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Le DOC delle Marche: Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

Le DOC delle Marche: Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba D.O.C. (D.M. 18/7/2005 - G.U. n.174 del 28/7/2005)

zona di produzione
● in provincia di Ancona: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Belvedere Ostrense, Monte S. Vito, Morro d'Alba, Ostra, S. Marcello e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare;

base ampelografica
anche superiore e passito: min. 85% lacrima, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. nelle Marche max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" 13 t/ha e 10% vol., "Lacrima di Morro" Passito o "Lacrima di Morro d'Alba" Passito 13 t/ha e 10% vol., "Lacrima di Morro» Superiore o "Lacrima di Morro d'Alba" Superiore 10 t/ha e 11% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
la tipologia "Lacrima di Morro" Passito o "Lacrima di Morro d'Alba" Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%;

norme per l'etichettatura
nell'etichettatura dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri

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