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Le Doc della Lombardia: San Colombano al Lambro o San Colombano


Le Doc della Lombardia: San Colombano al Lambro o San Colombano

San Colombano al Lambro o San Colombano D.O.C. (D.M. 13/11/2002 - G.U. n. 272 del 20/11/2002)

zona di produzione
in provincia di Milano: comprende parte del territorio amministrativo del Comune di San Colombano al Lambro;
in provincia di Lodi: comprende parte del territorio amministrativo dei Comuni di Graffignana e Sant'Angelo Lodigiano;
in provincia di Pavia: parte del territorio amministrativo dei Comuni di Miradolo Terme e Inverno Monteleone;

base ampelografica
bianco (anche frizzante): min. 50% chardonnay, min. 10% pinot nero, possono concorrere anche le uve a bacca bianca racc. e/o aut., non aromatiche per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%;
rosso (anche frizzante), riserva: 30-50% croatina, 25-50% barbera, max. 15% uva rara, possono concorrere anche le uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Milano, Lodi e Pavia max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500 (3.300 con menzione vigna);
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di di 11 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Bianco e Rosso, 11 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Bianco con menzione "Vigna", 11 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Rosso con menzione "Vigna", 10 t/Ha e 12% vol. per le tipologie Rosso Riserva e Rosso Riserva con menzione "Vigna";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, elaborazione e invecchiamento, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei Comuni di San Colombano al Lambro, Graffignana, Sant'Angelo Lodigiano, Miradolo Terme, Inverno Monteleone e Chignolo Po;
le operazioni per la elaborazione dei vini "frizzanti" sono autorizzate anche nell'ambito delle province di Pavia e Piacenza;
è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
è ammessa la colmatura dei vini in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite, ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento;
il vino a DOC "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Bianco recante la menzione "Vigna" seguita dal relativo toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, può essere affinato anche in legno ed immesso al consumo dopo avere maturato almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere dalla data di imbottigliamento;
il vino a DOC "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso recante la menzione "Vigna" seguita dal relativo toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, può essere affinato anche in legno ed immesso al consumo, a decorrere dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve, avendo maturato almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia;
il vino a DOC "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" Rosso recante la menzione "Vigna" seguita dal relativo toponimo, prodotto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui almeno 12 in recipienti di legno, può fregiarsi del termine "Riserva";

norme per l'etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "San Colombano al Lambro" o "San Colombano" che si fregiano della menzione "Vigna" e/o con la specificazione "Riserva" deve essere riportata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, in tutti gli altri casi è facoltativa

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