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Le Doc della Lombardia: Scanzo o Moscato di Scanzo


Le Doc della Lombardia: Scanzo o Moscato di Scanzo

Scanzo o Moscato di Scanzo D.O.C.G. (D.M. 28/4/2009 - G.U. n.114 del 19/5/2009)

zona di produzione
in provincia di Bergamo: comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate;

base ampelografica
moscato di Scanzo;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300;
i sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 7 t/Ha e 12,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate;
l'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termoidrocondizionati e anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. La resa massima dell'uva in vino è del 30%;
il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo" o "Moscato di Scanzo", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni;
l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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