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Le Doc del Molise: Pentro d'Isernia o Pentro


Le Doc del Molise: Pentro d'Isernia o Pentro

Pentro d'Isernia o Pentro D.O.C. (D.M. 22/11/2011 - G.U. n.284 del 6/12/2011)

zona di produzione
● in provincia di Isernia: comprende il territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia di Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Sant'Agapito e Venafro;

base ampelografica
● bianco: 60-70% trebbiano toscano, 30-40% bombino bianco, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, max. 10%;
● rosato, rosso: 75-80% montepulciano, 20-25% tintilia, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, max. 5%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 10,50% vol. per il Bianco, di 11 t/Ha e 11,00% vol. per Rosato e Rosso (12,50% per il Rosso Riserva);

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, invecchiamento e affinamento in bottiglia debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Isernia;
la tipologia Rosso Riserva deve essere sottoposta ad un periodo di invecchiamento, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, non inferiore a 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno;
è ammessa la colmatura con uguale vino dell'annata conservato in altri recipienti, per non oltre il 6% del volume totale, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di legno, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina;
i vini a DOC "Pentro di Isernia" o "Pentro", ad esclusione della tipologia Rosso Riserva, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di 6 mesi, eventualmente effettuato in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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