|
|
|
 |
|
Piemonte - Le Langhe
|
|
Denominazione |
Descrizione |
Mappe dettagliate |
Barbaresco (D.M.
16/4/2010 - G.U. n.95 del 24/4/2010) |
rosso, riserva: nebbiolo
(Lampia e Michet, mentre la varietà Rosé non è più ammessa);
la
resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata è di 80q (72q per le versioni con menzione geografica aggiuntiva e "vigna", anche "Riserva") e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve è di 12,00% (12,50% per le versioni con menzione geografica aggiuntiva e "vigna", anche "Riserva");
la
resa
massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di
invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore al 70%
per Barbaresco e Barbaresco Riserva, al 68% per gli stessi vini
con menzione geografica aggiuntiva e "vigna", mentre la
produzione massima di vino è 56
hl/ha e 54,4 hl/ha;
il periodo di invecchiamento minimo
obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di
raccolta, è di 26 mesi (di cui 9 in legno) per il Barbaresco e
50 mesi (di cui 9 in legno) per il Barbaresco Riserva;
per tutte le tipologie di vino previste è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
è consentito l'utilizzo della menzione "vigna" a condizione che sia rivendicata anche la "menzione geografica aggiuntiva" e purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; - tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della
Denominazione; - coloro che lo richiedono abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino; - la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; - la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del
carattere usato per la denominazione di origine;
la denominazione "Barbaresco" e "Barbaresco Riserva" può essere seguita da una delle seguenti menzioni geografiche: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana; ciascuna menzione geografica può essere accompagnata dalla menzione "Vigna" e dal relativo toponimo,
purché il vigneto abbia raggiunto un'età minima di 7 anni
|

|

Barolo (D.M.
1/7/1980 - G.U. n.21 del 22/1/1981) |
rosso, riserva: nebbiolo (Lampia, Michet e Rosé), anche
Chinato
|

|
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba (D.M.
2/8/2010
- G.U. n.193 del 19/8/2010) |
anche superiore: dolcetto
100%;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
la
produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini deve essere pari a 8,0 tonnellate, il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50% vol. per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba", 12,00% vol. per il "Dolcetto di Diano d'Alba Superiore" o "Diano d'Alba Superiore";
le operazioni di
vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo;
per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio di 10 mesi, a partire dal 1° novembre successivo all'anno di raccolta delle uve, mentre l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba", e dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia per il "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" Superiore;
la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" e "Dolcetto di Diano d'Alba" Superiore o "Diano d'Alba" Superiore, può essere seguita da una delle seguenti "menzioni geografiche aggiuntive": Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant’Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre;
nella designazione e presentazione dei vini la denominazione di origine
può essere accompagnata dalla menzione "vigna" a condizione che sia rivendicata anche la "menzione geografica aggiuntiva" e purché: - le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|
|
Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani (D.M. 6/7/2005
- G.U. n.170 del 23/7/2005) |
rosso (dolcetto); il titolo
alcolimetrico volumico totale minimo non deve essere inferiore a
13° C
|
|
Dolcetto
di Ovada Superiore o Ovada (D.M. 17/9/2008
- G.U. n.229 del 30/9/2008) |
riserva, vigna,
vigna riserva (dolcetto 100%);
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4000; la resa
massima consentita per la produzione d'uva è di 70 q/Ha e il
titolo alcolometrico minimo 12,00% (60 qli/Ha e 12,50% con la
menzione vigna se il vigneto ha raggiunto l'età minima di
7 anni); è consentito l'arricchimento della
gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla
legislazione vigente; l'invecchiamento obbligatorio è di 12 mesi (20 con la
menzione vigna, 24 con la menzione riserva) dal 1° novembre dell'anno di raccolta
delle uve; è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve in etichetta
|

|
 
Roero (D.M. 23/3/2006
- G.U. n.85 del 11/4/2006) |
Arneis, Arneis spumante:
(arneis);
rosso, riserva (min. 95% nebbiolo,
max 5% altre uve a bacca rossa non aromatiche idonee alla coltivazione nella regione Piemonte)
|
|
Alba (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.191 del 17/8/2010) |
anche riserva: nebbiolo dal 70% all'85%,
barbera dal 15% al 30%, possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte max 5%;
i vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
la
resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alba" ed "Alba" riserva deve essere di 8,0 tonnellate e il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere 12,00% vol.;
le operazioni di
vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo;
nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione "Vigna" non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento;
per la tipologia "Alba" è previsto un
periodo di invecchiamento obbligatorio di 17 mesi, di cui 9 in legno, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia "Alba" Riserva deve essere di 23 mesi, di cui 12 in legno, sempre a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
l'immissione al consumo è consentita dal 1° maggio del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia "Alba", e dal 1° novembre del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia "Alba" Riserva;
è ammessa la
colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio;
è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Alba" più giovane ad "Alba" più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;
nella designazione e presentazione dei vini "Alba" e "Alba" Riserva, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che nella designazione e presentazione dei vini "Alba", intendono accompagnare la denominazione di origine con l'indicazione della "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la partita sia stata presentata separatamente per l'esame chimico-fisico e organolettico previsto dalla normativa vigente;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alba" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|
 |
 
