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Piemonte - Il Monferrato
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Denominazione |
Descrizione |
Mappe dettagliate |

Gavi
o Cortese di Gavi (D.M. 9/7/1998
- G.U. n.185 del 10/8/1998) |
bianco (tranquillo,
frizzante, spumante): Cortese (Courteis)
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Barbera
del Monferrato Superiore (D.M. 27/6/2008 - G.U.
n.158 dell'8/7/2008) |
anche "vigna", min. 85% Barbera, max. 15%
Freisa e/o Grignolino e/o Dolcetto;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500; le forme di allevamento previste sono quelle
tradizionali: controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre
forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
è consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina secondo
i metodi riconosciuti dala legge;
il periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, che decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta
delle uve, è di 14 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno;
è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori,
per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
è obbligatorio riportare l'annata di
raccolta delle uve in etichetta
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Barbera
del Monferrato (D.M. 27/6/2008 - G.U.
n.158 dell'8/7/2008) |
anche frizzante e "vigna", min.
85% Barbera, max. 15% Freisa e/o Grignolino e/o Dolcetto;
i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500; le forme di allevamento previste sono quelle
tradizionali: controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre
forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
è consentito l'arricchimento della gradazione zuccherina secondo
i metodi riconosciuti dala legge;
è obbligatorio riportare l'annata di
raccolta delle uve in etichetta
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Colli
Tortonesi (D.M.
14/3/2007 - G.U. n.69 del 23/3/2007) |
bianco: può essere composto in misura
variabile dalle uve Cortese, Favorita, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling Renano, Barbera
bianca, Chardonnay, Sauvignon, Sylvaner verde e Timorasso;
monovarietali
bianchi: Cortese (anche frizzante o spumante)
e Timorasso (ciascuno almeno per il 95%, possono concorrere
altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la Regione Piemonte
max 5%) Favorita (min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca
bianca racc. e/o aut. per la Regione Piemonte max 15%, Moscato Bianco
(Moscato 100%);
rosato Chiaretto: può
essere composto in misura variabile dalle uve Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e
Sangiovese;
rosso, Novello: può essere composto in misura
variabile dalle uve Aleatico, Barbera, Bonarda piemontese, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Croatina, Lambrusca di Alessandria, Merlot, Nebbiolo e
Sangiovese;
monovarietali
rossi: Barbera (anche superiore), Dolcetto (anche Novello),
Croatina, ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a
bacca nera racc. e/o aut. per la Regione Piemonte max. 15%;
Sottozona Monleale: Barbera min. 85%, possono concorrere
altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la Regione Piemonte
max. 15%
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Cortese
dell'Alto Monferrato (D.M.
20/7/1979 - G.U. n.322 del 26/11/1979) |
bianco, frizzante, spumante
(min. 85% Cortese, possono concorrere altre uve a bacca bianca,
non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Asti e
Alessandria max. 15%)
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Dolcetto
d'Acqui (D.M. 1/9/1972
- G.U. n.308 del 27/11/1972) |
rosso,
superiore (Dolcetto)
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Gabiano (D.M.
15/7/1983 - G.U. n.43 del 13/2/1984) |
rosso,
riserva (90-95% Barbera, max. 10% Freisa e/o Grignolino)
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Grignolino
del Monferrato Casalese (D.M.
26/6/1974 - G.U. n.266 del 11/10/1974) |
rosso (min. 90% Grignolino, max. 10% Freisa)
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Monferrato (D.M. 23/08/2001 -
G.U. n.209 dell'8/9/2001) |
bianco, rosso, Novello (uve
racc. e/o aut. per le province di Asti e Alessandria);
Chiaretto (o Ciaret) (min. 85% Barbera e/o Bonarda
piemontese e/o Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o
Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Nebbiolo e/o Pinot nero,
possono concorrere altre uve
racc. e/o aut. per le province di Asti e Alessandria max. 15%;
monovarietali bianchi: Cortese (con menzione
aggiuntiva Casalese), min. 85%,
possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per le province di Asti e Alessandria max. 15%);
monovarietali rossi:
Dolcetto, Freisa, ciascuno min. 85%,
possono concorrere altre uve
racc. e/o aut. per le province di Asti e Alessandria max. 15%
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Piemonte (D.M. 30/07/2007 - G.U. n.186 dell'11/8/2007) |
Piemonte senza alcuna menzione
aggiuntiva: spumante ottenuto in percentuali diverse da
Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Pinot Nero e/o Chardonnay;
spumante: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero
(ciascuno min. 85%, possono concorrere per un massimo del 15%
Chardonnay e/o ciascuno degli altri vitigni);
monovarietali bianchi: Cortese,
Chardonnay (min. 85% possono concorrere altre uve a bacca bianca
racc. e/o aut. non aromatiche per le province di appartenenza
max. 15%),
Moscato (anche passito) (Moscato bianco 100%);
monovarietali
rossi: Barbera, Grignolino, Bonarda (anche Novelli), Brachetto
(anche spumante), ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca
rossa idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte
max. 15%
la denominazione di origine controllata "Piemonte" con le specificazioni "Pinot-Chardonnay" e "Chardonnay-Pinot" può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle
rispettive varietà iscritti agli albi del presente disciplinare, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare e con la prevalenza quantitativa di quello indicato per primo
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Rubino
di Cantavenna (D.M. 9/1/1970 - G.U. n.71 del
20/3/1970) |
rosso
(75-90% Barbera, max. 25% Grignolino e/o Freisa)
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Strevi (D.M. 6/07/2005 - G.U. n.163 del 15/7/2005) |
passito (Moscato bianco); è consentito
l'affinamento in botti di legno. E' consentita la menzione
"Vigna", purché la resa massima in vino sia la seguente: - 3° anno
di impianto: 1.620 l/ha - 4° anno di impianto: 1.890 l/ha -
5° anno di impianto: 2.160 l/ha - 6° anno di impianto: 2.430 l/ha
- 7° anno di impianto: 2.700 l/ha
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