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lavinium Doc Lombardia


Le Doc della Lombardia


Le Doc della Lombardia

D.O.C.G.: 4

D.O.C.: 15
vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumante spumante
Vino passito dolce, passito,
v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province della Lombardia ->

Vitigni raccomandati in Lombardia

Denominazione Descrizione
Vino spumante Franciacorta
(D.M. 25/6/2008 - G.U. n.157 del 7/7/2008)

satèn, rosé, Millesimato, riserva (Chardonnay e/o Pinot nero, può essere presente Pinot bianco max 50%); per la produzione del vino Franciacorta rosé (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero deve essere superiore al 25% del totale; per la produzione del vino Franciacorta satèn non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero;

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione delle zone terrazzate o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi/ettaro;

le forme di allevamento consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato); sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;

Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;

è consentito produrre i vini "Franciacorta" millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l'uso del millesimo;

per la tipologia "Franciacorta Saten" è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma;

i vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
"Franciacorta" 18 mesi
"Franciacorta" Rosé 24
"Franciacorta" Saten 24
"Franciacorta" millesimato 30
"Franciacorta" riserva 60;
le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base piu' giovane. l'elaborazione del "Franciacorta" Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente;

per le versioni Millesimato e Riserva è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, per tutti gli altri casi è vietato;

in annate particolarmente favorevoli, l'uva eccedente le 10 ton/ha, fino a 12 ton/ha, separatamente registrata, ha diritto alla denominazione "Franciacorta" e il vino riserva vendemmiale ottenuto

Vino rosso Valtellina Superiore
(D.M. 17/2/2004 - G.U. n.50 del 1/3/2004)

monovarietale rosso, riserva: Nebbiolo (Chiavennasca) min. 90%; possono  concorrere altri vitigni  a bacca rossa non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Sondrio max. 10%);

le sottozone sono 5: Grumello, Inferno, Sassella, Valgella e Maroggia (che è stata ammessa dalla vendemmia 2002)

Vino rosso Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina
(D.M. 19/3/2003 - G.U. n.81 del 7/4/2003)
Nebbiolo (loc. Chiavennasca) preventivamente appassito min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Sondrio max. 10%
Vino spumante Oltrepò Pavese Metodo Classico
(D.M. 27/7/2007 - G.U. n.182 del 7/8/2007)

Metodo Classico (anche rosé e rosé cremant): Pinot nero minimo 70%, Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi);

Metodo Classico Pinot nero (anche rosé e rosé cremant): Pinot nero minimo 85%; Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%; l periodo di permanenza minimo sulle fecce è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi)

Vino rosso Botticino
(D.M. 2/6/1998 - G.U. n.150 del 30/6/1998)

rosso, riserva (min. 30% Barbera, min. 10% Schiava gentile, min. 20% Marzemino, min. 10% Sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 10%)

vino biancoVino rosso Capriano del Colle
(D.M. 3/6/1998 - G.U. n.147 del 26/6/1998)

bianco, frizzante, Trebbiano (Trebbiano di Soave - loc. Trebbiano veronese o Trebbiano di Lugana - e/o Trebbiano di Toscana per almeno l'85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 15%);

rosso, riserva, Novello (Sangiovese min. 40%, Marzemino (loc. Berzamino) min. 35%, Barbera min. 3%; possono concorrere Merlot e/o Incrocio Terzi n.1 max. 15%)

Vino rosso Cellatica
(D.M. 19/4/1968 - G.U. n.141 del 4/6/1968)

rosso, superiore (Marzemino min. 30%, Barbera min. 30%, Schiava Gentile min. 10%, Incrocio Terzi n.1 min, 10%; possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max 10%)

vino biancoVino rosso Curtefranca
(D.M. 3/7/2008 - G.U. n.164 del 15/7/2008)

bianco, Vigna (min. 50% Chardonnay,  possono concorrere max. 50% Pinot bianco e/o Pinot nero);

rosso, Vigna (Merlot min. 25%, Cabernet franc e/o Carmenere min. 20%, cabernet sauvignon 10-35%, possono concorrere uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Brescia max. 15%)

vino biancoVino rosatoVino rosso Garda Classico o Garda
(D.M. 6/4/2005 - G.U. n.91 del 20/4/2005)

bianco, classico (Riesling e/o Riesling italico min. 70%);

monovarietali bianchi: Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai, Chardonnay, Riesling, Riesling italico, Cortese, Sauvignon, almeno per l'85%  (possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max. 15%);

Chiaretto, rosso, rosso superiore, classico (Groppello - nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina - min. 30%, Marzemino min. 5%, Sangiovese min. 5%, Barbera min. 5%, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni racc. e/o aut. per la provincia di Brescia max. 10%)

monovarietali rossi: Cabernet (franc e/o sauvignon e/o Carmenère), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero, Merlot, Marzemino, Corvina, Barbera, almeno per l'85% (possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nelle province di Brescia, Mantova e Verona max. 15%); Groppello (anche classico), Groppello riserva (anche classico) (almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. nella provincia di Brescia max. 15%)

vino biancoVino rosatoVino rosso Garda Colli Mantovani
(D.M. 29/9/1997 - G.U. n.230 del 2/10/1997)

bianco (Garganega max. 35%, Trebbiano toscano - di Soave o nostrano e/o giallo e/o toscano- max. 35%, Chardonnay max. 35%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Sauvignon e/o Riesling renano e/o Riesling italico max. 15%);

monovarietali bianchi: Chardonnay, Tocai italico, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon (min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni tradizionali non aromatici a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di Mantova max. 15%);

rosato, rosso (Merlot max. 45%, Rondinella max. 40%, Cabernet max. 20%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Sangiovese e/o Molinara - loc. Rossanella - e/o Negrara trentina max. 15%);

monovarietale rosso: Cabernet (franc e/o sauvignon)

