Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province delle
Marche ->
Denominazione
Descrizione
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (D.M. 18/2/2010 - G.U. n.50 del 2/3/2010)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Ostra, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico e Staffolo; ● in provincia di Macerata: Apiro, Cingoli e Poggio San Vicino. L'uso della menzione "Classico" è riservato al vino prodotto nella zona originaria più antica. Tale zona è costituita da quella delimitata dal presente articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del Fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in provincia di Ancona;
base ampelografica anche classico: min. 85% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%;
norme per la viticoltura E' consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12,00% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione;
non è consentito l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi di cui almeno 6 in bottiglia. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura dei vini deve figurare l'annata di produzione delle uve;
Menzioni geografiche (Comune): Acquarelle (Apiro), Acqualta (Staffolo), Ammorto (Serra San Quirico), Bachero (Staffolo), Bacucco (Montecarotto), Badia Colli (Cupramontana), Balciana (Poggio San Marcello), Brecciole (Cupramontana), Busche (Montecarotto), Cardinali (Apiro), Carpaneto (Cupramontana), Carrozze (Castelplanio), Casa Bucci (Barbara), Casalini (Apiro), Castellaretta (Staffolo), Castellaro (Serra San Quirico), Cavalline (Staffolo), Cerrete (San Paolo di Jesi), Cerretine (Apiro), Certine (Serra San Quirico), Cese (Cupramontana), Cesolano (Staffolo), Chiesa del Puzzo (Maiolati Spontini), Colle (Apiro), Colle Leva (Serra de' Conti), Colmubino (Cupramontana-Maiolati Spontini), Colognola (Cingoli), Corinaldese (Corinaldo), Coroncino (Staffolo), Coste del Molino (Poggio San Marcello), Eremiti (Cupramontana), Farneto (Serra de' Conti), Favete (Apiro), Fondiglie (Rosora), Fonte Cisterna (Montecarotto), Fonte della Carta (Cupramontana), Fontegeloni (Serra San Quirico), Fornace (Apiro), Fosso del Lupo (Maiolati Spontini), Frati Bianchi / Eremo dei Frati Bianchi (Cupramontana), Le Moie (Maiolati Spontini), Loretello (Arcevia), Madonna della Neve (Monteroberto), Maestro di Staffolo (Staffolo), Magnadorsa (Arcevia), Manciano (Cupramontana), Massaccio (Maiolati Spontini), Montalvello (Apiro), Monte Fiore (Serra de' Conti), Monte Follonica (Cupramontana), Monte Schiavo (Maiolati Spontini), Moricozzi (Apiro), Novali (Castelplanio), Paganello Malcupa (Cupramontana), Palazzi (Cupramontana), Palombare (Serra San Quirico), Piagge (Castelplanio), Pian del Colle (Cupramontana), Piana (Cupramontana), Piandole (Montecarotto), Pietrone (Cupramontana), Piticchio (Arcevia), Poggio - Cupro (Cupramontana), Posserra (Cupramontana), Pratelli di Rosora (Rosora), Ravalle (Mergo), Ripa (Cupramontana), Romita (Cupramontana), S. Caterina (Staffolo), S. Fortunato (Serra de' Conti), S. Francesco (Staffolo), S. Lorenzo (Montecarotto), S. Maria d'Arco (San Paolo di Jesi), S. Paterniano (Serra de' Conti), Salerna (Cupramontana), Salmagina (Staffolo), San Bartolomeo (Cupramontana), San Francesco (Apiro), San Giovanni (Cupramontana), San Marco di Sopra (Cupramontana), San Marco di Sotto (Cupramontana), San Michele (Cupramontana), San Nicolò (San Paolo di Jesi), San Sebastiano (Serra de' Conti), San Sisto (Maiolati Spontini), Sasso (Serra San Quirico), Scappia (San Paolo di Jesi), Scisciano (Maiolati Spontini), Spescia (Cupramontana), Stacciano (Castelplanio), Taiano (Maiolati Spontini), Torre (Monte Roberto), Torre (San Paolo di Jesi), Torrente Cesola (San Paolo di Jesi), Torrente Esinante (Serra San Quirico), Tralivio (Poggio San Marcello), Valcinage (Corinaldo), Vigna Vescovi (Staffolo), Villa Bucci (Montecarotto)
Conero (D.M. 28/5/2009 - G.U. n.135 del 13/6/2009)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Camerano, Numana, Offagna, Sirolo e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo;
base ampelografica rosso riserva: min. 85% montepulciano, max. 15% sangiovese;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi;
la produzione massima di uva ammessa non deve essere superiore a 9 t/Ha;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione e nelle località denominate "Barcaglione" e "Guastuglia" del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
prima di essere immesso al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
