|
► zona di produzione ● in provincia di Sondrio: comprende parte dei territori del versante delle Alpi Retiche che abbracciano i comuni di Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano;
► base ampelografica ● nebbiolo (loc. chiavennasca) min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche aut. e/o racc. per la provincia di Sondrio max. 10%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4.000 per ettaro; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva per ettaro ammessa e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 10,00% vol.; ● ai fini della vinificazione le uve destinate al Moscato Passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti. Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a 21 giorni e, comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 17%;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione; ● il vino a denominazione di origine controllata "Valtellina Rosso" o "Rosso di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di 6 mesi, effettuato eventualmente anche in legno, a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;
► norme per l'etichettatura ● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve
|