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► zona di produzione ● in provincia di Bergamo: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Carobbio degli Angeli, Credaro, Entratico, Gandosso, Ranica, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Villa di Serio, Villongo e parte di quelli di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Bagnatica, Barzana, Bergamo, Bolgare, Brusaparto, Carvico, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Chiuduno, Costa Mezzate, Curno, Foresto Sparso, Gorlago, Grumello del Monte, Luzzana, Mapello, Montello, Mozzo, Nembro, Paladina, Palazzago, Ponteranica, Pontida, Predore, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Telgate, Torre Boldone, Trescore Baineario, Valbrembo, Viadanica, Villa d'Adda, Villa d'Almè e Zandobbio;
► base ampelografica ● bianco: 55-80% pinot bianco e chardonnay, 20-45% pinot grigio; ● rosso, riserva: 40%-75% merlot, 25-60% cabernet sauvignon; ● rosso passito: moscato di Scanzo o moscato;
► norme per la viticoltura ● la resa massima di uva per ettaro ammessa e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso (12,00% vol. per la tipologia Riserva), 9 t/Ha e 11,00% vol. per il Bianco, 6,5 t/Ha e 11,5% vol. per il Moscato Passito; ● ai fini della vinificazione le uve destinate al Moscato Passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti. Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a 21 giorni e, comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 17%;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve; ● il vino "Valcalepio" Rosso, prima dell'immissione al consumo, deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia, con una permanenza in fusti di legno di almeno 3 mesi; ● il vino "Valcalepio" Rosso con almeno 3 anni di invecchiamento, di cui almeno 1 in botti di rovere, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo alla vendemmia; ● il vino "Valcalepio" Moscato Passito non può essere immesso al consumo prima del 12 maggio del secondo anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valcalepio" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve
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