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► zona di produzione ● in provincia di Brescia: comprende l'intero territorio dei Comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Roè Volciano, Salò, S. Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi e Vobarno;
► base ampelografica ● bianco: riesling renano e/o riesling italico max. 100%, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni non aromatici, racc. e/o aut. a bacca bianca per la provincia di Brescia, max. 20%; ● chiaretto, rosso: groppello (nei tipi gentile, S.Stefano e mocasina) 30-60%, sangiovese 10-25%, marzemino (berzemino) 5-30%, barbera 10-20%, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia, max. 10%; ● con menzione del vitigno rosso: Groppello (nei tipi gentile, groppellone e mocasina) min. 85%, possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di di 11 t/Ha e 10,00% vol. per la tipologia Bianco, 10,50% vol. per le tipologie Chiaretto e Rosso, 11,50% vol. per le tipologie Groppello e Groppello Superiore;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Brescia; ● la denominazione di origine controllata "Riviera del Garda Bresciano" o "Garda Bresciano" può essere riservata per designare il vino spumante Rosé o Rosato ottenuto con mosti e vini base provenienti dai vigneti che rispondono alle condizioni previste dal disciplinare e utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut o extra brut. Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell'ambito del territorio delle province di Brescia e Verona. Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione del tipo spumante naturale devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5%; ● il vino "Riviera del Garda Bresciano" o "Garda Bresciano" avente diritto alla menzione Superiore, all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12% vol. ed aver superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve; ● il vino "Riviera del Garda Bresciano" o "Garda Bresciano" Rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine "Novello" purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino; ● il tipo spumante naturale del vino "Riviera del Garda Bresciano" o "Garda Bresciano" Rosato o Rosé, all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5% e la sua acidità totale dovrà essere inferiore al 6 per mille;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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