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Denominazione
Descrizione
Mappe dettagliate
Alta Langa (D.M. 21/02/2011 - G.U. n.56 del 9/03/2011)
zona di produzione è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:
● in provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio e Visone.
● in provincia di Asti: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame e Vesime.
● in provincia di Cuneo: Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Ciglié, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì (territori alla destra orografica del torrente Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovi, quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi.), Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella e Vicoforte;
base ampelografica
spumante bianco (anche
riserva),
spumante rosato (anche
riserva): pinot nero e/o chardonnay min. 90%; possono concorrere le uve racc. e/o aut., non aromatiche, per la regione Piemonte, max. 10%;
norme per la viticoltura i vigneti dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000. Le
forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali, ovvero controspalliera bassa con potatura a Guyot tradizionale o cordone speronato;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere per tutte le tipologie di 11 t/Ha e 9,50% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione,
imbottigliamento,
elaborazione e
invecchiamento dei vini "Alta Langa" devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte;
è consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Alta Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa;
norme per l'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non deve essere inferiore a 30 mesi a decorrere dalla vendemmia (36 mesi per le versioni
Riserva)
Barbaresco (D.M.
16/4/2010 - G.U. n.95 del 24/4/2010)
zona di produzione
●
in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco Seno d'Elvio" già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba;
base ampelografica anche riserva: nebbiolo (Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa);
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
la resa massima di uva in coltura specializzata è di 8 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve è di 12,00% vol.;
la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", "Barbaresco" Riserva, entrambi con "menzione geografica aggiuntiva" e "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 7,20 t/Ha e 12,50% vol.;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
il periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il "Barbaresco" e 50 mesi (di cui 9 in legno) per il "Barbaresco" Riserva;
norme per l'etichettatura per tutte le tipologie di vino previste è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
è consentito l'utilizzo della menzione "vigna" a condizione che sia rivendicata anche la "menzione geografica aggiuntiva" e purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione; - coloro che lo richiedono abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
la denominazione "Barbaresco" e "Barbaresco Riserva" può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana; ciascuna menzione geografica può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e dal relativo toponimo,
purché il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 anni
Barolo (D.M. 26/11/2010 - G.U. n.293 del 16/12/2010)
zona di produzione
●
in provincia di Cuneo: include l'intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi;
base ampelografica anche riserva, chinato: nebbiolo;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
nuova iscrizione e reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 8 t/Ha e 12,50% vol. (7,20 t/Ha e 13,00% vol. per "menzione geografica aggiuntiva" e "vigna");
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata;
è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
il
periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta, è di 38 mesi (di cui 18 in legno) per il "Barolo" e 62 mesi (di cui 18 in legno) per il "Barolo" Riserva;
la denominazione "Barolo Chinato" è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base vino "Barolo" senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla china;
norme per l'etichettatura La denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Barolo" e "Barolo" Riserva può essere seguita da una delle seguenti "menzioni geografiche aggiuntive": Albarella, Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri, Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-Pezzole, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone, Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni, Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco San Pietro, Bricco Vigna Mirasole, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o Cannubi, Canova, Capalot, Cappallotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto, Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano-Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana, Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia, Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del comune di Diano d'Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di Monforte d'Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, del comune di Serralunga d'Alba, del comune di Verduno, Drucà, Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina, Gallaretto Garretti, Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, Lirano, Liste, Manocino, Mantoetto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Rocche Moriondino, Massara, Meriame, Monprivato, Monrobiolo di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Piantà, Pira, Pisapola, Prabon, Prapò, Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviole, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche dell'Annunziata, Rocche dell'Olmo, Rocche di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie, Ruè, San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, San Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa Maria, Sant'Anna, Sarmassa, Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello, Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio, Zonchetta, Zuncai;
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.193 del 19/8/2010)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba;
base ampelografica anche superiore: dolcetto 100%;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere pari a 8,0 t/Ha, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50% vol. per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba", 12,00% vol. per il "Dolcetto di Diano d'Alba Superiore" o "Diano d'Alba Superiore";
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo;
è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio di 10 mesi, a partire dal 1° novembre successivo all'anno di raccolta delle uve, mentre l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba", e dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore;
norme per l'etichettatura la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" e "Dolcetto di Diano d'Alba" Superiore o "Diano d'Alba" Superiore, può essere seguita da una delle seguenti "menzioni geografiche aggiuntive": Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant'Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre;
