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Le DOC delle Marche: I Terreni di Sanseverino

Le DOC delle Marche: I Terreni di Sanseverino

I Terreni di Sanseverino D.O.C. (D.M. 30/8/2004 - G.U. n.209 del 6/9/2004)

zona di produzione
● in provincia di Macerata: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche;

base ampelografica
rosso, rosso superiore, rosso passito: min. 50% vernaccia nera, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 50%;
moro: min. 60% montepulciano, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche max. 40%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la produzione massima di uva deve essere di 9 t/Ha per la tipologia Rosso e di 8 t/Ha per Rosso Superiore, Rosso Passito e Moro, mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% per il Rosso e 12,00% per le altre tipologie;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione;
le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. Il periodo di appassimento, che può protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni;
prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata "I Terreni di Sanseverino" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 18 mesi per Rosso e Moro, di 24 mesi per Rosso Superiore e Rosso Passito, tutti con decorrenza dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;

norme per la vinificazione
nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria

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