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► zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende parte del territorio dei comuni di Cerreto d'Esi e Fabriano; ● in provincia di Macerata: comprende parte del territorio dei comuni di Camerino, Castelraimondo, Esanatoglia, Gagliole, Matelica e Pioraco;
► base ampelografica ● anche spumante, passito: min. 85% verdicchio, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente per un massimo del 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una desità di allevamento non inferiore a 2.200 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata non deve superare, per tutte le tipologie le 13 t/Ha; ● le uve devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: Verdicchio di Matelica 11,00 % vol., Verdicchio di Matelica Spumante 9,00 % vol.; ● le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Passito" dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%. L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve
; ● le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione della tipologia spumante debbono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata. La tipologia spumante può essere commercializzata nei tipi da extrabrut a secco; ● le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" possono essere destinate alla produzione della tipologia "Passito" seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare quanto segue: - la resa massima in vino finito calcolata sull'uva fresca non deve essere superiore al 45%; - l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" Passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve; ● per tutte le tipologie dei vini, con l'esclusione della tipologia "Passito", è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento, ed è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
► norme per l'etichettatura ● la tipologia
Passito del vino a denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica" deve essere commercializzata esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50 e su ogni recipiente deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
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