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Le DOC del Piemonte: Asti


Le Doc del Piemonte: Asti

Asti D.O.C.G. (D.M. 21/11/2011 - G.U. n.281 del 2/12/2011)

zona di produzione
● in provincia di Cuneo: l'intero territorio dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella e le frazioni di Como e San Rocco Seno d'Elvio del comune di Alba;
● in provincia di Asti: l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Sessame, San Giorgio Scarampi e Vesime;
● in provincia di Alessandria: l'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;

base ampelografica
● Asti o Asti Spumante, Asti o Asti Spumante Metodo Classico (Metodo Tradizionale), Moscato d'Asti, Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva: moscato bianco;

norme per la viticoltura
i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 4.000 ceppi/Ha;
è consentita l'irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 9,00% vol. per l'Asti Spumante, 10,00% vol. per il Moscato d'Asti, 8 t/Ha e 11,00% vol. per l'Asti Spumante Metodo Classico, 6 t/Ha e 12,00% vol. per il Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva;

norme per la vinificazione
le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia Vendemmia Tardiva e di ammostamento delle uve per la produzione dei vini, e le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie, devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (TO);
nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, refrigerazioni. Tali pratiche, ed in particolare la refrigerazione. possono essere utilizzate per condurre la/le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell'arco dell'intera annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare, in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui;
il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto "Asti" o "Asti Spumante", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una durata inferiore ad un mese, compreso il periodo di affinamento;
il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto "Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere di almeno 9 mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e successivamente separato mediante sboccatura;
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" o "Asti Spumante" e "Asti" o "Asti Spumante" Metodo Cclassico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente;
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti" deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato Bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa vigente;
è vietata la gassificazione artificiale, parziale o totale, e per la conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo, anche se tali pratiche sono consentite a titolo generale dalle vigenti norme comunitarie e nazionali;
è vietata la pratica di arricchimento per la tipologia "Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva;
Il vino "Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione;

norme per l'etichettatura
per tutte le tipologie di vini a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;
per la tipologia "Asti" o "Asti Spumante" Metodo Classico (metodo tradizionale), è consentita l'indicazione della data di "sboccatura", purché veritiera e documentabile;
per la tipologia "Asti" o "Asti Spumante" prodotto con il metodo della fermentazione naturale in autoclave, è possibile l'indicazione in etichetta della dicitura "metodo Martinotti"

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