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► zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Camerano, Numana, Offagna, Sirolo e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo;
► base ampelografica ● rosso riserva: min. 85% montepulciano, max. 15% sangiovese;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di allevamento non può essere inferiore a 3.330 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12,00% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione e nelle località denominate "Barcaglione" e "Guastuglia" del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona; ● è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali; ● prima di essere immesso al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve
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