nella designazione e presentazione dei vini la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" a condizione che sia rivendicata anche la "menzione geografica aggiuntiva" e purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Dogliani (D.M. 4/4/2011 - G.U. n.96 del 27/4/2011)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte il territorio dei comuni di Roddino e Somano;
base ampelografica anche superiore: dolcetto;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000 e dovranno utilizzare come forme di allevamento quelli tradizionali (controspalliera con vegetazione assurgente e guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. (7 t/Ha e 13% vol. per il Superiore), nel caso si utilizzi la menzione aggiuntiva "vigna" la resa massima di uva dovrà essere di 7,2 t/Ha (6,3 t/Ha per il Superiore);
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani Superiore" e "Dogliani" devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo, tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in
provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare;
il vino
"Dogliani Superiore" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio di 12 mesi, con decorrenza dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita "Dogliani Superiore"
e "Dogliani", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Roero (D.M. 17/9/2010 - G.U. n.237 del 9/10/2010)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero e Sommariva Perno;
base ampelografica
Arneis, Arneis spumante: arneis min. 95%, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max. 5%;
anche
riserva: min. 95% nebbiolo, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max. 5%;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 10,50% vol. (9 t/Ha e 11,00% vol. con menzione "vigna") per la tipologia "Roero" Arneis, di 8 t/Ha e 12,00% vol. (7,20 t/Ha e 12,50% vol. con menzione "vigna") per la tipologia "Roero";
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e l'eventuale
invecchiamento obbligatorio dei vini "Roero", devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso e Verduno in provincia di Cuneo;
la
spumantizzazione dei vino "Roero" Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione;
i seguenti vini devono essere sottoposti a un
periodo di invecchiamento: "Roero" 20 mesi, di cui almeno 6 in legno, "Roero" Riserva 32 mesi, di cui almeno 6 in legno, ambedue con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
è consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso "Roero" più giovane a vino rosso "Roero" più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;
è consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco "Roero"
Arneis più giovane a vino bianco "Roero" Arneis più vecchio o viceversa;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione dei vini "Roero", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Alba (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.191 del 17/8/2010)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Barolo, Camo, Canale, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cigliè, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neviglie, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella,
Verduno, Vezza d'’Alba e parte del territorio dei comuni di Alba, Barbaresco, Baldissero d'Alba, Bastia Mondovì, Bra, Castagnito, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno;
base ampelografica anche
riserva: nebbiolo dal 70% all'85%,
barbera dal 15% al 30%, possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte max 5%;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
reimpianto o di
nuovo impianto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
la
resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alba" ed "Alba" riserva deve essere di 8,0 tonnellate e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere 12,00% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e
invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo;
è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione "vigna" non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento;
per la tipologia "Alba" è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio di 17 mesi, di cui 9 in legno, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia "Alba" Riserva deve essere di 23 mesi, di cui 12 in legno, sempre a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
l'immissione al consumo è consentita dal 1° maggio del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia "Alba", e dal 1° novembre del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia "Alba" Riserva;
è ammessa la
colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Alba" più giovane ad "Alba" più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione dei vini "Alba" e "Alba" Riserva, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che nella designazione e presentazione dei vini "Alba", intendono accompagnare la denominazione di origine con l'indicazione della "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la partita sia stata presentata separatamente per l'esame chimico-fisico e organolettico previsto dalla normativa vigente;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alba" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Barbera d'Alba (D.M. 25/3/2010 - G.U. n.82 del 9/4/2010)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno e Vezza d'Alba; e in parte
il territorio dei comuni di Baldissero d'Alba, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno;
base ampelografica anche
superiore: barbera min. 85%, nebbiolo max. 15%;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata è di 10 t/Ha (9 t/Ha per la tipologia Superiore con menzione "vigna"), il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione è di 11,00% vol. (11,50% vol. per la tipologia Superiore e per i vini che si fregiano della menzione "vigna", 12,00% per la tipologia Superiore con menzione "vigna";
norme per la vinificazione per la tipologia
Superiore è previsto un
periodo di invecchiamento di 12 mesi, di cui 4 in legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
norme per l'etichettatura per tutte le tipologie è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Dolcetto d'Alba (D.M. 25/3/2010 - G.U. n.86 del 14/4/2010)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella.
● in provincia di Asti: l'intero territorio del comune di Coazzolo. La porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole, Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il torrente Uzzone ed il rio Rigosio;
base ampelografica anche
superiore: dolcetto;
norme per la viticoltura la
resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 9 t/Ha, il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11% vol. (11,5% con la menzione "vigna", 12% vol. per la tipologia Superiore, 12,5% per la tipologia Superiore con menzione "vigna");
norme per la vinificazione per la tipologia
superiore è previsto un
periodo di invecchiamento minimo obbligatorio di 12 mesi, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve;
norme per l'etichettatura per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
Dolcetto delle Langhe Monregalesi (D.M. 22/4/2009 - G.U. n.109 del 13/5/2009)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro, Piozzo e parzialmente il territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, S. Michele Mondovì e Vicoforte;
base ampelografica
anche superiore: dolcetto;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 7 t/Ha e 11,00% vol. (11,50% vol. per la tipologia "Superiore", 12.00% con menzione aggiuntiva "vigna");
