Barbaresco (D.M.
21/2/2007 - G.U. n.51 del 2/3/2007) |
rosso, riserva: nebbiolo
(Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa); per
il Barbaresco e il Barbaresco Riserva la resa di uva massima
consentita è di 80q/Ha, mentre per gli stessi vini con menzione
geografica aggiuntiva o "Vigna", viene ridotta a 72q/Ha (con un
titolo alcolometrico minimo di 12% e 12,5%);
la resa
massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di
invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore al 70%
per Barbaresco e Barbaresco Riserva, al 68% per gli stessi vini
con menzione "vigna", mentre la produzione massima di vino è 56
hl/ha e 54,4 hl/ha;
il periodo di invecchiamento minimo
obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di
raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il Barbaresco e
50 mesi (di cui 9 in legno) per il Barbaresco Riserva;
la denominazione "Barbaresco" e "Barbaresco Riserva" può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana; ciascuna menzione geografica può essere accompagnata dalla menzione "Vigna" e dal relativo toponimo,
purché il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 anni
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