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► zona di produzione ● in provincia di Pavia: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e parte dei territori dei comuni di Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella e Torricella Verzate;
► base ampelografica ● Metodo Classico (anche rosé e rosé cremant): pinot nero minimo 70%, chardonnay, pinot grigio e pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi); ● Metodo Classico Pinot Nero (anche rosé e rosé cremant): pinot nero minimo 85%, chardonnay, pinot grigio e pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente max. 15%; il periodo di permanenza minimo sulle fecce è di 15 mesi (per il millesimato 24 mesi), tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento, e comunque, non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 9,5% vol. per tutte le tipologie;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" Metodo Classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della Provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza; ● è consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali; ● il vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Oltrepò Pavese" Metodo Classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di 15 mesi; per il millesimato il periodo minimo è di 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve;
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa per i vini D.O.C.G. "Oltrepò Pavese" Metodo Classico. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura "Millesimato"
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