Offida (D.M. 15/6/2011 - G.U. n.149 del 29/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Ascoli Piceno: per le tipologie "Pecorino" e "Passerina" coinvolge i territori vocati alla qualità dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castignano, Castorano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Carassai, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Manteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto e Spinetoli. Per la tipologia "Rosso" comprende l'intero territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Cossignano, Offida, Ripatransone e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Colli del Tronto, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Spinetoli; ● in provincia di Fermo: per le tipologie "Pecorino" e "Passerina" coinvolge i territori vocati alla qualità dei comuni di Campofilone e Pedaso;
base ampelografica con menzione del vitigno bianchi: Pecorino, Passerina (anche passito, spumante, Vino Santo), con una percentuale minima del vitigno dell'85%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
rosso: min. 85% montepulciano, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono i seguenti: Pecorino e Passerina 9 t/Ha e 11,50% vol., Rosso 8,5 t/Ha e 12,50% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Offida", nella tipologia "Rosso", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto. L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita "Offida" deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia;
norme per l'etichettatura nella etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria
Verdicchio di Matelica Riserva (D.M. 18/2/2010 - G.U. n.49 del 1/3/2010)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano; ● in provincia di Macerata: comprende parte del territorio dei comuni di Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, Matelica e Pioraco;
base ampelografica min. 85% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9,5 t/Ha e 12,50% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve;
non è consentito l'arricchimento. E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino "Verdicchio di Matelica Riserva", deve figurare l'annata di produzione delle uve;
Menzioni geografiche (Comune): Cambrugiano (Matelica), Colferraio (Matelica), Collamato (Fabriano), La Valle (Matelica), La Monacesca (Matelica), Del Cerro (Cerreto D'Esi), Fogliano (Cerreto d'Esi), Mistriano (Matelica), Sainale (Matelica), San Leopardo (Cerreto D'Esi), Santa Teresola (Matelica), Valbona (Matelica), Vinano (Matelica)
Vernaccia di Serrapetrona (D.M. 18/8/2004 - G.U. n.205 del 1/9/2004)
zona di produzione ● in provincia di Macerata: comprende tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche;
base ampelografica rosso spumante, secco o dolce: min. 85% vernaccia nera, possono concorrere altre varietà a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Macerata max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 10 t/Ha;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve non deve essere inferiore a 9.5% vol., prima dell'appassimento;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
nella
fase di vinificazione non più del 60% delle uve, con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificato all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalità da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata, deve essere sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto così ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol. L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è consentito l'uso di impianti di ventilazione. Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento può essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di essere assemblato. Il vino così ottenuto verrà sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potrà essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino "Vernaccia di Serrapetrona" può figurare l'annata di produzione delle uve
Bianchello del Metauro (D.M. 12/7/2002 - G.U. n.187 del 10/8/2002)
zona di produzione ● in provincia di Pesaro-Urbino: comprende gli interi territori dei comuni di Barchi, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore, Orciano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio, S. Ippolito, Serrungarina, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Fermignano e Urbino;
base ampelografica bianchello (loc. biancame) + eventuale malvasia toscana fino al 5%;
norme per la viticoltura la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore 14 t/Ha;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei Comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, S. Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio, Monteciccardo;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Bianchello del Metauro", può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
Colli Maceratesi (D.M. 15/6/2011 - G.U. n.149 del 29/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende i terreni vocati alla qualità che ricadono nel comune di Loreto; ● in provincia di Macerata: comprende i terreni vocati alla qualità che ricadono nell'intero territorio della provincia di Macerata;
