provincia di Pavia;
monovarietali
rossi: - Bonarda (anche frizzante): min.
85% Croatina (loc. Bonarda), max. 15% Barbera e/o Ughetta e/o
Uva rara; - Barbera (anche frizzante): min. 85%
Barbera, max. 15% Croatina e/o Ughetta e/o Uva rara e/o Pinot
nero; - Cabernet sauvignon; min. 85% Cabernet sauvignon,
max 15% altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la
provincia di Pavia; - Pinot nero: 100% Pinot nero
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Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano (D.M. 26/6/2009
- G.U. n.157 del 9/07/2009) |
bianco,
superiore (fino al 100% Riesling italico e/o renano, possono concorrere
anche le uve racc. e/o aut. a bacca
bianca, non aromatiche, per
la provincia di Brescia max. 20%);
chiaretto, rosso (30-60% Groppello
tip. gentile, Santo Stefano e Mocasina, 10-25% Sangiovese, 5-30%
Marzemino / Barzemino, 10-20% Barbera, possono concorrere anche
le uve racc. e/o aut. a bacca nera per
la provincia di Brescia max. 20%);
monovarietale rosso:
Groppello
( Groppello all'85% nelle varietà Groppellone, gentile e
Mocasina)
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 San Colombano al Lambro o San Colombano (D.M. 13/11/2002 - G.U. n. 272
del 20/11/2002) |
bianco (min. 50% Chardonnay, min. 10% Pinot nero, possono concorrere anche le uve a bacca bianca racc. e/o
aut., non aromatiche per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%);
rosso (30-50% Croatina, 25-50% Barbera,
Uva rara fino al 15%, possono concorrere anche le uve a bacca rossa
racc. e/o aut. per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%)
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San Martino della Battaglia (D.M. 26/3/1970
- G.U. n.131 del 27/5/1970) |
monovarietale bianco, liquoroso: Tocai
friulano
(almeno l'80%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non
aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Brescia e Verona
max. 20%)
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Valcalepio (D.M. 17/4/2002 - G.U. n.112 del
15/5/2002) |
bianco
(55-80% Pinot bianco e Chardonnay, 20-45% Pinot grigio);
rosso,
riserva
(40%-75% Merlot, 25-60% Cabernet sauvignon);
rosso passito (Moscato di Scanzo)
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Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina (D.M. 25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010) |
Nebbiolo (loc. Chiavennasca)
min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di
Sondrio max. 10%
sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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