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Le DOC delle Marche: Falerio

Le DOC delle Marche: Falerio

Falerio D.O.C. (D.M. 17/5/2011 - G.U. n.139 del 17/6/2011)

zona di produzione
● in provincia di Ascoli Piceno e Fermo: ricade nel territorio amministrativo delle province idoneo alla coltura, con l'esclusione dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.;

base ampelografica
20-50% trebbiano toscano, 10-30% passerina, 10-30% pecorino, possono concorrere tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche max. 20%;
con menzione del vitigno bianco: Pecorino min. 85%, possono concorrere da sole o congiuntamente, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno;
per i nuovi impianti e reimpianti la tipologia "Falerio" dovrà avere una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro, per la tipologia "Falerio" Pecorino di 3.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 t/Ha (11 t/Ha per la tipologia Pecorino) e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Fermo;
è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;

norme per l'etichettatura
sui recipienti di capacità fino a 3 litri contenenti il vino "Falerio" deve figurare l'annata di produzione delle uve

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