|
► zona di produzione ● in provincia di Brescia: comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale;
► base ampelografica ● bianco (anche frizzante), bianco superiore: trebbiano di Soave o trebbiano di Lugana e/o trebbiano toscano min. 60%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, max. 40%; ● con menzione del vitigno bianco (anche frizzante): Trebbiano (trebbiano di Soave o trebbiano di Lugana e/o trebbiano toscano) min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, max. 15%; ● rosso, Novello, rosso riserva: marzemino (loc. berzemino) min. 40%, merlot min. 20%, sangiovese min. 10%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia max. 10% del totale; ● con menzione del vitigno rosso: Marzemino;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500; ● è consentita l'irrigazione di soccorso, effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,50 t/Ha e 10,50% vol. (10 t/Ha e 11,50% vol. per la versione Riserva);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei Comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia; ● il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" può essere designato con la qualificazione "Novello" a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino; ● il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" con la menzione Superiore, deve essere sottoposto a un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno dodici mesi, anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve; ● il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle" con la menzione Riserva, deve essere sottoposto a un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|