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► zona di produzione
● in provincia di Pavia: comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e parte dei territori dei comuni di Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella e Torricella Verzate;
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base ampelografica ● bianco: min. 60% riesling e/o riesling italico, max. 40% pinot nero (vinificato in bianco) o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; ● rosato (anche frizzante), rosso (anche riserva): barbera 25-65%, croatina 25-65%, uva rara, ughetta (vespolina) e pinot nero max. 45%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%; ● con menzione del vitigno bianchi: - Riesling (anche frizzante, spumante, superiore, riserva): min. 85% riesling e/o riesling italico, max. 15% pinot nero e/o pinot grigio e/o pinot bianco; - Cortese (anche frizzante, spumante): min. 85% cortese, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; - Moscato (anche frizzante, spumante, passito, liquoroso): min. 85% moscato bianco, max. 15% malvasia di Candia aromatica; - Pinot Nero (vinificato in bianco o rosato, anche frizzante, spumante): min. 85% pinot nero, max. 15% pinot grigio e/o pinot bianco e/o chardonnay; - Malvasia (anche frizzante, spumante): min. 85% malvasia di Candia aromatica, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; - Pinot Grigio (vinificato in bianco o rosato, anche frizzante): min. 85% pinot grigio, max. 15% pinot nero e/o pinot bianco; - Chardonnay (anche frizzante), spumante): min. 85% chardonnay, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%; - Sauvignon (anche spumante): min. 85% sauvignon, max. 15% altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia; ● con menzione del vitigno rossi: - Cabernet Sauvignon: min. 85%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%; - Barbera (anche frizzante, riserva): min. 85%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%;
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norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per la cultivar Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200; ● le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: 1) Rosso 11,00 t/Ha 11,00% vol. (12,00% vol. se Riserva) 2) Rosato (anche frizzante) 11,00 t/Ha 10,00% vol. 3) Bianco 12,00 t/Ha 10,50% vol. 4) Barbera (anche frizzante) 12,00 t/Ha 11,00% vol. (12,00% vol. se Riserva) 5) Riesling (anche frizzante) 12,50 t/Ha 10,50% vol. (9.50% vol. se Spumante), Riesling Superiore 11,00 t/Ha 12,00% vol., Riesling riserva 12,50 t/Ha 12,00% vol. 6) Cortese (anche frizzante) 11,00 t/Ha 10,00% vol. (9,00% vol. se Spumante) 7) Moscato (anche frizzante) 12,50 t/Ha 10,00% vol. (9,50% vol. se Spumante), Moscato Passito 12,50 t/Ha 10,50% vol., Moscato Liquoroso 12,50 t/Ha 12,50% vol. 8) Malvasia (anche frizzante) 11,50 t/Ha 9,50% vol. (9,00% vol. se Spumante) 9) Pinot Nero vinificato in bianco e rosato (anche frizzante) 12,00 t/Ha 10,50% vol. (9,50% vol. se Spumante) 10) Chardonnay (anche frizzante) 10,00 t/Ha 10,00% vol. (9,00% vol. se Spumante) 11) Sauvignon 10,00 t/Ha 10,00% vol. (9,00% vol. se Spumante) 12) Cabernet Sauvignon 10,50 t/Ha 10,50% vol.;
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norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. E' consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'"Oltrepò Pavese" delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato liquoroso. Sono altresì ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare; ● la denominazione "Oltrepò Pavese" Rosso Riserva, Barbera Riserva e Riesling Riserva è riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; ● il vino "Oltrepò Pavese" Moscato Liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato Liquoroso è ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol di origine vinica, acquavite di vino, mosto concentrato. E' consentita la produzione di "Oltrepò Pavese" Moscato Passito partendo dalle uve Moscato, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%;
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norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Oltrepò Pavese" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è facoltativa per le tipologie spumante, frizzante e liquoroso
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