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Le Doc del Molise: Molise o Del Molise


Le Doc del Molise: Molise o Del Molise

Molise o Del Molise D.O.C. (D.M. 11/12/2001 - G.U. n.12 del 15/1/2002)

zona di produzione
● in provincia di Campobasso: comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colle d'Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecifone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani, Rotello, San Biase, San Felice del Monte, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Angelo Limosano, Tavenna, Termoli, Toro, Trivento, Tufara, Ururi;
● in provincia di Isernia: Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito, Venafro;

base ampelografica
● con menzione del vitigno bianchi: Moscato Bianco (anche passito, spumante), Chardonnay (anche spumante), Falanghina, Greco Bianco, Pinot Bianco (anche spumante), Sauvignon, Trebbiano, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Isernia e Campobasso max. 15%;
● spumante: chardonnay, pinot bianco, moscato min. 50%, possono concorrere altre uve a bacca bianca di vitigni, racc. e/o aut. per le province di Campobasso e di Isernia, da soli o congiuntamente, max. 50%;
● rosso, rosso riserva, Novello: min. 85% montepulciano (100% per la tipologia Novello), possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Campobasso e Isernia max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Aglianico (anche riserva), Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Tintilia (anche riserva, Bovale grande), ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Campobasso e Isernia max. 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata, non deve essere superiore a 14 t/Ha per le tipologie "Novello" e "Rosso", 13 t/Ha per "Sangiovese" e Falanghina", 12 t/Ha per "Moscato Bianco", "Pinot Bianco", "Sauvignon" e "Trebbiano", 10 t/Ha per "Aglianico", "Cabernet Sauvignon", "Greco Bianco" e "Chardonnay", 8 t/Ha per "Tintilia";
le uve utilizzate per la produzione dei vini "Molise o del Molise" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per la tipologia "Riserva", 11,00% per "Aglianico", "Cabernet Sauvignon" e "Greco Bianco", 10,50% per "Novello", "Rosso", "Sangiovese", "Tintilia", "Chardonnay", "Pinot Bianco" e "Sauvignon", 10,00% per "Falanghina", "Moscato Bianco" e "Trebbiano";
le uve utilizzate per la produzione dei vini "Molise o del Molise" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per la tipologia "Riserva", 11,00% per "Aglianico", "Cabernet Sauvignon" e "Greco Bianco", 10,50% per "Novello", "Rosso", "Sangiovese", "Tintilia", "Chardonnay", "Pinot Bianco" e "Sauvignon", 10,00% per "Falanghina", "Moscato Bianco" e "Trebbiano";

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
i vini qualificabili con la menzione "Riserva" devono essere sottoposti a un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 anni di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
la denominazione "Molise o del Molise" può essere utilizzata per designare il vino "Passito" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni stabilite nel presente disciplinare, purché le operazioni di elaborazione di detti mosti e vini, per la produzione del vino "passito", siano effettuate in stabilimenti siti nella regione Molise; essa è riservata al vino ottenuto dalle uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento;
i vini "Molise o del Molise", possono essere elaborati e commercializzati con la dicitura "Frizzante" e con le stesse caratteristiche stabilite nel presente disciplinare, purché nella produzione e commercializzazione siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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