base ampelografica bianco, spumante, passito: min. 70% maceratino (ribona o montecchiese), max. 30% incrocio Bruni 54, pecorino, trebbiano toscano, verdicchio, chardonnay, sauvignon, malvasia bianca lunga, grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%;
con menzione del vitigno bianco (anche spumante, passito): Ribona min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche max. 15%;
rosso, riserva, Novello: sangiovese minimo 50%, cabernet franc, cabernet sauvignon, ciliegiolo, lacrima, merlot, montepulciano, vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, max. 50%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%;
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.200;
la produzione massima di uva consentita è di 10 t/Ha per la tipologia Rosso Riserva e di 13 t/Ha per tutte le altre tipologie;
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 9,5% per la tipologia Spumante, 10,50% per le tipologie Bianco, Ribona e Novello, 11,00% per Rosso e Sangiovese, 12,00% per il Rosso Riserva;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
per tutte le tipologie dei vini Colli Maceratesi è ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie "Passito" devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse uve appassite devono essere ammostate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta;
la tipologia "Spumante" deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato;
la tipologia Novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve;
per le tipologie "Passito" e "Rosso Riserva" l'immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre successivo alla vendemmia e prevede 24 mesi di cui almeno 3 in legno;
norme per l'etichettatura nella etichettatura dei vini, con l'esclusione della tipologia Spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Colli Pesaresi (D.M. 2/6/1972 - G.U. n.207 del 9/8/1972)
zona di produzione ● in provincia di Pesaro-Urbino: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Auditore, Barchi, Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia e Urbino;
base ampelografica bianco: min. 75% trebbiano toscano (albanella) e/o verdicchio e/o biancame e/o pinot grigio e/o pinot nero (da vinificare in bianco) e/o riesling italico e/o chardonnay e/o sauvignon e/o pinot bianco; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pesaro max. 25%;
rosato, rosso: min. 70% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pesaro max. 30%;
con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano (Trebbiano toscano), Biancame, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pesaro max. 15%;
sottozona Focara: rosso: min. 50% pinot nero e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot, max. 50% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pesaro max. 25%; Pinot nero, min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pesaro max. 10%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi", non deve essere superiore a 11 t/Ha per tutte le tipologie, escluse le sottozone Focara e Roncaglia per le quali non deve superare le 9 t/Ha. Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli Pesaresi" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% vol. per le tipologie Bianco, Rosso, Rosato; di 11% vol. per le tipologie Sangiovese, Sangiovese Novello, Trebbiano e Biancame; di 11,50% vol. per le tipologie delle sottozone Focara e Roncaglia; di 12% vol. per le tipologie Sangiovese e per i vini Colli Pesaresi Focara Rosso e Pinot nero da destinare alla tipologia Riserva;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che siano effettuate in cantine situate anche fuori della zona di produzione, purché nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
norme per l'etichettatura nella etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri, per le tipologie Novello e Riserva e per le sottozone
Esino (D.M. 28/5/2009 - G.U. n.135 del 13/6/2009)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende l'intero territorio amministrativo della provincia; ● in provincia di Macerata: comprende il territorio amministrativo compreso nella provincia di Macerata che delimita le zone di produzione del Verdicchio di Matelica e del Verdicchio dei Castelli di Jesi;
base ampelografica bianco, frizzante: min. 50% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, max. 50%;
rosso, Novello: min. 60% sangiovese e/o montepulciano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, max. 40%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura per non più di due interventi per il periodo primaverile-estivo;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro;