Alta Langa (D.D. 27/10/2004 - G.U. n.266 del 12/11/2004) |
spumante bianco, spumante rosato,
spumante
rosso (pinot nero e/o chardonnay min. 90%; possono concorrere le
uve racc. e/o aut., non aromatiche, per le province di Alessandria, Asti e Cuneo max. 10%)
|
|
|
Barbera d'Alba (D.M.
25/3/2010 - G.U. n.82 del 9/4/2010) |
anche superiore: barbera min. 85%, nebbiolo max. 15%;
la resa massima di uva/ettaro prevista è di 100q (90q per la tipologia superiore con menzione "vigna"), il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione è di 11,00% vol. (11,50% vol. per la tipologia superiore
e per i vini che si fregiano della menzione "vigna", 12,00% per
la tipologia superiore con menzione "vigna;
per la tipologia
superiore è previsto un periodo di invecchiamento di 12 mesi, di cui 4 in legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
per tutte le tipologie è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|
|
Dolcetto
d'Alba (D.M. 25/3/2010 - G.U. n.86 del 14/4/2010) |
anche superiore: dolcetto 100%;
la resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata deve essere di 90q, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11% vol. (11,5% con la menzione "vigna", 12% vol. per la tipologia superiore, 12,5% per la tipologia superiore con menzione "vigna");
per la tipologia
superiore è previsto un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio di
12 mesi, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve;
per tutte le tipologie è obbligatorio riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve
|
|
Dolcetto
delle Langhe Monregalesi (D.M. 22/4/2009
- G.U. n.109 del 13/5/2009) |
rosso,
superiore (dolcetto), è ammesso il taglio migliorativo con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all'indicazione di vitigno e dell'annata;
la versione superiore deve essere sottoposta a un periodo di invecchiamento minimo di 14 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
|

|
Dolcetto
di Dogliani (D.M. 6/7/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005) |
rosso (dolcetto); il titolo
alcolimetrico volumico totale minimo non deve essere inferiore a
13° C
|

|
Dolcetto
di Ovada (D.M. 17/9/2008
- G.U. n.229 del 30/9/2008) |
rosso,
superiore (dolcetto 100%, tuttavia è consentito che nell'ambito dei vigneti siano
presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici ritenuti
idonei alla coltivazione dalla regione Piemonte);
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno
essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 3300;
la resa massima consentita per la
produzione d'uva è di 80 q/Ha e il titolo alcolometrico minimo
11,00%;
è consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, anche di annata diversa
|

|

Langhe (D.M. 22/08/2001 - G.U. n.209 dell'8/9/2001) |
bianco, rosso (uve racc. e/o
aut. per la provincia di Cuneo);
monovarietali bianchi: arneis, chardonnay, favorita
(possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche,
racc. e/o aut. per la provincia di Cuneo max. 15%);
monovarietali rossi: nebbiolo, dolcetto, freisa
(possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche,
racc. e/o aut. per la provincia di Cuneo max. 15%)
|
|
 
Nebbiolo d'Alba (D.M. 25/3/2010
- G.U. n.85 del 13/4/2010) |
anche superiore,
spumante, spumante rosé: nebbiolo 100%
la resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino deve essere di 90q (80q per il vino che si fregia della menzione "vigna", 110q per le versioni spumante e spumante rosé), mentre il
titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50 vol. (12% per i vini che si fregiano della menzione "vigna" e per la tipologia superiore, 12,5% per la tipologia "superiore" con menzione "vigna", 11% per la tipologia spumante e spumante rosé);
il
periodo di invecchiamento obbligatorio è di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve (18 mesi, di cui almeno 6 in legno, per la tipologia superiore, 6 mesi per le tipologie spumante e spumante rosé);
nella designazione e presentazione dei vini "Nebbiolo d'Alba" e "Nebbiolo d'Alba" Superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo
d'Alba" Spumante e "Nebbiolo d'Alba" Spumante Rosè, è consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
|
|
Verduno Pelaverga o Verduno (D.M.
19/06/2007 - G.U. n.149 del 29/06/2007) |
rosso (min. 85% pelaverga piccolo,
possono concorrere uve a bacca rossa non aromatiche, idonee alla
coltivazione nella regione Piemonte max. 15%)
|
|
|
|