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Le Doc della Lombardia: Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco


Le Doc della Lombardia: Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco

Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco D.O.C. (D.M. 3/8/2010 - G.U. n.192 del 18/8/2010)

zona di produzione
in provincia di Pavia: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per i territori a sud della via Emilia dei Comuni di Broni, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Montescano, Pietra de' Giorgi e Stradella;

base ampelografica
anche frizzante: barbera dal 25% al 65%, croatina dal 25% al 65%, uva rara, ughetta (vespolina), congiuntamente o disgiuntamente, max. 45%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per gli appezzamenti di croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10,50 t/Ha e 11,50% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza;
è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco". Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona di vinificazione, come vino atto a "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco";
l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia;

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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