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Piemonte - Le Langhe
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Denominazione |
Descrizione |
Mappe dettagliate |
Barbaresco (D.M.
21/2/2007 - G.U. n.51 del 2/3/2007) |
rosso, riserva: nebbiolo
(Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa); per
il Barbaresco e il Barbaresco Riserva la resa di uva massima
consentita è di 80q/Ha, mentre per gli stessi vini con menzione
geografica aggiuntiva o "Vigna", viene ridotta a 72q/Ha (con un
titolo alcolometrico minimo di 12% e 12,5%);
la resa
massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di
invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore al 70%
per Barbaresco e Barbaresco Riserva, al 68% per gli stessi vini
con menzione "vigna", mentre la produzione massima di vino è 56
hl/ha e 54,4 hl/ha;
il periodo di invecchiamento minimo
obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di
raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il Barbaresco e
50 mesi (di cui 9 in legno) per il Barbaresco Riserva;
la denominazione "Barbaresco" e "Barbaresco Riserva" può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana; ciascuna menzione geografica può essere accompagnata dalla menzione "Vigna" e dal relativo toponimo,
purché il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 anni
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Barolo (D.M.
1/7/1980 - G.U. n.21 del 22/1/1981) |
rosso, riserva: nebbiolo (Lampia, Michet e Rosé), anche
Chinato
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Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani (D.M. 6/7/2005
- G.U. n.170 del 23/7/2005) |
rosso (dolcetto); il titolo
alcolimetrico volumico totale minimo non deve essere inferiore a
13° C
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Dolcetto
di Ovada Superiore o Ovada (D.M. 17/9/2008
- G.U. n.229 del 30/9/2008) |
riserva, vigna,
vigna riserva (dolcetto 100%);
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4000; la resa
massima consentita per la produzione d'uva è di 70 q/Ha e il
titolo alcolometrico minimo 12,00% (60 qli/Ha e 12,50% con la
menzione vigna se il vigneto ha raggiunto l'età minima di
7 anni); è consentito l'arricchimento della
gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla
legislazione vigente; l'invecchiamento obbligatorio è di 12 mesi (20 con la
menzione vigna, 24 con la menzione riserva) dal 1° novembre dell'anno di raccolta
delle uve; è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta
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Roero (D.M. 23/3/2006
- G.U. n.85 del 11/4/2006) |
Arneis, Arneis spumante:
(arneis);
rosso, riserva (min. 95% nebbiolo,
max 5% altre uve a bacca rossa non aromatiche idonee alla coltivazione nella regione Piemonte)
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Alta Langa (D.D. 27/10/2004 - G.U. n.266 del 12/11/2004) |
spumante bianco, spumante rosato,
spumante
rosso (pinot nero e/o chardonnay min. 90%; possono concorrere le
uve racc. e/o aut., non aromatiche, per le province di Alessandria, Asti e Cuneo max. 10%)
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Barbera d'Alba (D.M.
23/1/2001 - G.U. n.37 del 14/2/2001) |
rosso,
superiore (barbera)
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Dolcetto
d'Alba (D.P.R. 18/11/1987) |
rosso,
superiore (dolcetto)
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Dolcetto
delle Langhe Monregalesi (D.M. 22/4/2009
- G.U. n.109 del 13/5/2009) |
rosso,
superiore (dolcetto), è ammesso il taglio migliorativo con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione di vitigno e dell'annata;
la versione superiore deve essere sottoposta a un periodo di invecchiamento minimo di 14 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
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Dolcetto
di Diano d'Alba o Diano d'Alba Superiore (D.M. 14/9/2006
- G.U. n.221 del 22/9/2006) |
rosso,
superiore (dolcetto)
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Dolcetto
di Dogliani (D.M. 6/7/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005) |
rosso (dolcetto); il titolo
alcolimetrico volumico totale minimo non deve essere inferiore a
13° C
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Dolcetto
di Ovada (D.M. 17/9/2008
- G.U. n.229 del 30/9/2008) |
rosso,
superiore (dolcetto 100%, tuttavia è consentito che nell'ambito dei vigneti siano
presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici ritenuti
idonei alla coltivazione dalla regione Piemonte);
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno
essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 3300;
la resa massima consentita per la
produzione d'uva è di 80 q/Ha e il titolo alcolometrico minimo
11,00%;
è consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, anche di annata diversa
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Langhe (D.M. 22/08/2001 - G.U. n.209 dell'8/9/2001) |
bianco, rosso (uve racc. e/o
aut. per la provincia di Cuneo);
monovarietali bianchi: arneis, chardonnay, favorita
(possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche,
racc. e/o aut. per la provincia di Cuneo max. 15%);
monovarietali rossi: nebbiolo, dolcetto, freisa
(possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche,
racc. e/o aut. per la provincia di Cuneo max. 15%)
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Nebbiolo d'Alba (D.P.R. 13/11/1985
- G.U. n.293 del 13/12/1985) |
rosso, spumante (nebbiolo)
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Verduno Pelaverga o Verduno (D.M.
19/06/2007 - G.U. n.149 del 29/06/2007) |
rosso (min. 85% pelaverga piccolo,
possono concorrere uve a bacca rossa non aromatiche, idonee alla
coltivazione nella regione Piemonte max. 15%)
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