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► zona di produzione ● in provincia di Ancona: comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Camerano, Numana, Offagna, Sirolo e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo;
► base ampelografica ● rosso: min. 85% Montepulciano; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto toscano), sono esclusi i sistemi espansi; ● la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Rosso Conero" non deve essere superiore a 13 t/Ha in coltura specializzata; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Rosso Conero" un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione e nelle località denominate "Barcaglione" e "Guastuglia" del comune di Falconara Marittima;
► norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Rosso Conero" deve figurare l'annata di produzione delle uve
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