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► zona di produzione ● in provincia di Brescia: comprende i territori dei comuni di Desenzano, Lonato, Pozzolengo e Sirmione; ● in provincia di Verona (vedi la scheda del
Veneto): comprende il territorio del comune di Peschiera del Garda;
► base ampelografica ● anche liquoroso: tocai friulano min. 80%, possono concorrere uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca e non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Brescia e di Verona, max. 20%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000; ● è consentita l'irrigazione di soccorso, effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi l'anno; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,00% vol. (8 t/Ha e 12,00% vol. per la tipologia Liquoroso);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e Mantova, nella Regione Lombardia e di Verona nella Regione Veneto; ● la denominazione di origine controllata "San Martino della Battaglia" può essere utilizzata per designare il tipo Liquoroso ottenuto mediante l'alcolizzazione del mosto di base, anche parzialmente fermentato. Per detta tipologia è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "San Martino della Battaglia" è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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