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Le DOC delle Marche: Pergola

Le DOC delle Marche: Pergola

Pergola D.O.C. (D.M. 7/6/2011 - G.U. n.143 del 22/6/2011)

zona di produzione
● in provincia di Pesaro-Urbino: comprende i territori amministrativi dei comuni di Fratte Rosa, Frontone, Pergola, S. Lorenzo in Campo e Serra S. Abbondio;

base ampelografica
rosato (anche frizzante), rosato o rosé (anche spumante), rosso (anche novello, superiore, riserva): min. 60% aleatico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle Marche max. 40%;
con menzione del vitigno rosso: Aleatico (anche riserva, passito) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%;

norme per la viticoltura
è consentita l'irrigazione di soccorso;
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto toscano), sono esclusi i sistemi espansi;
la resa massima di uva dei vigneti in coltura specializzata ammessa non può superare le 12 t/Ha per le tipologie Rosato e Rosso, 10 t/Ha per le tipologie Aleatico e Rosso Superiore, 9 t/Ha per l'Aleatico Superiore;
le uve destinate alla produzione dei vini "Pergola" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00% vol. per Aleatico Spumante, Rosato Frizzante e Rosato o Rosé Spumante, 10,50% vol. per Rosato, Rosso, Novello, Aleatico Riserva e Aleatico Passito, 11,00% vol. per Aleatico Superiore e Rosso Superiore;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento, appassimento e imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati;
le operazioni di spumantizzazione possono essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento del prodotto spumantizzato, anche al di fuori della zona di produzione, purché all'interno del territorio della Regione Marche;
è consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla denominazione "Pergola" o mosto concentrato rettificato;
per le uve destinate alla produzione dei vini "Pergola" Aleatico Passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede che l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, debba essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a litri 500, di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro.
L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;
i vini a denominazione di origine controllata "Pergola" Aleatico e "Pergola" Rosso, possono avere diritto alla menzione "Riserva" se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi dei quali 2 di affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia;

norme per l'etichettatura
è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione in etichetta per tutte le tipologie di vino, ad eccezione delle versioni Spumante e Frizzante

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