Vino rosatoVino rosso Lambrusco Mantovano
(D.M. 6/5/1987 - G.U. n.245 del 20/10/1987)

Viadanese Sabbionetano, Oltre Po Mantovano, rosato, rosso: Lambrusco viadanese (loc. Grappello Ruperti), Lambrusco Maestri (loc. Grappello Maestri), Lambrusco Marani e salamino, da soli o congiuntamente, almeno per l'85%, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco grasparossa (loc. Grappello grasparossa), Ancellotta e Fortana, da soli o congiuntamente, fino al 15%

vino biancoVino spumante Lugana
(D.M. 28/9/1998 - G.U. del 3/10/1998)

bianco, superiore, spumante: Trebbiano di Soave (loc. Trebbiano di Lugana), possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona max. 10%

vino biancoVino spumanteVino rosatoVino rosso Oltrepò Pavese
(D.M. 27/7/2007 - G.U. n.183 del 8/8/2007)

bianco: min. 60% Riesling e/o Riesling italico, max. 40% Pinot nero (vinificato in bianco) o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;

rosato (anche frizzante), rosso (anche riserva), Buttafuoco (anche frizzante), Sangue di Giuda (frizzante o spumante): 25-65% Barbera, 25-65% Croatina, max. 45% Vespolina (o Ughetta) e/o Uva rara e/o Pinot nero;

monovarietali bianchi:
 - Riesling (anche frizzante e spumante): min. 85% Riesling e/o Riesling italico (anche frizzante e spumante), max. 15% Pinot nero e/o Pinot grigio e/o Pinot bianco;
 - Cortese (anche frizzante e spumante): min. 85% Cortese,  max. 15% altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;
 - Moscato (anche frizzante, spumante, passito, liquoroso): min. 85% Moscato bianco, max. 15% Malvasia di Candia aromatica;
 - Pinot nero vinificato in bianco (anche frizzante e spumante): min. 85% Pinot nero, max. 15% Pinot grigio e/o Pinot bianco e/o Chardonnay;
 - Malvasia (anche frizzante e spumante): min. 85% Malvasia di Candia Aromatica, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;
 - Pinot grigio vinificato in bianco o rosato (anche frizzante): min. 85% Pinot grigio, max. 15% Pinot nero e/o Pinot bianco;
 - Chardonnay (anche frizzante e spumante): min. 85% Chardonnay, max. 15% Pinot grigio e/o Pinot bianco e/o Pinot nero;
 - Sauvignon (anche spumante): min. 85% Sauvignon, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;

monovarietali rossi:
  - Bonarda (anche frizzante): min. 85% Croatina (loc. Bonarda), max. 15% Barbera e/o Ughetta e/o Uva rara;
  - Barbera (anche frizzante): min. 85% Barbera, max. 15% Croatina e/o Ughetta e/o Uva rara e/o Pinot nero;
 - Cabernet sauvignon; min. 85% Cabernet sauvignon, max 15% altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia;
  - Pinot nero: 100% Pinot nero

vino biancoVino rosatoVino rosso Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
(D.M. 22/6/1977 - G.U. n.282 del 15/10/1977)

bianco, superiore (fino al 100% Riesling italico e/o renano, possono concorrere anche le uve racc. e/o aut. a bacca bianca, non aromatiche, per la provincia di Brescia max. 20%);

chiaretto, rosso (30-60% Groppello tip. gentile, Santo Stefano e Mocasina, 10-25% Sangiovese, 5-30% Marzemino / Barzemino, 10-20% Barbera, possono concorrere anche le uve racc. e/o aut. a bacca nera per la provincia di Brescia max. 20%);

monovarietale rosso: Groppello ( Groppello all'85% nelle varietà Groppellone, gentile e Mocasina)

vino biancoVino rossoSan Colombano al Lambro o San Colombano
(D.M. 13/11/2002 - G.U. n. 272 del 20/11/2002)

bianco (min. 50% Chardonnay, min. 10% Pinot nero, possono concorrere anche le uve a bacca bianca racc. e/o aut., non aromatiche per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%);

rosso (30-50% Croatina, 25-50% Barbera, Uva rara fino al 15%, possono concorrere anche le uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%)

vino biancoVino passito San Martino della Battaglia
(D.M. 26/3/1970 - G.U. n.131 del 27/5/1970)

monovarietale bianco, liquoroso: Tocai friulano (almeno l'80%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Brescia e Verona max. 20%)

Vino passito Scanzo o Moscato di Scanzo
(D.M. 17/4/2002 - G.U. n.111 del 14/5/2002)

Moscato di Scanzo (prodotto esclusivamente nei terreni vocati del comune di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo)

vino biancoVino rossoVino passito Valcalepio
(D.M. 17/4/2002 - G.U. n.112 del 15/5/2002)

bianco (55-80% Pinot bianco e Chardonnay, 20-45% Pinot grigio);

rosso, riserva (40%-75% Merlot, 25-60% Cabernet sauvignon);

rosso passito (Moscato di Scanzo)

Vino rosso Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina
(D.M. 19/3/2003 - G.U. n.81 del 7/4/2003)

Nebbiolo (loc. Chiavennasca) min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Sondrio max. 10%

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