la produzione massima di uva in coltura specializzata deve essere di 15 t/Ha per la tipologia Bianco e 14 t/Ha per il Rosso e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere del 10% (9,5% per la tipologia Frizzante);
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ ambito del territorio;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Esino" Bianco, Rosso e Frizzante, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, che è obbligatoria per la tipologia Novello
Falerio (D.M. 17/5/2011 - G.U. n.139 del 17/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Ascoli Piceno e Fermo: ricade nel territorio amministrativo delle province idoneo alla coltura, con l'esclusione dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.;
base ampelografica 20-50% trebbiano toscano, 10-30% passerina, 10-30% pecorino, possono concorrere tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche max. 20%;
con menzione del vitigno bianco: Pecorino min. 85%, possono concorrere da sole o congiuntamente, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno;
per i nuovi impianti e reimpianti la tipologia "Falerio" dovrà avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro, per la tipologia "Falerio" Pecorino di 3.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 t/Ha (11 t/Ha per la tipologia Pecorino) e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Fermo;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
norme per l'etichettatura
sui recipienti di capacità fino a 3 litri contenenti il vino "Falerio" deve figurare l'annata di produzione delle uve
I Terreni di Sanseverino (D.M. 30/8/2004 - G.U. n.209 del 6/9/2004)
zona di produzione ● in provincia di Macerata: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche;
base ampelografica rosso, rosso superiore, rosso passito: min. 50% vernaccia nera, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 50%;
moro: min. 60% montepulciano, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 40%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la produzione massima di uva deve essere di 9,0 t/Ha per la tipologia Rosso e di 8,0 t/Ha per Rosso Superiore, Rosso Passito e Moro, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% per il Rosso e 12,00% per le altre tipologie;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione;
le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. Il periodo di appassimento, che può protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni;
prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata "I Terreni di Sanseverino" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 18 mesi per Rosso e Moro, di 24 mesi per Rosso Superiore e Rosso Passito, tutti con decorrenza dal 1° dicembre successivo alla vendemmia
Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba (D.M. 18/7/2005 - G.U. n.174 del 28/7/2005)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Belvedere Ostrense, Monte S. Vito, Morro d'Alba, Ostra, S. Marcello e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare;
base ampelografica anche superiore e passito: min. 85% lacrima, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. nelle Marche max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" 13 t/ha e 10% vol., "Lacrima di Morro" Passito o "Lacrima di Morro d'Alba" Passito 13 t/ha e 10% vol., "Lacrima di Morro» Superiore o "Lacrima di Morro d'Alba" Superiore 10 t/ha e 11% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
la tipologia "Lacrima di Morro" Passito o "Lacrima di Morro d'Alba" Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri
Pergola (D.M. 7/6/2011 - G.U. n.143 del 22/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Pesaro-Urbino: comprende i territori amministrativi dei comuni di Fratterosa, Frontone, Pergola, S. Lorenzo in Campo e Serra S. Abbondio;
base ampelografica rosato (anche frizzante), rosato o rosé (anche spumante), rosso (anche novello, superiore, riserva): min. 60% aleatico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle Marche max. 40%;
con menzione del vitigno rosso: Aleatico (anche riserva, passito) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto toscano), sono esclusi i sistemi espansi;
la resa massima di uva dei vigneti in coltura specializzata ammessa non può superare le 12 t/Ha per le tipologie Rosato e Rosso, 10 t/Ha per le tipologie Aleatico e Rosso Superiore, 9 t/Ha per l'Aleatico Superiore;
le uve destinate alla produzione dei vini "Pergola" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol. per Aleatico Spumante, Rosato Frizzante e Rosato o Rosé Spumante, 10,50% vol. per Rosato, Rosso, Novello, Aleatico Riserva e Aleatico Passito, 11,00% vol. per Aleatico Superiore e Rosso Superiore;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento, appassimento e imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati. Le operazioni di spumantizzazione possono essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento del prodotto spumantizzato, anche al di fuori della zona di produzione, purché all'interno del territorio della Regione Marche;
è consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione "Pergola" o mosto concentrato rettificato;
per le uve destinate alla produzione dei vini "Pergola" Aleatico Passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede che l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, debba essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a litri 500, di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro. L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;
i vini a denominazione di origine controllata "Pergola" Aleatico e "Pergola" Rosso, possono avere diritto alla menzione "Riserva" se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi dei quali 2 di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia;
norme per l'etichettatura è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione in etichetta per tutte le tipologie di vino, ad eccezione delle versioni Spumante e Frizzante
Rosso Conero (D.M. 1/9/2004 - G.U. n.213 del 10/9/2004)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Camerano, Numana, Offagna, Sirolo e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo;
base ampelografica rosso: min. 85% Montepulciano; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Rosso Conero" non deve essere superiore a 13 t/Ha in coltura specializzata;
le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Rosso Conero" un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione e nelle località denominate "Barcaglione" e "Guastuglia" del comune di Falconara Marittima;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Rosso Conero" deve figurare l'annata di produzione delle uve
Rosso Piceno o Piceno (D.M. 17/5/2011 - G.U. n.131 dell'8/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno: comprende i terreni vocati delle province, dalle colline dell'entroterra fino al mare Adriatico, con l'esclusione dei comuni coinvolti nella produzione del vino "Conero" e "Rosso Conero"; per la produzione del "Rosso Piceno" Superiore sono coinvolti interamente i territori dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castorano, Offida e parzialmente quelli di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Colli del Tronto, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Ripatransone, San Benedetto del Tronto e Spinetoli;
base ampelografica rosso, superiore, Novello: 35-85% Montepulciano, 15-50% Sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa idonee alla coltivazione nella Regione Marche max. 15%;
con menzione del vitigno rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte l'anno prima dell'invaiatura;
i nuovi impianti e reimpianti devono avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non devono essere allevati a tendone;
la produzione massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 11,00% vol. per il "Rosso Piceno", 12 t/Ha e 11,50% vol. per il "Rosso Piceno" Superiore;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
norme per l'etichettatura sui recipienti di capacità fino a 3 litri contenenti il vino a DOC "Rosso Piceno" deve figurare l'annata di produzione delle uve
San Ginesio (D.M. 25/7/2007 - G.U. n.180 del 4/8/2007)
zona di produzione ● in provincia di Macerata: comprende tutto il territorio del comune di San Ginesio e parte dei comuni di Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano;
base ampelografica spumante (secco o dolce): min. 85% Vernaccia nera, possono concorrere tutti gli altri vitigni non aromatici a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle Marche max. 15%
rosso: min. 50% Sangiovese, min. 35% Vernaccia nera e/o Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Merlot e/o Ciliegiolo, possono concorrere tutti gli altri vitigni non aromatici a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle Marche max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la produzione massima di uva, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "San Ginesio" è di 11,00 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 9,5% vol. per la tipologia "Spumante" e di 10,50% vol. per la tipologia "Rosso";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione della tipologia "San Ginesio" Rosso devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato, mentre della tipologia "San Ginesio" Spumante devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della uve e nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti i vini a denominazione di origine controllata "San Ginesio" Rosso deve figurare l'annata di produzione delle uve
