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► zona di produzione
● in provincia di Sondrio: comprende parte dei territori del versante delle Alpi Retiche che abbracciano i comuni di Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano;
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base ampelografica
● con menzione del vitigno rosso, (anche riserva):
nebbiolo (chiavennasca) min. 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici racc. e/o aut. per la provincia di Sondrio max. 10%;
● le sottozone sono 5: Grumello, Inferno, Sassella, Valgella e Maroggia (che è stata ammessa dalla vendemmia 2002);
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norme per la vinificazione
● I vini possono essere immessi al consumo dopo un
periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di 24 mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia;
● i vini sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva";
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norme per l'etichettatura
● i vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore". E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, sia la qualificazione Riserva, sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi;
● sull'etichetta delle bottiglie contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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