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► zona di produzione ● in provincia di Brescia: comprende per intero i territori dei Comuni di Adro, Capriolo, Cellatica, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo-Saiano, nonché parte del territorio dei Comuni di Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Rovato, che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11, e parte del territorio del comune di Brescia;
► base ampelografica ● bianco: min. 50% chardonnay, possono concorrere max. 50% pinot bianco e/o pinot nero; ● rosso: cabernet franc e/o carmenère min. 20%;, cabernet sauvignon 10%-30%, merlot min. 25%, possono concorrere anche le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500, calcolate sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2,50 m., ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi/ettaro; ● è consentita l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte all'anno; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia "Bianco" (9 t/Ha e 11,50% vol. con menzione Vigna) e 10 t/Ha e 10,50% vol.per la tipologia "Rosso" (8 t/Ha e 12,00% vol. con menzione Vigna);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di San Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei Comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato; ● l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali operazioni; ● i vini recanti la menzione "Vigna" devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento, per il "Curtefranca Bianco" passaggio in legno facoltativo e 3 mesi di affinamento in bottiglia, per il "Curtefranca Rosso" 8 mesi in legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia; ● l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia per il "Bianco" (1° settembre con menzione "Vigna") e 1° luglio di dell'anno successivo alla vendemmia per il "Rosso" (1° settembre di due anni successivi alla vendemmia con menzione "Vigna") ;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Curtefranca", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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