Serrapetrona (D.M. 26/5/2010 - G.U. n.136 del 14/6/2010)
zona di produzione ● in provincia di Macerata: comprende tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e San Severino Marche;
base ampelografica rosso: min. 85% Vernaccia nera, possono concorrere altre varietà a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Macerata max. 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva ammessa per la produzione non deve essere superiore a 10 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 10 mesi a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura sulle bottiglie contenenti il vino "Serrapetrona", deve figurare l'annata di produzione delle uve
Terre di Offida (D.M. 15/6/2011 - G.U. n.149 del 29/6/2011)
zona di produzione ● in provincia di Ascoli Piceno: per le tipologie "Terre di Offida" Passerina Spumante e Passito comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano, Casteldilama, Castignano, Castorano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Manteprandone, Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli. La zona di produzione della tipologia Passerina Vino Santo è limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone;
base ampelografica con menzione del vitigno bianco: Passerina (anche passito, spumante, Vino Santo), con una percentuale minima del vitigno dell'85%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
norme per la viticoltura per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000, in coltura specializzata;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono i seguenti: Passerina Spumante 12 t/Ha e 10,50% vol., Passerina Passito e Vino Santo 12 t/Ha e 11,50% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Ascoli Piceno e Fermo. L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie "Passito" e "Vino Santo" devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione;
la tipologia "Terre
di Offida" Passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. La tipologia "Terre
di Offida" Vino Santo deve essere ottenuta con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l. L'uva appassita può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e la fermentazione non è condizionata nei tempi di avvio e di conclusione. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia "Passito" e di almeno 2 anni per la tipologia "Vino Santo". La tipologia "Spumante" deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi;
i vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento: Passerina Passito 18 mesi di cui 12 in legno, Passerina Vino Santo 36 mesi di cui 24 in legno, tutti a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;
norme per l'etichettatura nella etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria. Per gli spumanti prodotti con il metodo classico è obbligatorio indicare l'anno della sboccatura
Verdicchio dei Castelli di Jesi (D.M. 18/2/2010 - G.U. n.50 del 2/3/2010)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: Arcevia, Barbara, Belvedere
Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Ostra, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico e Staffolo; ● in provincia di Macerata: Apiro, Cingoli e Poggio San Vicino;
base ampelografica spumante, passito, classico, classico superiore: min. 85% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro;
le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: Verdicchio dei Castelli di Jesi 10,50% vol, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 10,50% vol, Verdicchio dei Castelli di Jesi Clas. Sup. 11,50% vol, Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante 9,00% vol, Verdicchio dei Castelli di Jesi passito 15,00% vol. (dopo l'appassimento);
la resa di uva massima deve essere di 14 t/Ha per le tipologie "Verdicchio dei Castelli di Jesi" e "Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico, di 11 t/Ha per le tipologie "Verdicchio dei Castelli di Jesi" Riserva, Classico Superiore e Classico Riserva;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione, appassimento e invecchiamento devono essere effettuate all'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata;
le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione della tipologia spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della regione Marche. La tipologia spumante può essere commercializzata nei tipi: da extrabrut a secco;
le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Passito", dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%;
per tutte le tipologie dei vini, con l'esclusione della tipologia "Passito", è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento, ed è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi Passito" non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura nell'etichettatura dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi", può figurare l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è sempre obbligatoria per il vino designato con menzione Classico;
