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► zona di produzione ● in provincia di Mantova: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana;
► base ampelografica ● bianco: garganega max. 35%, trebbiano toscano - di Soave o nostrano e/o giallo max. 35%, chardonnay max. 35%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni sauvignon e/o riesling renano e/o riesling italico max. 15%; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni tradizionali non aromatici a bacca bianca, racc. e/o aut. per la provincia di Mantova max. 15%; ● rosato, rosso: merlot max. 45%, rondinella max. 40%, cabernet max. 20%, possono concorrere le uve provenienti dai vitigni sangiovese e/o molinara - loc. rossanella - e/o negrara trentina max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (franc e/o sauvignon), Merlot min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni tradizionali non aromatici a bacca rossa, racc. e/o aut. per la provincia di Mantova max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000; ● le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e doppio, il Casarsa e il G.D.C.. Le forme di allevamento consigliate nei nuovi impianti sono il Guyot, la Cortina semplice e doppia e il Cordone speronato; ● è consentita l'irrigazione di soccorso non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti: - merlot e cabernet 12 t/Ha e 10,50% vol. - chardonnay, tai, pinot bianco, pinot grigio e sauvignon 12 t/Ha e 10,00% vol. - Bianco, Rosato e Rosso 13 t/Ha e 9,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla zona di produzione delle province di Verona e di Brescia; ● è ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani", oppure con mosti concentrati rettificati; ● i vini "Garda Colli Mantovani" Rosso Merlot e Rosso Cabernet, con titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol. e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni, dei quali uno in legno, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva "Riserva";
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vino a denominazione di origine controllata "Garda Colli Mantovani" è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve sui recipienti di capacità fino a 5 litri
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