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Le Doc della Lombardia: Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina


Le Doc della Lombardia: Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina D.O.C.G. (D.M. 25/1/2010 - G.U. n.33 del 10/2/2010)

zona di produzione
in provincia di Sondrio: comprende parte dei territori del versante delle Alpi Retiche che abbracciano i comuni di Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano;

base ampelografica
nebbiolo (loc. chiavennasca) preventivamente appassito min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Sondrio max. 10%;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4.000 per ettaro;
è ammessa l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 8 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol., che al momento della vinificazione, dopo opportuno appassimento, dovrà raggiungere il 14% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione;
non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa);
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di 20 mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta;

norme per l'etichettatura
sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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