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione e
invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate entro i territori della provincia di Cuneo;
è ammesso il
taglio migliorativo con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione di vitigno e dell'annata;
la versione
superiore deve essere sottoposta a un
periodo di invecchiamento minimo di 14 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione dei vini è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Dolcetto di Dogliani (D.M. 6/7/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte
il territorio dei comuni di Roddino e Somano;
base ampelografica dolcetto;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
nuova iscrizione o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
la
resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione del vino "Dolcetto di Dogliani" e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha (7,2 t/Ha con menzione "vigna") e 11,00% vol.;
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Dolcetto di Dogliani" devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo;
è consentita, a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di origine controllata "Dolcetto di Dogliani" più giovane a vino a denominazione di origine controllata "Dolcetto di Dogliani" più vecchio e viceversa;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Dolcetto di Dogliani", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Langhe (D.M. 14/12/2010 - G.U. n.301 del 27/12/2010)
zona di produzione ● in provincia di Cuneo: per le tipologie "Langhe" senza alcuna specificazione, "Langhe" Nebbiolo, "Langhe" Dolcetto, "Langhe" Freisa, "Langhe" Favorita, "Langhe" Chardonnay, comprende l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte; per la tipologia "Langhe" Arneis: l'intero territorio dei comuni di Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno e Vezza d'Alba;
base ampelografica bianco, rosso: vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel Registro Nazionale della varietà di vite per uve da vino;
rosato: Barbera
o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 40%;
bianco passito: Arneis
o Chardonnay o Nascetta o Riesling provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 40%;
rosso passito: Barbera
o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale almeno l'85% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
con menzione del vitigno bianchi:
Arneis, Chardonnay, Favorita, Riesling, Nascetta, Rossese Bianco,
Sauvignon min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
con menzione del vitigno rossi:
Nebbiolo, Dolcetto (anche Novello), Freisa, Cabernet Sauvignon,
Pinot Nero, Merlot min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
norme per la viticoltura i vigneti di nuova iscrizione e reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
le forme di allevamento previste sono la controspalliera, con vegetazione assurgente; i sistemi di potatura sono il Guyot, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve e dei vini;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di: 11 t/Ha e 9,5% vol. per Bianco e Arneis 11 t/Ha e 10,50% vol. per la Barbera 11 t/Ha e 12,50% vol. per l'Arneis Passito 11 t/Ha e 13,50% vol. per il Bianco Passito 10 t/Ha e 9,5% vol. per la Favorita 10 t/Ha e 10% vol. per Chardonnay e Dolcetto 10 t/Ha e 10,50% per il Rosso 10 t/Ha e 11% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Nascetta, Nebbiolo, Pinot Nero, Riesling, Sauvignon, Rosato e Rossese Bianco 10 t/Ha e 13,50% vol. per il Rosso Passito 9 t/Ha e 10,50% vol. per Freisa e Freisa Frizzante; la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese Bianco e Sauvignon, può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, purché la resa massima di uva non sia superiore a 8 t/ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sia di: 10,50% vol. per lo Chardonnay 11% vol. per la Favorita 11,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Nascetta, Riesling, Rossese Bianco e Sauvignon;
norme per la vinificazione le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino;
i vini a DOC "Langhe" Arneis Passito, "Langhe" Rosso Passito e "Langhe" Bianco Passito devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento della durata di mesi 10 con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Per detti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve;
per le tipologie "Langhe" Arneis Passito, "Langhe" Rosso Passito e "Langhe" Bianco Passito la metodologia di vinificazione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento dei grappoli sulla pianta o su graticci o in altre idonee sistemazioni all'interno di ambienti aerati e biologicamente sani;
norme per l'etichettatura nella presentazione e designazione dei vini a DOC "Langhe", con l'esclusione della tipologia
Frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Nebbiolo d'Alba (D.M. 25/3/2010 - G.U. n.85 del 13/4/2010)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Canale, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba, Sinio e Govone e parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d'Alba, Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno;
base ampelografica anche
superiore, spumante,
spumante rosé: nebbiolo 100%
norme per la viticoltura la
resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino deve essere di 90q (80q per il vino che si fregia della menzione "vigna", 110q per le versioni spumante e spumante rosé), mentre il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50 vol. (12% per i vini che si fregiano della menzione "vigna" e per la tipologia superiore, 12,5% per la tipologia "superiore" con menzione "vigna", 11% per la tipologia spumante e spumante rosé);
norme per la vinificazione il
periodo di invecchiamento obbligatorio è di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve (18 mesi, di cui almeno 6 in legno, per la tipologia superiore, 6 mesi per le tipologie spumante e spumante rosé);
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione dei vini "Nebbiolo d'Alba" e "Nebbiolo d'Alba" Superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" Spumante e "Nebbiolo d'Alba" Spumante Rosé, è consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
Verduno Pelaverga o Verduno (D.M.
19/06/2007 - G.U. n.149 del 29/06/2007)
zona di produzione
● in provincia di Cuneo comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno e in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e La Morra;
base ampelografica min. 85% pelaverga piccolo, possono concorrere uve a bacca rossa non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Piemonte max. 15%;
norme per la viticoltura i vigneti oggetto di
nuova iscrizione, di
nuovo impianto o di
reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
la
resa massima di uva in coltura specializzata e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 9 t/Ha e 10,50% vol. (8,1 t/Ha e 11,00% vol. con menzione "vigna");
norme per la vinificazione le
operazioni di vinificazione del vino "Verduno Pelaverga" o "Verduno" devono essere effettuate negli interi territori dei comuni di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco. L'imbottigliamento deve essere effettuato soltanto all'interno della provincia di Cuneo;
norme per l'etichettatura nella designazione e presentazione del vino "Verduno Pelaverga" o "Verduno" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve