|
► zona di produzione ● in provincia di Pavia: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori dei Comuni di Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate;
► base ampelografica ● anche frizzante: croatina min. 85%, barbera, ughetta (vespolina), uva rara, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,50 t/Ha e 10,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare; ● è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Bonarda dell'Oltrepò Pavese". Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa, o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata, come vino atto a "Bonarda dell'Oltrepò Pavese";
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria. Tale indicazione è facoltativa per la tipologia frizzante
|