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Le Doc della Lombardia: Lambrusco Mantovano


Le Doc della Lombardia: Lambrusco Mantovano

Lambrusco Mantovano D.O.C. (D.M. 16/7/1999 - G.U. n.224 del 23/9/1999)

zona di produzione
in provincia di Mantova: la Sottozona Viadanese Sabbionetano comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei Comuni di Commessaggio ,Dòsolo, Gazzuolo, Sabbioneta e Viadana; la Sottozona Oltre Po Mantovano comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Mottegiana, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Suzzara e Villa Poma;

base ampelografica
Viadanese-Sabbionetano, Oltre Po Mantovano, rosato, rosso: lambrusco viadanese (loc. grappello ruperti), lambrusco maestri (loc. grappello maestri), lambrusco marani e salamino, da soli o congiuntamente, almeno per l'85%, lambrusco di Sorbara, lambrusco grasparossa (loc. grappello grasparossa), ancellotta e fortana, da soli o congiuntamente, fino al 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 17 t/Ha e 10,00% vol. (14 t/Ha e 10, 50% vol. con specificazione della sottozona);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova;
le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini "Lambrusco Mantovano" con specificazione della sottozona devono essere effettuate all'interno della sottozona medesima;
è consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
l'eventuale dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva o mosti concentrati, tutti provenienti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", prodotte da vigneti iscritti al relativo albo, oppure con mosto concentrato rettificato purché, ai sensi delle norme nazionali e comunitarie, il cumulo delle deroghe di varietà, di annata e di prodotto non facente parte della zona di produzione non superi il 15% del volume complessivo dei vini designati con la denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano". La quantità di mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato ottenuto da uve prodotte nella zona, dai vitigni previsti nel presente disciplinare, eventualmente aggiunte per l'arricchimento o per la dolcificazione, devono sostituire uguali quantità di mosto o di vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano";
la presa di spuma, consentita nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, e/o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti;

norme per l'tichettatura
nella designazione e presentazione dei vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, la medesima indicazione è obbligatoria quando si utilizza la menzione delle sottozone

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