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► zona di produzione ● in provincia di Pesaro-Urbino: comprende gli interi territori dei comuni di Barchi, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore, Orciano, Piagge, Saltara, S. Costanzo, S. Giorgio, S. Ippolito, Serrungarina, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Fermignano e Urbino;
► base ampelografica ● bianchello (biancame) min. 95%, malvasia toscana max. 5%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro deve essere di almeno 3.000; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11,00% vol. (9,00% vol. per la versione Spumante, 10,50% vol. per la tipologia Passito), 11 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Superiore;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei Comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, San Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio e Monteciccardo; ● per i vini DOC "Bianchello del Metauro", ad esclusione della tipologia Passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve bianchello ottenute nella zona di produzione, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazioni a freddo o altre tecnologie consentite; ● è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali; ● le uve idonee alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro" possono essere destinate alla produzione della tipologia Passito, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare al termine del periodo di appassimento un contenuto zuccherino non inferiore al 21%; ● l'immissione al consumo della tipologia passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15% vol. L'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione;
► norme per l'etichettatura ● nella etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, ad eccezione della tipologia Spumante
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