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Le DOC del Piemonte: Alba


Le Doc del Piemonte: Alba

Alba D.O.C. (D.M. 2/8/2010 - G.U. n.191 del 17/8/2010)

zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l'intero territorio dei comuni di Barolo, Camo, Canale, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cigliè, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neviglie, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'’Alba e parte del territorio dei comuni di Alba, Barbaresco, Baldissero d'Alba, Bastia Mondovì, Bra, Castagnito, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno;

base ampelografica
anche riserva: nebbiolo dal 70% all'85%, barbera dal 15% al 30%, possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte max 5%;

norme per la viticoltura
i vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alba" ed "Alba" riserva deve essere di 8,0 tonnellate e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere 12,00% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo;
è consentito l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione "vigna" non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento;
per la tipologia "Alba" è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di 17 mesi, di cui 9 in legno, a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia "Alba" Riserva deve essere di 23 mesi, di cui 12 in legno, sempre a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;
l'immissione al consumo è consentita dal 1° maggio del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia "Alba", e dal 1° novembre del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia "Alba" Riserva;
è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio;
è consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Alba" più giovane ad "Alba" più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;

norme per l'etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini "Alba" e "Alba" Riserva, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che nella designazione e presentazione dei vini "Alba", intendono accompagnare la denominazione di origine con l'indicazione della "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la partita sia stata presentata separatamente per l'esame chimico-fisico e organolettico previsto dalla normativa vigente;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Alba" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

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