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► zona di produzione ● in provincia di Brescia: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Brescia, Cellatica, Collebeato, Gussago e Rodengo Saiano;
► base ampelografica ● anche superiore: marzemino (loc. berzemino) min. 30%, barbera min. 30%, schiava gentile (media e grigia) min. 10%, incrocio terzi n.1 (barbera x cabernet franc) min. 10%, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati od autorizzati per la provincia di Brescia, presenti nei vigneti max. 10%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.200, fatto salvo i nuovi vigneti piantati con i sistemi Sylvoz o a Pergola, la cui densità non può essere inferiore a 2.000 ceppi per ettaro; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11,5 t/Ha e 10,50% vol. (10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia "Superiore");
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione; ● il vino a denominazione di origine "Cellatica" avente il diritto alla qualificazione "Superiore", all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. E' consentito l'affinamento in recipienti in legno;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Cellatica", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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