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► zona di produzione ● in provincia di Bergamo: comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate;
► base ampelografica ● moscato di Scanzo;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300; ● i sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona, spalliera semplice, pergola unilaterale, a tetto inclinato e casarsa; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 7 t/Ha e 12,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di appassimento, vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nel Comune di Scanzorosciate; ● l'appassimento delle uve dopo la raccolta deve essere effettuato in locali idonei (anche termoidrocondizionati e anche con ventilazione forzata), fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 280 g/l, per un periodo non inferiore ai 21 giorni e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato. La resa massima dell'uva in vino è del 30%; ● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Scanzo" o "Moscato di Scanzo", deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni; ● l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
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