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► zona di produzione
● in provincia di Brescia: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Adro, Capriolo, Cellatica, Corte
Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo e Rodengo Saiano, nonché la parte del territorio dei comuni di Cazzago S. Martino, Coccaglio, Cologne e Rovato che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia;
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base ampelografica
● satèn, rosé, millesimato, riserva:
chardonnay e/o pinot nero, può essere presente pinot bianco max 50%; per la produzione del vino Franciacorta rosé (rosato) il contenuto delle uve
pinot nero deve essere almeno il 25% del totale; per la produzione del vino Franciacorta Satèn non è consentito l'impiego delle uve
pinot nero;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione delle zone terrazzate o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi/ettaro;
● le forme di allevamento consentite per i nuovi impianti e i reimpianti sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato); sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve;
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono di 10 t/Ha e 9,5% vol.;
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norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la fermentazione in bottiglia, dei vini "Franciacorta" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. E' consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento. Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato;
● Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
● la preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse;
● è consentito produrre i vini "Franciacorta" millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l'uso del millesimo;
● per la tipologia "Franciacorta Satèn" è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma;
● i vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
- "Franciacorta" 18 mesi - "Franciacorta" Rosé - 24 - "Franciacorta" Satèn - 24
- "Franciacorta" millesimato, "Franciacorta" Rosé millesimato, "Franciacorta Satèn millesimato - 30
- "Franciacorta" riserva, "Franciacorta" Rosé riserva, Franciacorta" Satèn riserva - 60;
● le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane. L'elaborazione del "Franciacorta" Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente. La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non è consentita la filtrazione;
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norme per l'etichettatura
● per le versioni millesimato e riserva è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, per tutti gli altri casi è vietato;
● il termine riserva è ammesso per i "Franciacorta" millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi
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