Menzioni geografiche (Comune): Acquarelle (Apiro), Acqualta (Staffolo), Ammorto (Serra San Quirico), Bachero (Staffolo), Bacucco (Montecarotto), Badia Colli (Cupramontana), Balciana (Poggio San Marcello), Brecciole (Cupramontana), Busche (Montecarotto), Cardinali (Apiro), Carpaneto (Cupramontana), Carrozze (Castelplanio), Casa Bucci (Barbara), Casalini (Apiro), Castellaretta (Staffolo), Castellaro (Serra San Quirico), Cavalline (Staffolo), Cerrete (San Paolo di Jesi), Cerretine (Apiro), Certine (Serra San Quirico), Cese (Cupramontana), Cesolano (Staffolo), Chiesa del Puzzo (Maiolati Spontini), Colle (Apiro), Colle Leva (Serra de' Conti), Colmubino (Cupramontana-Maiolati Spontini), Colognola (Cingoli), Corinaldese (Corinaldo), Coroncino (Staffolo), Coste del Molino (Poggio San Marcello), Eremiti (Cupramontana), Farneto (Serra de' Conti), Favete (Apiro), Fondiglie (Rosora), Fonte Cisterna (Montecarotto), Fonte della Carta (Cupramontana), Fontegeloni (Serra San Quirico), Fornace (Apiro), Fosso del Lupo (Maiolati Spontini), Frati Bianchi / Eremo dei Frati Bianchi (Cupramontana), Le Moie (Maiolati Spontini), Loretello (Arcevia), Madonna della Neve (Monteroberto), Maestro di Staffolo (Staffolo), Magnadorsa (Arcevia), Manciano (Cupramontana), Massaccio (Maiolati Spontini), Montalvello (Apiro), Monte Fiore (Serra de' Conti), Monte Follonica (Cupramontana), Monte Schiavo (Maiolati Spontini), Moricozzi (Apiro), Novali (Castelplanio), Paganello Malcupa (Cupramontana), Palazzi (Cupramontana), Palombare (Serra San Quirico), Piagge (Castelplanio), Pian del Colle (Cupramontana), Piana (Cupramontana), Piandole (Montecarotto), Pietrone (Cupramontana), Piticchio (Arcevia), Poggio - Cupro (Cupramontana), Posserra (Cupramontana), Pratelli di Rosora (Rosora), Ravalle (Mergo), Ripa (Cupramontana), Romita (Cupramontana), S. Caterina (Staffolo), S. Fortunato (Serra de' Conti), S. Francesco (Staffolo), S. Lorenzo (Montecarotto), S. Maria d'Arco (San Paolo di Jesi), S. Paterniano (Serra de' Conti), Salerna (Cupramontana), Salmagina (Staffolo), San Bartolomeo (Cupramontana), San Francesco (Apiro), San Giovanni (Cupramontana), San Marco di Sopra (Cupramontana), San Marco di Sotto (Cupramontana), San Michele (Cupramontana), San Nicolò (San Paolo di Jesi), San Sebastiano (Serra de' Conti), San Sisto (Maiolati Spontini), Sasso (Serra San Quirico), Scappia (San Paolo di Jesi), Scisciano (Maiolati Spontini), Spescia (Cupramontana), Stacciano (Castelplanio), Taiano (Maiolati Spontini), Torre (Monte Roberto), Torre (San Paolo di Jesi), Torrente Cesola (San Paolo di Jesi), Torrente Esinante (Serra San Quirico), Tralivio (Poggio San Marcello), Valcinage (Corinaldo), Vigna Vescovi (Staffolo), Villa Bucci (Montecarotto)
Verdicchio di Matelica (D.M. 18/2/2010 - G.U. n.52 del 4/3/2010)
zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano; ● in provincia di Macerata: comprende parte del territorio dei comuni di Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, Matelica e Pioraco;
base ampelografica anche spumante, passito: min. 85% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%;
norme per la viticoltura è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata non deve superare, per tutte le tipologie le 13 t/Ha;
le uve devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: Verdicchio di Matelica 11,00 % vol, Verdicchio di Matelica Spumante 9,00 % vol;
norme per la vinificazione le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Passito" dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%. L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol;
le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Passito" seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: la resa massima in vino finito calcolata sull'uva fresca non deve essere superiore al 45%; l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica", con l'esclusione della tipologia "Passito", è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento, e la dolcificazione secondo le normative comunitarie e nazionali;
norme per l'etichettatura la tipologia Spumante può essere commercializzata nei tipi: da extrabrut a secco;
la tipologia Passito deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50 e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;
Menzioni geografiche (Comune): Cambrugiano (Matelica), Colferraio (Matelica), Collamato (Fabriano), La Valle (Matelica), La Monacesca (Matelica), Del Cerro (Cerreto D'Esi), Fogliano (Cerreto d'Esi), Mistriano (Matelica), Sainale (Matelica), San Leopardo (Cerreto D'Esi), Santa Teresola (Matelica), Valbona (Matelica), Vinano (Matelica)