Lavinium logo
Esalazioni etiliche|Feed RSS| Cerca nel sito Scrivici In rete dall'anno 2000
Vinoclic

Follow laVINIum on FacebookFollow laVINIum on Twitter Iscrizione Newsletter di Lavinium Disciplinari e termini Le Doc e le Docg suddivise per regione e sempre aggiornate

Il vino nel bicchiere Notizie e attualità La vite fuori e dentro Le occasioni speciali Andiamo a vedere Fuori dal coro
Garantito IGP Garantito IGP Alta Fedeltà Garantito IGP Italian Wine Review Garantito IGP Lavinium Garantito IGP Wine Blog Garantito IGP Wine Surf

lavinium Doc Molise


Le Doc del Molise


Le Doc del Molise

D.O.C.: 4 vino bianco bianco
Vino rosato rosato
Vino rosso rosso
Vino spumantespumante rosatospumante rosso spumante bianco, rosato, rosso
Vino passito dolce, passito, v.t., liquoroso

Seleziona l'immagine per vedere le varietà raccomandate e autorizzate nelle province del Molise ->

Vitigni raccomandati nel Molise

Denominazione Descrizione
vino biancoVino rosatoVino rosso Biferno
(D.M. 7/8/2006 - G.U. n.187 del 12/8/2006)
zona di produzione
in provincia di Campobasso: comprende il territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi;

base ampelografica
bianco: 60-70% trebbiano toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, max. 40%, con una presenza di malvasia bianca max. 10%;

rosato, rosso (anche riserva e superiore): 70-80% montepulciano, 15-20% aglianico, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. nella Regione Molise max. 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini non deve essere superiore a 12 t/Ha di vigneto in coltura specializzata per i vini "Biferno" Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Bianco, e a 11 t/Ha per il "Biferno" Rosso Superiore;

le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie "Biferno" Rosso e Rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., alla tipologia "Biferno" Rosso Riserva del 12,50% vol., alla tipologia "Biferno" Rosso Superiore dell'11,50% vol. e alla tipologia "Biferno" Bianco del 10% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia "Biferno" Rosso Riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

il vino "Biferno" Rosso recante la menzione "Riserva" deve subire un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;

norme per l'etichettatura
per il vino recante la menzione "Riserva" o la specificazione "Superiore", è obbligatoria, per l'immissione al consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino spumanteVino passitoVino rosso Molise o Del Molise
(D.D. 11/12/2001 - G.U. n.12 del 15/1/2002)
zona di produzione
in provincia di Campobasso: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colle d'Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecifone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani, Rotello, San Biase, San Felice del Monte, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Tavenna, Termoli, Toro, Trivento, Tufara, Ururi;
in provincia di Isernia: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito, Venafro;

base ampelografica
con menzione del vitigno bianchi: moscato bianco (anche passito, spumante), chardonnay (anche spumante), falanghina, greco bianco, pinot bianco (anche spumante), sauvignon, trebbiano, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Isernia e Campobasso max. 15%;

spumante: chardonnay, pinot bianco, moscato min. 50%, possono concorrere altre uve a bacca bianca di vitigni, racc. e/o aut. per le province di Campobasso e di Isernia, da soli o congiuntamente, max. 50%;

rosso, rosso riserva, Novello: min. 85% montepulciano (100% per la tipologia Novello), possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Campobasso e Isernia max. 15%;

con menzione del vitigno rossi: aglianico (anche riserva), cabernet sauvignon, sangiovese, tintilia (anche riserva, bovale grande), ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Campobasso e Isernia max. 15%;

i vini "Molise o del Molise", possono essere elaborati e commercializzati con la dicitura "Frizzante" e con le stesse caratteristiche stabilite nel presente disciplinare, purché nella produzione e commercializzazione siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata, non deve essere superiore a 14 t/Ha per le tipologie "Novello" e "Rosso", 13 t/Ha per "Sangiovese" e Falanghina", 12 t/Ha per "Moscato Bianco", "Pinot Bianco", "Sauvignon" e "Trebbiano", 10 t/Ha per "Aglianico", "Cabernet Sauvignon", "Greco Bianco" e "Chardonnay", 8 t/Ha per "Tintilia";

le uve utilizzate per la produzione dei vini "Molise o del Molise" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per la tipologia "Riserva", 11,00% per "Aglianico", "Cabernet Sauvignon" e "Greco Bianco", 10,50% per "Novello", "Rosso", "Sangiovese", "Tintilia", "Chardonnay", "Pinot Bianco" e "Sauvignon", 10,00% per "Falanghina", "Moscato Bianco" e "Trebbiano";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;

i vini qualificabili con la menzione "Riserva" devono essere sottoposti a un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 anni di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

la denominazione "Molise o del Molise" può essere utilizzata per designare il vino "Passito" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni stabilite nel presente disciplinare, purché le operazioni di elaborazione di detti mosti e vini, per la produzione del vino "passito", siano effettuate in stabilimenti siti nella regione Molise; essa è riservata al vino ottenuto dalle uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
vino biancoVino rosatoVino rosso Pentro d'Isernia o Pentro
(D.M. 17/5/1983 - G.U. n.26 del 26/1/1984)
zona di produzione
in provincia di Isernia: comprende il territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito e Venafro;

base ampelografica
bianco: 60-70% trebbiano toscano, 30-40% bombino bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Isernia max. 10%;

rosato, rosso: 45-55% montepulciano, 45-55% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Isernia max. 10%;

la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a 11 t/Ha in coltura specializzata;

le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al "Pentro di Isernia" Rosso e Rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% vol. e al "Pentro di Isernia" Bianco del 10,00% vol.;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata, non deve essere superiore a 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,00% vol. per il Bianco e di 10,50% vol. per Rosato e Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione
vino biancoVino rosatoVino rosso Tintilia del Molise
(D.M. 1/6/2011 - G.U. n.139 del 17/6/2011)
zona di produzione
in provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Colletorto, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Toro, Tufara, Trivento, Ururi e Vinchiaturo;
in provincia di Isernia: comprende il territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli e Venafro;

base ampelografica
bianco: 60-70% trebbiano toscano, 30-40% bombino bianco, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Isernia max. 10%;

rosato, rosso: 45-55% montepulciano, 45-55% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Isernia max. 10%;

la resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a 11 t/Ha in coltura specializzata;

le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al "Pentro di Isernia" Rosso e Rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% vol. e al "Pentro di Isernia" Bianco del 10,00% vol.;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata, non deve essere superiore a 11 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,00% vol. per il Bianco e di 10,50% vol. per Rosato e Rosso;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione
linea fine
© 2000-2012  laVINIum.com - Tutti i diritti riservati
E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito.
Il collegamento al data base della rivista è vietato senza esplicita autorizzazione
della direzione editoriale.
lavinium@lavinium.com

Valid HTML 4.01 Transitional          Valid HTML 4.01 Transitional